Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 32188 | Data di udienza: 6 Dicembre 2017

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione di un manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna – Revoca in sede esecutiva in conseguenza del rilascio al proprietario dell’autorizzazione a demolire con contestuale permesso a ricostruire – Esclusione – C.d. doppia conformità era errata – Demolizioni necessarie all’efficacia della sospensione condizionale della pena – Fattispecie: subordinazione del permesso in sanatoria alla demolizione di opere non compatibili – Art. 36 d.P.R. 380/2001


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2018
Numero: 32188
Data di udienza: 6 Dicembre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: MACRI'


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione di un manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna – Revoca in sede esecutiva in conseguenza del rilascio al proprietario dell’autorizzazione a demolire con contestuale permesso a ricostruire – Esclusione – C.d. doppia conformità era errata – Demolizioni necessarie all’efficacia della sospensione condizionale della pena – Fattispecie: subordinazione del permesso in sanatoria alla demolizione di opere non compatibili – Art. 36 d.P.R. 380/2001



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 06/12/2017), Sentenza n.32188
 
  
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione di un manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna – Revoca in sede esecutiva in conseguenza del rilascio al proprietario dell’autorizzazione a demolire con contestuale permesso a ricostruire – Esclusione – C.d. doppia conformità era errata – Demolizioni necessarie all’efficacia della sospensione condizionale della pena – Fattispecie: subordinazione del permesso in sanatoria alla demolizione di opere non compatibili – Art. 36 d.P.R. 380/2001
 
L’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna, non può essere revocato in sede esecutiva in conseguenza del rilascio al proprietario dell’autorizzazione a demolire con contestuale permesso a ricostruire, trattandosi di un provvedimento amministrativo non inconciliabile con l’ordine di demolizione. Ed invero, altro è il permesso che ha ad oggetto la costruzione di un fabbricato, altro è il permesso che ha ad oggetto le demolizioni necessarie all’efficacia della sospensione condizionale della pena. Il permesso a costruire per la demolizione non incide sul giudicato relativo all’abuso edilizio. Pertanto, l’ordine di demolizione può essere revocato solo a seguito della sopravvenienza di legittimi provvedimenti amministrativi del tutto incompatibili con lo stesso ordine, mentre, nella specie si tratta della subordinazione del permesso in sanatoria alla demolizione di opere non compatibili dal punto di vista urbanistico, ossia di un provvedimento non inconciliabile con l’esecuzione dell’ordine di demolizione. 
 
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza in data 23.6.2017 – CORTE D’APPELLO DI SALERNO) Pres. FIALE, Rel. MACRI’, Ric. Lullo

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 06/12/2017), Sentenza n.32188

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud. 06/12/2017), Sentenza n.32188
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Lullo Gerardo, nato ad Oliveto Citra il 31.10.1948;
 
avverso l’ordinanza in data 23.6.2017 della Corte d’appello di Salerno;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì;
 
letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con le statuizioni conseguenziali.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza in data 23.6.2017 la Corte d’appello di Salerno ha rigettato l’istanza di revoca dell’ingiunzione a demolire emessa dal Procuratore generale presso la medesima Corte d’appello in data 11.2.2009.
 
2. Con un unico motivo, denuncia la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. a) e b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 36 d.P.R. 380/2001, perché la motivazione dei Giudici sulla doppia conformità era errata. Gli interventi previsti dal permesso a costruire in sanatoria n. 20/2015 non avevano natura strutturale, ma costituivano mere opere di rimozione rispetto a quelle già eseguite, sicché non erano tali da risultare ostative alla cosiddetta sanatoria giurisprudenziale del manufatto abusivo. Contesta l’irrituale esercizio da parte del Collegio di una potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi quali il Comune di Campagna. Il Comune, dopo aver rilasciato il permesso a costruire in sanatoria, aveva effettuato una minuziosa verifica di quanto eseguito, come confermato in udienza dal Responsabile dell’ufficio tecnico. Censura l’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 107/2017 in senso a lui sfavorevole in violazione dell’art. 25, comma 2, Cost.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Il ricorrente ha ricostruito i fatti come segue:
 
a) in data 11.2.2009 la Procura generale presso la Corte d’appello di Salerno aveva emesso ingiunzione a demolire il manufatto, in esecuzione della sentenza della stessa Corte divenuta irrevocabile l’1.12.2004;
 
b) in data 26.5.2014 egli aveva richiesto il permesso a costruire in sanatoria con dichiarazione dell’impegno a ripristinare lo stato dei luoghi, il giorno successivo aveva presentato al Giudice istanza di sospensione dell’ordine di demolizione ed in data 28.4.2015 aveva ottenuto dal Comune di Campagna il permesso a costruire in sanatoria;
 
e) in data 15.3.2016 aveva completato lavori in conformità della normativa edilizia ed urbanistica;
 
d) in data 23.6.2017 la Corte d’appello di Salerno aveva rigettato l’istanza di revoca dell’ingiunzione a demolire presentata il 4.6.2014, per difetto della doppia conformità di cui all’art. 36 d.P.R. 380/2001.
 
Il ricorrente ha impugnato il suddetto ultimo provvedimento.
 
Ciò posto, l’ordine di demolizione può essere revocato solo a seguito della sopravvenienza di legittimi provvedimenti amministrativi del tutto incompatibili con lo stesso ordine, mentre, nella specie si tratta della subordinazione del permesso in sanatoria alla demolizione di opere non compatibili dal punto di vista urbanistico, ossia di un provvedimento non inconciliabile con l’esecuzione dell’ordine di demolizione. Deve pertanto essere data continuità all’orientamento di questa Sezione espresso con sentenza 14.7.2011, n. 30016, D’Urso, Rv 251023, secondo cui l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna, non può essere revocato in sede esecutiva in conseguenza del rilascio al proprietario dell’autorizzazione a demolire con contestuale permesso a ricostruire, trattandosi di un provvedimento amministrativo non inconciliabile con l’ordine di demolizione. Ed invero, altro è il permesso che ha ad oggetto la costruzione di un fabbricato, altro è il permesso che ha ad oggetto le demolizioni necessarie all’efficacia della sospensione condizionale della pena. Il permesso a costruire per la demolizione non incide sul giudicato relativo all’abuso edilizio.
 
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende
 
Così deciso, il 6 dicembre 2017.
 

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