Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto venatorio e della pesca Numero: 41592 | Data di udienza: 3 Maggio 2017

DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Caccia in periodo di divieto generale – Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio – Differenza delle due fattispecie – art. 30, c.1, lett. a), f) e h) L. n. 157/1992 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Appello avverso una sentenza che abbia erroneamente ritenuto applicabile la sola pena pecuniaria dell’ammenda – Ricorso proposto dall’imputato – Giurisprudenza – Revoca del decreto penale di condanna o mancata revoca – Effetti – Ex art. 464, c.3, cod. proc. pen..  


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Settembre 2017
Numero: 41592
Data di udienza: 3 Maggio 2017
Presidente: AMORESANO
Estensore: RENOLDI


Premassima

DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Caccia in periodo di divieto generale – Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio – Differenza delle due fattispecie – art. 30, c.1, lett. a), f) e h) L. n. 157/1992 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Appello avverso una sentenza che abbia erroneamente ritenuto applicabile la sola pena pecuniaria dell’ammenda – Ricorso proposto dall’imputato – Giurisprudenza – Revoca del decreto penale di condanna o mancata revoca – Effetti – Ex art. 464, c.3, cod. proc. pen..  



Massima

 

  
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/09/2017 (ud. 03/05/2017), Sentenza n.41592



DIRITTO VENATORIO – CACCIA – Caccia in periodo di divieto generale – Esercizio della caccia nei giorni di silenzio venatorio – Differenza delle due fattispecie – art. 30, c.1, lett. a), f) e h) L. n. 157/1992.
 
La fattispecie contravvenzionale, contemplata dalla lettera a) dell’art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ricorre "per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’articolo 18" della stessa legge; mentre la fattispecie contemplata dalla lettera f) dell’art. 30, L. n.157/1992, sussiste, quando l’agente "esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio". Orbene, risulta evidente, nel caso di specie, che la seconda ipotesi criminosa non può che essere assorbita nella prima, considerato che il reato di esercizio di caccia in giorni di silenzio venatorio, di cui all’art. 30, lett. f), della legge n. 157 del 1992, presuppone che la condotta avvenga durante il regolare periodo di apertura, rimanendo pertanto assorbito dalla contravvenzione di cui alla lettera a) del predetto art. 30, ove commesso, come nella situazione oggetto del presente giudizio, in periodo di caccia chiusa (Sez. 3, n. 13645 del 7/12/2016, dep. 21/03/2017, Montesi).


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Appello avverso una sentenza che abbia erroneamente ritenuto applicabile la sola pena pecuniaria dell’ammenda – Ricorso proposto dall’imputato – Giurisprudenza.
 
La possibilità di presentare appello avverso una sentenza che abbia erroneamente ritenuto applicabile la sola pena pecuniaria dell’ammenda può avvenire non soltanto quando l’impugnazione sia stata proposta dal Pubblico ministero (v. Sez. 4, n. 34253 del 1/07/2014, dep. 4/08/2014, Moscato; Sez. 2, n. 10252 del 21/02/2013, dep. 5/03/2013, P.M. in proc. Siciliano), ma anche in caso di ricorso proposto dall’imputato (Sez. 4, n. 3622 del 14/01/2016, dep. 27/01/2016, Naccarella, relativa ad un caso di conversione in appello del ricorso proposto, appunto, dall’imputato). 
  
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Revoca del decreto penale di condanna o mancata revoca – Effetti – Ex art. 464, c.3, cod. proc. pen..
 
La revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis (Sez. 5, n. 38966 del 27/09/2005, dep. 24/10/2005, Pipia ed altro), sicché in tal caso la mancata revoca del decreto penale, essendo sfornita di sanzione processuale, non è causa di nullità del giudizio conseguente all’opposizione (Sez. 3, n. 22013 del 13/04/2010, dep. 9/06/2010, Dainese, Rv. 247277; Sez. 3, n. 18753 del 16/03/2010, dep. 18/05/2010, Cardinale, Rv. 247155).
 
