Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 28135 | Data di udienza: 11 Gennaio 2012

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Realizzazione di due baracche senza la prescritta autorizzazione – Valutazione della conformità – Disciplina di riferimento – Artt. 8 e 181 D.Lgs. n. 42/2004DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE  PENALE – Potestà punitiva dello Stato in materia di tutela ambientale – Successione di leggi penali – Applicabilità dell’art. 2 c.p.. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 13 Luglio 2012
Numero: 28135
Data di udienza: 11 Gennaio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Rosi


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Realizzazione di due baracche senza la prescritta autorizzazione – Valutazione della conformità – Disciplina di riferimento – Artt. 8 e 181 D.Lgs. n. 42/2004DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE  PENALE – Potestà punitiva dello Stato in materia di tutela ambientale – Successione di leggi penali – Applicabilità dell’art. 2 c.p.. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 13 luglio 2012 (Ud. 11/01/2012) Sentenza n. 28135

 

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Vincolo paesaggistico – Realizzazione di due baracche senza la prescritta autorizzazione – Valutazione della conformità – Disciplina di riferimento – Artt. 8 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004.
 
In materia di tutela di beni culturali e paesaggistici, per la valutazione della conformità, in caso di realizzazione senza la prescritta autorizzazione, di due baracche in zona soggetta a vincolo paesaggistico, non deve farsi ricorso al Codice dei beni culturali e del paesaggio, bensì alla legge regionale nei casi in cui rafforzi la difesa dell’ambiente con indicazioni più dettagliate. D’altra parte, secondo l’art. 8 del dlgs. n. 42 del 2004, nelle materie disciplinate dal codice, “restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione”. Sicché, in definitiva, spetta alla Regione individuare le aree che devono considerarsi “bosco”. 
 
(Annulla con rinvio sentenza n. 1207/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/02/2011) Pres. Mannino, Est. Rosi, Ric. Galluccio
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE  PENALE – Potestà punitiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente – Principio della riserva di legge – Poteri e limiti delle Regioni.
 
La potestà punitiva é riservata allo Stato, con la conseguenza che, in ossequio al principio della riserva di legge, la scelta in ordine alla criminalizzazione di una determinata condotta non può essere attribuita alle Regioni (Corte cost., sentenza 23 ottobre 1989, n. 487, Pres. Saja, Rel. Dell’Andro). Invero, per quanto riguarda i boschi e le foreste, secondo la giurisprudenza della Consulta, essi costituiscono un bene giuridico di valore “primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (cfr. Corte cost., sentenza 14 aprile 2008, n. 105, Pres. Bile, Rei. Maddalena). Si è altresì affermato che la “tutela ambientale e paesaggistica precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo dei territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (per tutte, sempre, sentenza n. 367 del 2007), pur se si è riconosciuto che resta salva la facoltà delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009).
 
(Annulla con rinvio sentenza n. 1207/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/02/2011) Pres. Mannino, Est. Rosi, Ric. Galluccio
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Successione di leggi penali – Applicabilità dell’art. 2 c.p..
 
Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., deve tenersi conto anche di quelle norme che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne costituiscono, tuttavia, l’indispensabile presupposto o concorrono, comunque, a determinarne il contenuto sostanziale.
 
(Annulla con rinvio sentenza n. 1207/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/02/2011) Pres. Mannino, Est. Rosi, Ric. Galluccio

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 13 luglio 2012 (Ud. 11/01/2012) Sentenza n. 28135

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente 
Dott. CLAUDIA SQUASSONI – Consigliere 
Dott. LUIGI MARINI – Consigliere
Dott. ELISABETTA ROSI – Consigliere Rel. 
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da GALLUCCIO GIAN PAOLO N. IL 13/09/1954
avverso la sentenza n. 1207/2009 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 23/02/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA deI 11/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. E.D. che ha concluso per il rigetto
Udi il difensore Avv. Fabio Foci che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
Con sentenza del 23 febbraio 2011, la Corte di Appello di Trieste, confermando la sentenza del Tribunale di Trieste, ha condannato Galluccio Gian Paolo alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 12.000 di ammenda, per violazione dell’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, perché, in qualità di proprietario dei terreno di cui alle p.c. n. 333/2 dei Comune di Monti di Muggia e n. 1857/1 del Comune di Muggia, zone classificate “bosco” ai sensi dell’art. 3 della legge regionale n. 22 del 1982 e, quindi, soggetta a vincolo, in assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica, realizzava sui predetti terreni 2 baracche di legno. Fatto accertato in Muggia, l’ll marzo 2007.
 
