Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 32180 |
Data di udienza: 9 Maggio 2018
* RIFIUTI – Esclusione della tipicità del fatto – Nozione di "condotta assolutamente occasionale" – Rilevanza della "assoluta occasionalità" – Rilievi giurisprudenziali – Presupposti e condotta ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, c.1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – Valutazione probatoria rimessa al giudice del merito – Nozione di rifiuto – Configurabilità del reato – Onere probatorio dei dati fattuali – Valutazione esclusiva del giudice del merito – Art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2018
Numero: 32180
Data di udienza: 9 Maggio 2018
Presidente: LAPALORCIA
Estensore: CORBETTA
Premassima
* RIFIUTI – Esclusione della tipicità del fatto – Nozione di "condotta assolutamente occasionale" – Rilevanza della "assoluta occasionalità" – Rilievi giurisprudenziali – Presupposti e condotta ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, c.1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – Valutazione probatoria rimessa al giudice del merito – Nozione di rifiuto – Configurabilità del reato – Onere probatorio dei dati fattuali – Valutazione esclusiva del giudice del merito – Art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud.09/05/2018), Sentenza n.32180
RIFIUTI – Esclusione della tipicità del fatto – Nozione di "condotta assolutamente occasionale" – Rilevanza della "assoluta occasionalità" – Rilievi giurisprudenziali – Presupposti e condotta ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256, c.1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006 – Valutazione probatoria rimessa al giudice del merito.
La rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell’esclusione della tipicità del fatto deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale (in tal senso, già Sez. 3, n. 5031 del 17/01/2012, Granata, secondo cui "con il termine "attività" deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa). È dunque la descrizione normativa ad escludere dall’area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità. Peraltro, l’assoluta occasionalità non può essere ricavata esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo, invece, ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura solipsistica della condotta. In particolare, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017 – dep. 25/07/2017, Ricevuti; in senso conforme, Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 – dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, la quale ha escluso l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali); altri elementi indicativi per valutare l’occasionalità o meno del trasporto possono trarsi dal dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, dalla disponibilità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, dal fine di profitto perseguito. Evidentemente, il profilo dell’assoluta occasionalità della condotta è oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, che, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
RIFIUTI – Nozione di rifiuto – Configurabilità del reato – Onere probatorio dei dati fattuali – Valutazione esclusiva del giudice del merito – Art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152/2006.
Ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006, per "rifiuto" si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi". Nel caso di specie, è stato ritenuto che il materiale rinvenuto a bordo dell’autocarro (due bombole vuote di gas, una carriola, due pezzi di rete metallica di recinzione, vari tubi per lo scarico dell’acqua, un bidone in metallo arrugginito e pezzi di ferro arrugginito di diversa forma) fosse del tutto inutilizzabile, e del quale l’imputato avesse l’intenzione di disfarsi. Nella specie è stata invocata l’assoluta occasionalità della condotta, tale profilo è oggetto di specifica valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria dei dati fattuali, che, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di ricorso in cassazione.
(annulla con rinvio per nuovo esame sentenza del 19/06/2017 del TRIBUNALE DELL’AQUILA) Pres. LAPALORCIA, Rel. CORBETTA, Ric. Selloum
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud.09/05/2018), Sentenza n.32180
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/07/2018 (Ud.09/05/2018), Sentenza n.32180
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Selloum Hamid, nato in Marocco il 01/01/1970
avverso la sentenza del 19/06/2017 del Tribunale dell’Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso chiedendo annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, con trasmissione atti all’autorità amministrativa.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale dell’Aquila condannava Selloum Hamid e Salloum Said, non ricorrente, alla pena di euro 10.000 di ammenda ciascuno, perché ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 256, comma 1, lett. a) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per avere, in concorso tra loro, effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi, costituiti da vario materiale ferroso, come meglio descritti nell’imputazione, mediante l’autocarro di proprietà del Selloum, in assenza di qualsiasi autorizzazione di legge.
2. Avverso l’indicata sentenza l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato, motivo, con cui deduce vizio motivazione e violazione e/o falsa applicazione della legge penale.
