Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali
Numero: 55500 | Data di udienza: 23 Ottobre 2018
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Rilascio autorizzazione paesaggistica – Mancata pronuncia della soprintendenza nel termine perentorio di 120 giorni – Valore di silenzio-assenso – Reato di cui all’artt. 146, 181 d.lgs. n. 42/2004 – Deroga alla disciplina statale – L. regione Sicilia art. 46 n.17/2004 – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 12 Dicembre 2018
Numero: 55500
Data di udienza: 23 Ottobre 2018
Presidente: SARNO
Estensore: REYNAUD
Premassima
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Rilascio autorizzazione paesaggistica – Mancata pronuncia della soprintendenza nel termine perentorio di 120 giorni – Valore di silenzio-assenso – Reato di cui all’artt. 146, 181 d.lgs. n. 42/2004 – Deroga alla disciplina statale – L. regione Sicilia art. 46 n.17/2004 – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 12/12/2018 (Ud. 23/10/2018), Sentenza n.55500
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Rilascio autorizzazione paesaggistica – Mancata pronuncia della soprintendenza nel termine perentorio di 120 giorni – Valore di silenzio-assenso – Reato di cui all’artt. 146, 181 d.lgs. n. 42/2004 – Deroga alla disciplina statale- L. regione Sicilia art. 46 n.17/2004 – Giurisprudenza.
In deroga al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. 42 del 2004, nella regione Sicilia le soprintendenze non si limitano a rendere all’autorità regionale competente al rilascio del provvedimento un parere, sia pur vincolante, sulla compatibilità paesaggistica dell’opera, ma rilasciano esse stesse l’autorizzazione. L’art. 46 L.r. 17/2004 introduce, un’altra deroga alla disciplina di fonte statale del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, attribuendo valore di silenzio-assenso alla mancata pronuncia della soprintendenza nel termine perentorio di 120 giorni dalla domanda (suscettibile, come detto, di una sola sospensione per richiesta di integrazione dei documenti). Fattispecie: sequestro preventivo di due fabbricati in costruzione, edificati alla distanza di mt. 153 dalla linea di battigia.
(annulla con rinvio ordinanza del 08/06/2018 – TRIBUNALE DI SIRACUSA) Pres. SARNO, Rel. REYNAUD, Ric. Cavarra ed altri
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 12/12/2018 (Ud. 23/10/2018), Sentenza n.55500SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 12/12/2018 (Ud. 23/10/2018), Sentenza n.55500
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Cavarra Cesare, nato in Libia;
Cavarra Florinda, nata a Siracusa;
Cavarra Ilenia, nata a Siracusa;
avverso l’ordinanza del 08/06/2018 del Tribunale di Siracusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Giuseppe Gennaro, che ha concluso chiedendo l’accoglimento delle conclusioni del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza dell’8 giugno 2018, il Tribunale di Siracusa ha respinto la richiesta di riesame proposta dagli odierni ricorrenti avverso il decreto con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di due fabbricati in costruzione, edificati alla distanza di mt. 153 dalla linea di battigia.
Ravvisandosi il fumus del reato di cui all’art. 181 d.lgs. 42 del 2004 sul presupposto che non fosse stata rilasciata la necessaria autorizzazione paesaggistica, il sequestro dell’area era stato disposto ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen. al fine di evitare l’aggravamento delle conseguenze di detto illecito, ascritto agli odierni ricorrenti quali direttore dei lavori (Cesare Cavarra) e committenti e proprietarie degli immobili (Florinda e Ilenia Cavarra).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il difensore dei suddetti indagati deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 46 L. reg. Sicilia 17/2004 e 11 L. reg. Sicilia n. 80/1977, dell’art. 14 dello Statuto regionale, dell’art. 3 d.P.R. 637/1975, degli artt. 20, comma 9, e 5, comma 1, lett. g), d.P.R. 380/2001, nonché degli artt. 146 e 181 d.lgs. 42/2004, con conseguente insussistenza del fumus del reato ipotizzato.
In particolare, il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata non abbia considerato che nella regione Sicilia, in forza dell’autonomia speciale riconosciuta dallo statuto, la L.reg. 28 dicembre 2004, n. 17, all’art. 46, ha demandato alle competenti Soprintendenze (passate alle dipendenze della regione con l’art. 3 d.P.R. 637/1975 e con l’art. 11 L. reg. 80/1977) il potere di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione stabilisce che le Soprintendenze si pronuncino entro 120 giorni – con possibilità di interruzione del termine, per una sola volta, a seguito di richiesta di chiarimenti o integrazione – prevedendo che nel caso di omessa pronuncia nel suddetto termine perentorio il provvedimento si intende reso in senso favorevole. Nel caso di specie – rilevano i ricorrenti – l’autorizzazione paesaggistica si era perfezionata ai sensi di tale norma per silenzio-assenso ed il Comune di Pachino aveva conseguentemente rilasciato il permesso di costruire.
Alla luce della citata specifica disciplina normativa della regione Sicilia non erano dunque applicabili le disposizioni di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 richiamate nell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nei limiti di cui infra il ricorso è fondato.
