Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 32192 | Data di udienza: 29 Marzo 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Accertata violazione di norme urbanistiche – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Terzo acquirente dell’immobile – Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna – Presentazione della domanda di condono edilizio – Verifiche del giudice dell’esecuzione – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Aree sottoposte a vincolo – Sanatoria per interventi edilizi di minore rilevanza – Allegazione dei documenti e valutazione del Giudice dell’esecuzione – Art. 142 c.1 lett. C del d. lgs. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2018
Numero: 32192
Data di udienza: 29 Marzo 2018
Presidente: DI NICOLA
Estensore: ZUNICA


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Accertata violazione di norme urbanistiche – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Terzo acquirente dell’immobile – Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna – Presentazione della domanda di condono edilizio – Verifiche del giudice dell’esecuzione – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Aree sottoposte a vincolo – Sanatoria per interventi edilizi di minore rilevanza – Allegazione dei documenti e valutazione del Giudice dell’esecuzione – Art. 142 c.1 lett. C del d. lgs. 42/2004.



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 29/03/2018), Sentenza n.32192
 
  
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Manufatto abusivo – Accertata violazione di norme urbanistiche – Esecuzione dell’ordine di demolizione – Terzo acquirente dell’immobile.
 
Il provvedimento di demolizione, rimane insensibile all’eventuali vicende traslative dell’immobile abusivo, pertanto, l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente. Del resto, il terzo acquirente dell’immobile potrà comunque rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione, per cui sul punto non è ravvisabile alcun vuoto di tutela.
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna – Presentazione della domanda di condono edilizio – Verifiche del giudice dell’esecuzione. 
 
In sede di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell’esecuzione a seguito dell’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 289/2003, convertito dalla l. n. 326/2003, deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) l’effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l’accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) l’insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l’integrale versamento della somma dovuta ai fini dell’oblazione; f) l’eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o l’esistenza di un permesso in sanatoria tacito. In presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione investito della questione è tenuto inoltre a un’attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura e, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.  
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Aree sottoposte a vincolo – Sanatoria per interventi edilizi di minore rilevanza – Allegazione dei documenti e valutazione del Giudice dell’esecuzione – Art. 142 c.1 lett. C del d. lgs. 42/2004.
 
In materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria). Nella specie, l’allegazione dei documenti è stata ritenuta inidonea a determinare l’accoglimento dell’istanza di revoca o anche solo di sospensione del provvedimento di demolizione, avendo il Giudice dell’esecuzione escluso l’accoglibilità dell’istanza di condono in base al rilievo secondo cui l’intervento abusivo di nuova costruzione era stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. C del d. lgs. 42/2004.
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza del 13/09/2017 – TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO) Pres. DI NICOLA, Rel. ZUNICA, Ric. Chiofalo
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 29/03/2018), Sentenza n.32192

SENTENZA

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 29/03/2018), Sentenza n.32192
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da
 
Chiofalo Cosimo, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28-02-1963,
 
avverso l’ordinanza del 13-09-2017 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
 
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Pietro Molino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza resa in data 13 settembre 2017, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in sede esecutiva, rigettava l’istanza con cui Cosimo Chiofalo aveva chiesto la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione disposto nei suoi confronti con la sentenza, divenuta irrevocabile il 9 febbraio 2001, con cui il Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto aveva condannato l’imputato in ordine a vari reati edilizi, disponendo altresì la demolizione del manufatto abusivo di 35 mq. sito alla via Due Mulini del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.
 
2. Avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione siciliano, Chiofalo, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
 
Con il primo, eccepisce la violazione di legge, l’esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi amministrativi e la manifesta illogicità della motivazione rispetto a prove documentali acquisite nel corso del procedimento. Si osserva al riguardo che, usurpando una potestà tipica della P.A., il Giudice dell’Esecuzione aveva rigettato l’istanza nell’erroneo presupposto che l’intervento edilizio fosse insuscettibile di sanatoria, in quanto sottoposto a vincolo di inedificabilità assoluta, disattendendo così il contenuto dei provvedimenti definitivi della Soprintendenza di Messina e della Commissione edilizia del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che avevano espresso pareri favorevoli rispetto alla sanabilità dell’opera, aggiungendosi al riguardo che il nulla osta della Soprintendenza era stato notificato a suo tempo anche alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, che non aveva proposto ricorso al TAR, per cui il relativo provvedimento era ormai definitivo.
 
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la mancata risposta dell’ordinanza impugnata rispetto a dei punti essenziali sottesi all’istanza di revoca e/o sospensione dell’ingiunzione di demolizione, non essendo state valutate alcune fondamentali acquisizioni documentali, tra cui l’atto pubblico di compravendita del 29 settembre 1998, con il quale l’intero fabbricato cui è annessa la porzione del manufatto oggetto dell’ordine di demolizione è stato venduto nello stato di fatto in cui si trovava da Chiofalo ai coniugi Aliberti – Genovese.
 