Avverso Ia sentenza, l’imputato ha presentato, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione, per i seguenti motivi:
1. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o dì altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché la norma regionale richiamata dal capo di imputazione, ossia l’art. 3 della legge regionale n. 22 del 1982, é stata abrogato. L’errata contestazione dell’addebito avrebbe determinato una violazione del diritto di difesa.
 
2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale ex art. 606, lett. b), c.p.p. L’abrogazione della norma regionale menzionata su cui si sono fondate le sentenze di primo e secondo grado avrebbe determinato conseguentemente l’abnormità degli atti processuali, dovendosi riconoscere la nullità della sentenza.
 
3. Manifesta illogicità della motivazione e mancanza della stessa ex art. 606, lett. e), c.p.p. A parere del ricorrente, i giudici di appello non avrebbero valutato i motivi di gravame, ed in particolare, della insussistenza di danno ambientale ai beni paesaggistici, dell’inesistenza di lavori, della mancata alterazione dello stato dei luoghi, della struttura precaria delle baracche, trattandosi di due strutture disancorate dal suolo, per un area complessiva di 4 mq.
 
4. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p., e dell’art. 111 Cost., in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988. Il Comune ha rilasciato una certificazione di destinazione urbanistica nella quale si attesta che la zona, su quale sono state collocate le baracche, é stata classificata come terreno agricolo, non edificabile, ma sul quale è possibile realizzare manufatti finalizzati al rimessaggio degli attrezzi, con limiti di 20 mq per lotti fino a 2000 mq, di 30 mq per lotti tra 2000 e 4000 mq, di 40 mq per lotti maggiori di 4000 mq. Al contrario, secondo una Comunicazione della regione del Friuli- Venezia Giulia, intervenuta due anni dopo la realizzazione della condotta incriminata, la zona boschiva risulterebbe variabile in funzione della modificazione dei luoghi, prescindendosi dalla perimetrazione grafica. Tale incertezza nell’esatta classificazione della zona, sui cui sono state erette le baracche, avrebbe indotto il ricorrente in errore inevitabile e, perciò, scusabile secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale. Di conseguenza, difetterebbe l’elemento soggettivo dei reato contestato.
 
5. Omessa valutazione di una prova decisiva ex art. 606, lett. d), c.p.p. Il ricorrente ha ottenuto una concessione edilizia rilasciata dal Comune di Muggia nel novembre del 2007, per l’edificazione di un manufatto di 30 mq, sui terreni di cui al capo di imputazione. Tale circostanza costituirebbe un’ulteriore conferma dell’ambiguità legislativa, e dunque della conseguente mancanza dell’elemento soggettivo dei reato contestato.
 
6. Violazione dell’art. 606, lett. b), in relazione all’art. 533, primo comma, c.p.p., così come sostituito dalla legge 46 dei 2006. La colpevolezza dell’imputato non sarebbe stata provata ai di là di ogni ragionevole dubbio.
 
In data 28 dicembre 2011, il difensore dell’imputato ha depositato nota integrativa con la quale ha evidenziato che, a seguito di provvedimento del Ministero per i beni e le attività culturali, l’ufficio del Paesaggio del Comune di Muggia e di S. Dorlingo ha riesaminato il progetto ed ha espresso parere positivo all’esecuzione dei lavori, subordinati alle condizioni di non realizzare il poggiolo, né i previsti zoccoli in pietra. Insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso, anche quest’ultima autorizzazione costituirebbe un indice di conformità delle due baracche alla normativa paesaggistica.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Nel caso in esame, non viene in rilievo la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, quanto la diversa questione se possano applicarsi i principi della successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2 c.p., stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 3 della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 22 del 1982, che prevedeva la definizione di “bosco”. Ai fini dell’applicabilità dell’art. 2 c.p., infatti, deve tenersi conto anche di quelle norme che, pur non ricomprese nel precetto penale, ne costituiscono, tuttavia, l’indispensabile presupposto o concorrono, comunque, a determinarne il contenuto sostanziale. Orbene, l’abrogazione della suddetta norma regionale é intervenuta successivamente alla realizzazione della condotta di reato contestata all’imputato ed ha inciso su un elemento normativo della fattispecie rilevante ai fini della fattispecie di reato contestato, id est la qualificazione di “bosco”, la cui definizione era stata rimessa alla legge regionale.
 