In primo luogo, assume il ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nella qualificazione alla stregua di "rifiuto" del materiale sequestrato, atteso che il teste operante ha dichiarato di non aver compiuto alcun tipo di accertamento in ordine alla natura e alla destinazione di detto materiale; il giudizio di penale responsabilità, pertanto, sarebbe stato desunto dal Tribunale sulla base di mere deduzioni. In secondo luogo, il Tribunale non si sarebbe confrontato con l’argomentazione difensiva, secondo cui non sussisterebbe il reato in esame nel caso di attività di trasporto di rifiuto in maniera occasionale e al di fuori di un’attività di impresa, come ritenuto da alcune sentenze della Corte di Cassazione, puntualmente indicate (n. 37357 del 2013, n. 29992 del 2014, n.41352 del 2014), ciò che sarebbe ravvisabile nel caso in esame, trattandosi, appunto, del trasporto di rifiuti meramente occasionale e la cui destinazione è rimasta ignota, da parte di due privati cittadini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito indicati.
2. Va osservato, in primo luogo, che sono destituite le fondamento le censure in ordine alla qualificazione come "rifiuti" delle res rinvenute sull’autocarro.
Invero, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 152 del 2006, per "rifiuto" si intende "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi".
Nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente ritenuto che il materiale rinvenuto a bordo dell’autocarro (due bombole vuote di gas, una carriola, due pezzi di rete metallica di recinzione, vari tubi per lo scarico dell’acqua, un bidone in metallo arrugginito e pezzi di ferro arrugginito di diversa forma) fosse del tutto inutilizzabile, e del quale l’imputato avesse l’intenzione di disfarsi.
Si tratta di una motivazione giuridicamente corretta e adeguata, che, quindi non censurabile in sede di legittimità.
3. E’, invece, fondata la censura ad oggetto la riconducibilità del fatto nella fattispecie contestata, in assenza di qualsivoglia accertamento in relazione alla dedotta occasionalità del trasporto.
3.1. Invero, la rilevanza della "assoluta occasionalità", ai fini dell’esclusione della tipicità del fatto in esame, deriva non già da una arbitraria delimitazione interpretativa della norma, bensì dal tenore della fattispecie penale, che, punendo la "attività" di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione, concentra il disvalore d’azione su un complesso di azioni, che, dunque, non può coincidere con la condotta assolutamente occasionale (in tal senso, già Sez. 3, n. 5031 del 17/01/2012, Granata, non massimata, secondo cui "con il termine "attività" deve intendersi ogni condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità, mentre la norma non richiede ulteriori requisiti di carattere soggettivo o oggettivo perché sia integrata la fattispecie criminosa). È dunque la descrizione normativa ad escludere dall’area di rilevanza penale le condotte di assoluta occasionalità.
Peraltro, l’assoluta occasionalità non può essere ricavata esclusivamente dalla natura giuridica del soggetto agente (privato, imprenditore, ecc.), dovendo, invece, ritenersi non integrata in presenza di una serie di indici dai quali poter desumere un minimum di organizzazione che escluda la natura solipsistica della condotta. In particolare, come recentemente affermato da questa Corte, ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, il carattere non occasionale della condotta di trasporto illecito di rifiuti può essere desunto da indici sintomatici, quali la provenienza del rifiuto da una attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone l’abusiva gestione, la eterogeneità dei rifiuti gestiti, la loro quantità, le caratteristiche del rifiuto indicative di precedenti attività preliminari di prelievo, raggruppamento, cernita, deposito (Sez. 3, n. 36819 del 04/07/2017 – dep. 25/07/2017, Ricevuti, Rv. 270995; in senso conforme, Sez. 3, n. 8193 del 11/02/2016 – dep. 29/02/2016, P.M. in proc. Revello, Rv. 266305, la quale ha escluso l’occasionalità della condotta atteso che, pur essendo stato effettuato il trasporto in un’unica occasione, l’ingente quantità di rifiuti denotava lo svolgimento di un’attività commerciale implicante un minimum di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita dei materiali); altri elementi indicativi per valutare l’occasionalità o meno del trasporto possono trarsi dal dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, dalla disponibilità di un veicolo adeguato e funzionale al trasporto di rifiuti, dal fine di profitto perseguito.
Evidentemente, il profilo dell’assoluta occasionalità della condotta è oggetto precipuo della valutazione di fatto rimessa al giudice del merito, e dunque questione essenzialmente probatoria, che, ove congruamente motivata, non è suscettibile di censura in sede di legittimità.
3.2. Nel caso di specie, il Tribunale non si è attenuto ai principi ora richiamati, avendo ravvisato la sussistenza del reato sulla base della mera presenza del materiale a bordo dell’autocarro, senza accertare se, alla luce dei criteri dinanzi indicati, si fosse in presenza, o meno, di un trasporto del tutto occasionale, come invece dedotto dal ricorrente.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale dell’Aquila, che, sulla base degli indicati principi, dovrà colmare la censurata lacuna motivazionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di l’Aquila per nuovo esame.
Così deciso il 09/05/2018.