Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 1517 | Data di udienza: 27 Novembre 2018

RIFIUTI – Discarica abusiva – Responsabilità e limiti del proprietario del terreno – Accordo verbale con il proprietario – Concorso nel reato – Condotta commissiva alla illecita gestione dei rifiuti – Art. 184 bis, 256 d.lvo n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Notifica all’imputato nelle mani di persona convivente con il destinatario – Attestazione compiuta dall’ufficiale giudiziario – Inesistenza del rapporto di convivenza – Discordanti certificazioni anagrafiche – Onere della prova – Applicazione delle circostanze attenuanti generiche – Incensuratezza dell’imputato non idonea da sola a giustificarne la concessione. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Gennaio 2019
Numero: 1517
Data di udienza: 27 Novembre 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: DI STASI


Premassima

RIFIUTI – Discarica abusiva – Responsabilità e limiti del proprietario del terreno – Accordo verbale con il proprietario – Concorso nel reato – Condotta commissiva alla illecita gestione dei rifiuti – Art. 184 bis, 256 d.lvo n.152/2006 – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Notifica all’imputato nelle mani di persona convivente con il destinatario – Attestazione compiuta dall’ufficiale giudiziario – Inesistenza del rapporto di convivenza – Discordanti certificazioni anagrafiche – Onere della prova – Applicazione delle circostanze attenuanti generiche – Incensuratezza dell’imputato non idonea da sola a giustificarne la concessione. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14/01/2019 (Ud. 27/11/2018), Sentenza n.1517
  

RIFIUTI – Discarica abusiva – Responsabilità e limiti del proprietario del terreno – Accordo verbale con il proprietario – Concorso nel reato – Condotta commissiva alla illecita gestione dei rifiuti – Art. 184 bis, 256 d.lvo n.152/2006 – Giurisprudenza.
  
In linea generale, il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata o di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non autorizzata, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti. Inoltre, la condotta prevista dall’art. 256, comma 3, d.lgs 152/2006 riguarda l’abusiva realizzazione e gestione di una discarica, cui consegue la confisca obbligatoria dell’area ad essa adibita, mentre, è illegittima la confisca dell’area con riguardo al reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Fattispecie: deposito incontrollato di rifiuti da parte di un terzo a seguito di accordo verbale con il proprietario che in tal modo concorreva nel reato con una condotta commissiva alla illecita gestione dei rifiuti.


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Notifica all’imputato nelle mani di persona convivente con il destinatario – Attestazione compiuta dall’ufficiale giudiziario – Inesistenza del rapporto di convivenza – Discordanti certificazioni anagrafiche – Onere della prova.
 
In tema di notificazioni all’imputato, l’attestazione compiuta dall’ufficiale giudiziario che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti delle certificazioni anagrafiche, e l’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall’imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l’allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell’atto in questione, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell’atto (Cass., Sez.3,n.229/2018; Sez.5, n.38578/2014; Sez.5, n.7399/2010). Nella specie, alla luce del suesposto principio, non è stato assolto l’onere della prova incombente sul ricorrente sulla basa della mera produzione del certificato anagrafico di residenza. 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Applicazione delle circostanze attenuanti generiche – Incensuratezza dell’imputato non idonea da sola a giustificarne la concessione.
 
In materia processuale, in caso di diniego delle applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è stato affermato che, dopo la specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, l’incensuratezza dell’imputato non è più idonea da sola a giustificarne la concessione, pertanto, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Cass. Sez.1, n.39566/2017).
  
(riforma sentenza del 08/03/2018 – CORTE DI APPELLO DI CATANIA) Pres. RAMACCI, Rel. DI STASI, Ric. D’agostino ed altro

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14/01/2019 (Ud. 27/11/2018), Sentenza n.1517

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14/01/2019 (Ud. 27/11/2018), Sentenza n.1517
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
  
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
– D’agostino Michelangelo;
– Vecchio Nunzio;
 
avverso la sentenza del 08/03/2018 della Corte di appello di Catania;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Presidente; 
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Gaeta, che ha concluso, quanto a D’Agostino Michelangelo, per l’inammissibilità del ricorso e, quanto a Vecchio Nunzio, per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 08.03.2018, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza del 19.5.2017 del Tribunale di Catania, con la quale D’Agostino Michelangelo e Vecchio Nunzio erano stati dichiarati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 256, comma 2, d.lgs 152/2006 – perché in concorso tra loro, il Vecchio quale proprietario e il D’Agostino in qualità di utilizzatore, utilizzavano il terreno di cui all’imputazione come deposito incontrollato per rifiuti – e condannati alla pena di mesi nove di arresto ed euro 6.000,00 di ammendo ciascuno.
 