2. Giova premettere che, secondo il consolidato indirizzo della Corte Costituzionale (in particolare, Corte cost., sentenza 23 ottobre 1989, n. 487, Pres. Saja, Rel. Dell’Andro) la potestà punitiva é riservata allo Stato, con la conseguenza che, in ossequio al principio della riserva di legge, la scelta in ordine alla criminalizzazione di una determinata condotta non può essere attribuita alle Regioni. Invero, per quanto riguarda i boschi e le foreste, secondo la giurisprudenza della Consulta, essi costituiscono un bene giuridico di valore “primario” ed “assoluto” (sentenze nn. 183 e 182 del 2006), nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di tutela dell’ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza (cfr. Corte cost., sentenza 14 aprile 2008, n. 105, Pres. Bile, Rei. Maddalena). Si è altresì affermato che la “tutela ambientale e paesaggistica precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle Regioni in materia di governo dei territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (per tutte, sempre, sentenza n. 367 del 2007), pur se si è riconosciuto che resta salva la facoltà delle Regioni “di adottare norme di tutela ambientale più elevate nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente” (sentenza n. 12 del 2009).
 
3. Nel caso di specie, tuttavia, l’art. 4, comma 1, n. 2), dello Statuto Speciale della Regione Friuli Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n.1, pubblicato in G.U. n. 29 del 01/02/1963) ha attribuito alla regione Friuli Venezia Giulia la potestà legislativa esclusiva nelle materie “agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale”. D’altra parte, secondo l’art. 8 del dlgs. n. 42 del 2004, nelle materie disciplinate dal codice, “restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione”. Sicché, in definitiva, spetta alla Regione individuare le aree che devono considerarsi “bosco”. Secondo l’art. 3 della legge regionale n. 22 del 1982, ora abrogato, non rientravano nella nozione di bosco, “i terreni ricoperti da colture legnose specializzate, purché su zona esclusa da vincolo idrogeologico, con turno inferiore ai 20 anni; le radure esistenti all’interno delle aree boschive di superficie superiore a mezzo ettaro; i filari e viali di piante arboree ed arbustive; i giardini e le aree verdi attrezzate sia private che pubbliche; i terreni adibiti a coltivazione di alberi di Natale”. Tale nozione è stata quindi sostituita dalla definizione introdotta con la legge regionale 23 Aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestall). In particolare, l’art. 6 di tale legge, prevede che “A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento. 2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 é effettuata dalla base esterna dei fusti. 3. Le infrastrutture e i corsi d’acqua presenti all’interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata. 4. Sono assimilati a bosco: a) i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento, di cui all’articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia dei patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale; b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi; c) le radure d’estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco. 5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.”
 
Orbene, alla luce della novella legislativa regionale citata sì rende necessario verificare se i terreni di cui é proprietario l’imputato possono ancora essere classificati “bosco”, con tutte le conseguenze che ne derivano in ordine all’applicazione dei principi che presiedono alla successione di leggi nel tempo. Tale accertamento, invero, non può che essere riservato ad una valutazione dei giudice di merito. Il secondo motivo di gravame merita quindi accoglimento. Restano assorbiti gli altri motivi.
 
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste per un nuovo giudizio.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste per un nuovo giudizio.
 
Così deciso in Roma, l’11 gennaio 2012
 

 

Iscriviti alla Newsletter GRATUITA

Ricevi gratuitamente la News Letter con le novità di Ambientediritto.it e QuotidianoLegale.

ISCRIVITI SUBITO


Iscirizione/cancellazione

Grazie, per esserti iscritto alla newsletter!