  
(riforma sentenza del TRIBUNALE DI TERNI in data 4/05/2015) Pres. AMORESANO, Rel. RENOLDI, Ric. Bellini
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/09/2017 (ud. 03/05/2017), Sentenza n.41592

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 13/09/2017 (ud. 03/05/2017), Sentenza n.41592
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Bellini Emanuele, nato a Viterbo il 20/07/1971;
 
avverso la sentenza del Tribunale di Terni in data 4/05/2015;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
 
udito, per l’imputato, l’avv. Francesco Romoli, il quale ha insistito per il suo accoglimento.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza in data 4/05/2015, il Tribunale di Terni aveva condannato Emanuele Bellini, alla pena di 1.500 euro di ammenda in relazione ai reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui all’art. 30, comma 1, lett. a), f) e h) della legge n. 157 del 1992, per avere esercitato la caccia al cinghiale in periodo di divieto generale, in giorno di silenzio venatorio e con mezzi vietati; fatti accertati in Alviano in data 18/09/2012. Con lo stesso provvedimento il tribunale umbro aveva, altresì, ordinato la confisca e la distruzione dei beni in sequestro.
 
2. Avverso la menzionata sentenza l’imputato aveva proposto appello. Con ordinanza emessa in data 2/12/2016 la Corte d’appello di Perugia trasmise gli atti a questa Suprema Corte in quanto la pronuncia di primo grado, avendo condannato lo stesso Bellini alla sola pena dell’ammenda, doveva ritenersi inappellabile, giusta l’art. 593, comma 3, cod. proc. pen.. L’impugnazione, inammissibile come appello, deve però essere convertita in ricorso per cassazioneai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen..
 
In dettaglio, il gravame è articolato in cinque distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen..
 
2.1. Con il primo motivo, Bellini deduce il vulnus al principio di parità delle parti processuali derivante dal divieto, per il solo imputato, di proporre appello avverso le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria emesse in materia contravvenzionale, laddove, negli stessi casi, il Pubblico ministero potrebbe, invece, sollecitare una impugnazione nel merito.
 
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la mancata revoca del decreto penale di condanna nonostante la proposta opposizione, in violazione dell’art. 464 n. 3 cod. proc. pen..
 
3.3. Con il terzo motivo, l’imputato censura la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità dello stesso Bellini, benché l’assenza di qualunque recinzione nell’area di proprietà della madre di quest’ultimo potesse consentire a chiunque di posizionarvi le trappole per la cattura degli animali.
 
3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente si duole della violazione del divieto di bis in idem in relazione alle ipotesi di reato contestate alle lettere a) ed f).
 
3.5. Con il quinto motivo, Bellini deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 30, comma 1, lett. a), f) e h) nonché la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla configurabilità del tentativo in relazione a tali fattispecie.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
 
2. Muovendo dall’analisi del primo motivo di impugnazione, esso si rivela manifestamente infondato nei suoi presupposti di fatto.
 
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, diversamente da quanto opinato dal ricorrente, la possibilità di presentare appello avverso una sentenza che abbia erroneamente ritenuto applicabile la sola pena pecuniaria dell’ammenda può avvenire non soltanto quando l’impugnazione sia stata proposta dal Pubblico ministero (v. Sez. 4, n. 34253 del 1/07/2014, dep. 4/08/2014, Moscato, Rv. 259773; Sez. 2, n. 10252 del 21/02/2013, dep. 5/03/2013, P.M. in proc. Siciliano, Rv. 255546), ma anche in caso di ricorso proposto dall’imputato (Sez. 4, n. 3622 del 14/01/2016, dep. 27/01/2016, Naccarella, Rv. 266225, relativa ad un caso di conversione in appello del ricorso proposto, appunto, dall’imputato). 
 