A norma dell’art. 14, primo comma, lett. n), dello Statuto della regione siciliana (l.c. 26 febbraio 1948, n. 2 e succ. modiff.), questa ha competenza legislativa esclusiva nella materia della tutela del paesaggio. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, «nelle materie indicate nell’art. 14 dello Statuto della Regione siciliana trovano applicazione le leggi dello Stato, tanto anteriori quanto posteriori alla costituzione della Regione fino a quando questa non si sia avvalsa della potestà legislativa ad essa attribuita. La disposizione contenuta nella legge regionale n. 3 del 1947, con la quale è stabilito che nel territorio della Regione si applica la legislazione dello Stato in vigore al 25 maggio 1947, fino a quando l’assemblea regionale non abbia diversamente provveduto, devesi considerare una semplice superflua recezione formale e non già a contenuto normativo sostanziale. La legge di recezione può assumere carattere normativo sostanziale solo quando la legge regionale non si limiti ad una mera novazione della fonte, ma si presenti, attraverso un processo di rielaborazione, o attraverso modifiche parziali di questa o quella norma della legge statale, quale concreta rivelazione di una precisa manifestazione di esercizio di autonoma potestà legislativa» (Corte cost., sent. n. 165 del 22/11/1973; Corte cost., sent. n. 148 del 18/06/1971).
2. Benché la regione Sicilia non abbia sino ad ora compiutamente esercitato la propria competenza legislativa esclusiva in materia di tutela del paesaggio – sicché, per quanto non espressamente previsto, continua ad applicarsi la legge statale – l’art. 46 L.r. 28 dicembre 2004, n. 17 (recante, disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2005), collocato nel titolo II («Disposizioni per la razionalizzazione, la riduzione della spesa e lo snellimento delle procedure»), ha certamente dettato una disciplina procedimentale che trova attuazione nel rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. 42 del 2004. Ed invero, si prevede che «le autorizzazioni ad eseguire opere in zone soggette a vincolo paesistico o su immobili di interesse storico-artistico sono rilasciate o negate, ove non regolamentate da norme specifiche dalle competenti Soprintendenze entro il termine perentorio di 120 giorni» (art. 46, comma 1, L.r. 17/2004). Il capoverso della disposizione aggiunge che «le competenti Soprintendenze possono interrompere i termini dei 120 giorni solamente una volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni. Alla presentazione della documentazione richiesta gli uffici avranno l’obbligo entro i successivi 60 giorni di esprimere un proprio parere. Trascorso il termine perentorio di cui sopra si intende reso in senso favorevole» (art. 46, comma 2, L.r. 17/2004).
Dalla citata disposizione – non a caso approvata lo stesso anno dell’entrata in vigore del c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio – si ricava, dunque, che, in deroga al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 d.lgs. 42 del 2004, nella regione Sicilia le soprintendenze non si limitano a rendere all’autorità regionale competente al rilascio del provvedimento un parere, sia pur vincolante, sulla compatibilità paesaggistica dell’opera, ma rilasciano esse stesse l’autorizzazione. Del resto, con l’art. 3 d.P.R. 30 agosto 1975 n. 637, le soprintendenze, quali uffici periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, sono state trasferite dallo Stato alla Regione Siciliana e l’art. 11 L.r. 10 agosto 1977, n. 80 (recante, Norme per la tutela, la valorizzazione e l’uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana) le ha sostituite con nuovi uffici di soprintendenza qualificati come organi periferici dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione. L’art. 46 L.r. 17/2004 – sia pur con non impeccabile formulazione – introduce, poi, un’altra deroga alla disciplina di fonte statale del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, attribuendo valore di silenzio-assenso alla mancata pronuncia della soprintendenza nel termine perentorio di 120 giorni dalla domanda (suscettibile, come detto, di una sola sospensione per richiesta di integrazione dei documenti).
3. E’ errata, dunque, l’affermazione contenuta nell’ordinanza impugnata, secondo cui – senza che neppure ci si confronti con le fonti normative richiamate supra, sub §. 2 – i pareri della soprintendenza non sostituirebbero il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, ritenendosi applicabile in toto il procedimento di cui all’art. 146 d.lgs. 42 del 2004.
4. Ciò premesso, non essendo stata peraltro allegata al ricorso, unitamente agli altri atti amministrativi, la nota dell’Assessorato dei beni culturali della Regione Sicilia del 27 ottobre 2017 richiamata dal tribunale del riesame – che evidenzierebbe l’assenza dell’autorizzazione paesaggistica – né essendo stata allegata la domanda di rilascio della stessa, che costituisce evidentemente il presupposto del silenzio-assenso disciplinato dall’art 46 L.r. 17 del 2004, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Siracusa.
Eventualmente acquisendo la necessaria documentazione, al fine di verificare la sussistenza del fumus commissi delicti accerterà il giudice di merito se, quando e da chi sia stata avanzata alla competente soprintendenza richiesta di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica necessaria per realizzare le opere oggetto di procedimento nella fascia compresa tra i 150 e i 300 metri dalla linea di battigia e se sulla stessa si sia o meno formato il silenzio-assenso di cui alla citata disciplina regionale che escluderebbe la sussistenza del reato ipotizzato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Siracusa.
Così deciso il 23 ottobre 2018.