Inoltre, nelle more del rilascio della sanatoria, l’intero immobile era stato oggetto di un sequestro preventivo emesso dalla Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Messina nei confronti dell’attuale proprietario Francesco Aliberti, per cui l’esistenza del procedimento di prevenzione aveva determinato il congelamento del procedimento amministrativo per il rilascio della concessione in sanatoria, per il quale unico soggetto legittimato è l’amministratore giudiziario nominato. Per tale ragione la difesa aveva chiesto al G.E. di sospendere l’esecuzione della sentenza penale, in attesa della definizione del procedimento di prevenzione pendente in capo all’attuale proprietario dell’immobile, ma sul punto, e sulla ulteriore richiesta di integrare il contraddittorio nei confronti dell’amministratore giudiziario nominato dal Tribunale, l’ordinanza impugnata sarebbe rimasta silente, eludendo peraltro la previsione di cui all’art. 55 comma 1 del d. lgs. 159/2011, che sancisce la sospensione delle azioni esecutive in pendenza di un procedimento di prevenzione patrimoniale.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
 
1. Iniziando dal primo motivo, occorre innanzitutto evidenziare che nel caso di specie, almeno al momento della decisione impugnata, non è stato rilasciato alcun provvedimento di condono incompatibile con l’ordine di demolizione, essendo stati prodotti solo degli atti interlocutori, come alcuni pareri favorevoli endoprocedimentali o il pagamento dell’oblazione da parte dell’interessato. L’allegazione di tali documenti è stata tuttavia ritenuta inidonea a determinare l’accoglimento dell’istanza difensiva di revoca o anche solo di sospensione del provvedimento di demolizione, avendo il Giudice dell’esecuzione escluso l’accoglibilità dell’istanza di condono in base al rilievo secondo cui l’intervento abusivo di nuova costruzione era stato realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. C del d. lgs. 42/2004.
 
Dunque, venendo in rilievo nel caso di specie un’ipotesi di nuova costruzione non pertinenziale, aspetto questo sul quale si era formato ormai il giudicato, l’intervento edilizio realizzato non era suscettibile di essere sanato ai sensi della legge n. 326/2003, avendo il Giudice dell’esecuzione correttamente richiamato l’affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 37865 del 04/05/2004, Rv. 230030), secondo cui, in materia edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo a tutela degli interessi idrogeologici, ambientali e paesistici possono ottenere la sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003 solo per gli interventi edilizi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), quali non sono stati ritenuti quelli contestati.
 
Orbene, nell’operare tale considerazione, il Giudice dell’esecuzione non ha "usurpato" alcuna potestà tipica della P.A., come sostenuto nel ricorso, ma al contrario ha unicamente compiuto una valutazione sulla legittimità dell’istanza difensiva, escludendone la fondatezza con argomenti tutt’altro che irrazionali.
 
Né gli atti endoprocedimentali allegati alla difesa avrebbero dovuto orientare in senso diverso la decisione, trattandosi di pareri non vincolanti non solo per l’organo amministrativo deputato alla decisione finale, ma anche e a maggior ragione per il Giudice penale, cui è comunque demandato il compito di accertare la legalità della procedura di sanatoria degli immobili abusivi, soprattutto nell’ottica della verifica sulla persistente validità dell’ordine di demolizione. 
 
Al riguardo deve evidenziarsi che, secondo il costante e condiviso orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 24665 del 15 aprile 2009, richiamata dallo stesso G.E., Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007, Rv. 237816 e Sez. 4, n. 15210 del 05/03/2008 Rv. 239606), in sede di esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, il giudice, al fine di pronunciarsi sulla sospensione dell’esecuzione a seguito dell’avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 289/2003, convertito dalla I. n. 326/2003, deve accertare l’esistenza delle seguenti condizioni: a) la tempestività e proponibilità della domanda; b) l’effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l’accesso al condono; c) il tipo di intervento e le dimensioni volumetriche; d) l’insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; e) l’integrale versamento della somma dovuta ai fini dell’oblazione; f) l’eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o l’esistenza di un permesso in sanatoria tacito. In presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione investito della questione è tenuto inoltre a un’attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura e, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
 
La puntuale disamina compiuta nella decisione impugnata risulta del tutto coerente con tale indirizzo ermeneutico, per cui la doglianza difensiva deve ritenersi manifestamente infondata (e ciò a prescindere dal rilievo della irritualità della formulazione dei motivi, articolati in forma di quesiti rivolti alla Corte).
 
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
 
Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, la censura difensiva è inammissibile almeno sotto un duplice aspetto: in primo luogo, per carenza di interesse, non potendo il ricorrente far valere l’interesse di terze persone.
 
Il secondo profilo di inammissibilità è stato correttamente individuato dal Giudice dell’esecuzione nella insensibilità del provvedimento di demolizione alle eventuali vicende traslative dell’immobile abusivo, apparendo al riguardo corretto il richiamo dell’ordinanza impugnata all’affermazione di questa Corte (Sez. 3, n.22853 del 29/03/2007, Rv. 236880), secondo cui l’esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito dal giudice a seguito dell’accertata violazione di norme urbanistiche non è esclusa dall’alienazione del manufatto a terzi, anche se intervenuta anteriormente all’ordine medesimo, atteso che l’esistenza del manufatto abusivo continua ad arrecare pregiudizio all’ambiente. 
 
Del resto, come precisato da questa Corte, il terzo acquirente dell’immobile potrà comunque rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell’avvenuta demolizione, per cui sul punto non è ravvisabile alcun vuoto di tutela.
 
Né infine alcuna incidenza riveste nel caso di specie l’ulteriore circostanza dell’intervenuto sequestro dell’immobile, dovendosi rilevare non solo che il ricorso sul punto sconta evidenti limiti di autosufficienza, ma anche che, in ogni caso, la misura cautelare reale (la cui tipologia peraltro non è nota) non è idonea a incidere sulla regolarità urbanistica dell’immobile e a impedire, sussistendone i requisiti, l’esecuzione dell’ordine di demolizione, riferendosi chiaramente il divieto di cui all’art. 55 comma 1 del d.lgs. n. 159/2011 di iniziare o proseguire azioni esecutive dopo l’imposizione del sequestro, alle solo iniziative civilistiche, e non anche ai provvedimenti giudiziari dettati da esigenze pubblicistiche, come appunto quelli che dispongono la demolizione dei manufatti risultati abusivi.
 
Anche sotto tale profilo, la doglianza difensiva risulta dunque inammissibile.
 
3. In conclusione, stante la manifesta infondatezza delle doglianze proposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto poi conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 29/03/2018
 

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