3. Infondato è, altresì, il secondo motivo di ricorso, con il quale, invero, l’imputato non deduce alcun vizio della sentenza in grado di determinarne l’annullamento, atteso che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la revoca del decreto penale di condanna, ex art. 464, comma 3, cod. proc. pen., è un antecedente immancabile del giudizio di opposizione che si verifica per il solo fatto della sua celebrazione, ope legis e non ope iudicis (Sez. 5, n. 38966 del 27/09/2005, dep. 24/10/2005, Pipia ed altro, Rv. 232552), sicché in tal caso la mancata revoca del decreto penale, essendo sfornita di sanzione processuale, non è causa di nullità del giudizio conseguente all’opposizione (Sez. 3, n. 22013 del 13/04/2010, dep. 9/06/2010, Dainese, Rv. 247277; Sez. 3, n. 18753 del 16/03/2010, dep. 18/05/2010, Cardinale, Rv. 247155).
 
4. Le considerazioni articolate con il terzo motivo, con il quale Bellini ha censurato la manifesta illogicità della motivazione in relazione all’affermazione della propria responsabilità, si infrangono contro il logico e puntuale apparato argomentativo della pronuncia impugnata, la quale ha esaustivamente esplicitato il complesso degli elementi fattuali posti a fondamento della condanna e segnatamente: la circostanza che Bellini, il quale frequentava abitualmente l’area in cui erano state posizionate le gabbie destinate alla cattura degli animali, fosse stato visto dagli operanti, appostati per individuare il responsabile, recarsi subito, una volta arrivato nel fondo, in prossimità delle trappole, "come per esaminare la situazione"; che egli avesse consegnato spontaneamente ai forestali una delle tre gabbie sequestrate all’esito del sopralluogo; che l’uomo non avesse fornito, nell’immediatezza, alcuna giustificazione dell’accaduto. A fronte di tale logica ricostruzione, dunque, il ricorso si è limitato a formulare mere censure di fatto, peraltro dirette ad accreditare una differente "lettura" degli elementi probatori raccolti; operazione, questa, pacificamente preclusa al giudice di legittimità.
 
Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo in questione.
 
5. Parimenti infondato è l’ultimo motivo di censura, con il quale il ricorrente ipotizza la possibilità di ricondurre i fatti contestati allo schema del tentativo; opzione ermeneutica pacificamente preclusa dal carattere contravvenzionale delle fattispecie ascritte all’imputato e dalla scelta del legislatore italiano di circoscrivere tale paradigma di tipizzazione dell’illecito penale alle sole ipotesi delittuose.
 
6. Fondato è, invece, il quarto motivo di doglianza.
 
Accanto alla fattispecie contemplata dalla lettera a) dell’art. 30, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è stata, altresì, affermata la penale responsabilità dell’imputato in relazione alla contravvenzione prevista dalla successiva lettera f) dello stesso articolo. 
 
La prima fattispecie contravvenzionale ricorre "per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall’articolo 18" della stessa legge; mentre la seconda sussiste, invece, quando l’agente "esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio".
 
Orbene, risulta evidente, nel caso di specie, che la seconda ipotesi criminosa non può che essere assorbita nella prima, considerato che il reato di esercizio di caccia in giorni di silenzio venatorio, di cui all’art. 30, lett. f), della legge n. 157 del 1992, presuppone che la condotta avvenga durante il regolare periodo di apertura, rimanendo pertanto assorbito dalla contravvenzione di cui alla lettera a) del predetto art. 30, ove commesso, come nella situazione oggetto del presente giudizio, in periodo di caccia chiusa (Sez. 3, n. 13645 del 7/12/2016, dep. 21/03/2017, Montesi, Rv. 269488).
 
7. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve, pertanto, essere accolto limitatamente alla ritenuta sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 30 comma 1 lett. f) L. 157/92, essendo la stessa assorbita nella contravvenzione di cui alla lettera a) del medesimo articolo.
 
Per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Terni in vista della rideterminazione della pena.
 
Nel resto, il ricorso deve essere rigettato.

PER QUESTI MOTIVI
 
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 30 comma 1 lett. f) L. 157/92, essendo la stessa assorbita nella contravvenzione di cui alla lettera a) del medesimo articolo e rinvia al Tribunale di Terni per la rideterminazione della pena. 
 
Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso in Roma, il 3/05/2017
 
 
 

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