 
2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, chiedendone l’annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati.
 
D’Agostino Michelangelo articola sei motivi di ricorso.
 
Con il primo motivo deduce la nullità del procedimento per nullità assoluta del  decreto di citazione a giudizio, perché notificato presso il domicilio eletto a mani del padre che non era convivente. 
 
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, lamentando che la Corte territoriale aveva operato un illegittimo rinvio alle motivazioni della sentenza di primo grado, nel mentre, lo scarno materiale accusatorio avrebbe dovuto indurre ad emettere una sentenza di assoluzione per evidente carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della norma incriminatrice.
 
Con il terzo motivo deduce erronea individuazione della nozione di sottoprodotto in base all’art. 184 bis d.lvo 152/2006, lamentando che la sostanza oggetto del giudizio era costituita da panetti di paglia che potevano essere riutilizzati direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industria; inoltre gli involucri di plastica che li contenevano sarebbero stati successivamente rimossi e, in quanto materiale in plastica, smaltiti come rifiuto; contesta, poi, la valutazione della prova in relazione all’asserito incendio con combustione unitamente al substrato di paglia. 
 
Con il quarto motivo contesta l’affermazione di responsabilità per il proprietario del terreno e l’illegittimità della confisca disposta a carico dello stesso. 
 
Con il quinto motivo deduce la mancata applicazione dell’art. 131 bis cod.pen, richiamando pronunce di questa Corte in tema di configurabilità della predetta causa di non punibilità in materia di gestione incontrollata di rifiuti.
 
 
Vecchio Nunzio articola un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 192, 530 cod.proc.pen, 256, comma 2, d.lgs 152/2006, 133 e 62 bis cod.pen..
 
Argomenta che lo scarno materiale accusatorio (dichiarazioni dei testi Tersicore e Gullo, documentazione in atti e dichiarazioni dell’imputato D’Agostino) avrebbe dovuto indurre ad emettere una sentenza di assoluzione per evidente carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della norma incriminatrice, in applicazione della regola iuris "al di là di ogni ragionevole dubbio"; era, infatti, emerso che il D’Agostino svolgeva attività di coltivazione di funghi su terreni concessi in comodato dal Vecchio e che il materiale rinvenuto era materiale di scarto relativo alla predetta attività, che sarebbe stato riutilizzato; era, inoltre, ingiustificata anche la disposta confisca e la pena doveva, comunque, essere contenuta nel minimo edittale con concessione delle circostanze generiche come prevalenti sulle contestate aggravanti.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso di D’Agostino Michelangelo va dichiarato inammissibile.
 
 
1.1. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità del procedimento per nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio è manifestamente infondato.
 
Va ricordato che questa Corte ha reiteratamente affermato che, in tema di notificazioni all’imputato, l’attestazione, compiuta dall’ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l’eccezione di nullità fondata sull’inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall’imputato che la invoca, non essendo sufficiente a tal fine l’allegazione di un certificato anagrafico di residenza in cui non figuri il nome del consegnatario dell’atto in questione, tanto più se vi sia uno stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell’atto (cfr ex multis, Sez.3,n.229 del 28/06/2017, dep.09/01/2018, Rv.272092; Sez.5, n.38578 del 04/06/2014, Rv.262222; Sez.5, n.7399 del 06/11/2009, dep.24/02/2010, Rv.246092). Non essendo stato assolto l’onere della prova, incombente sul ricorrente, sulla basa della mera produzione del certificato anagrafico di residenza, alla luce del suesposto principio, ne consegue la manifesta infondatezza del motivo in considerazione dello strettissimo rapporto di parentela (padre-figlio) intercorrente tra il destinatario della notifica e colui che la ricevette 
 
 
1.2. Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che afferiscono tutti all’affermazione di responsabilità, hanno ad oggetto doglianze non proponibili in sede di legittimità.
 
Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nei motivi in esame, in sostanza, si espongono censure le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508).
 
Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).
 
La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell’assenza, in quest’ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722).
 
 
1.3. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile per carenza di legittimazione e di interesse, in quanto ha ad oggetto doglianze non afferenti all’affermazione di responsabilità del ricorrente ma del coimputato Vecchio.
 
 
1.4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. 
 
La Corte territoriale, nel valutare la richiesta avanzata dall’imputato, ha denegato la configurabilità della&ausa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen., escludendo la particolare tenuità del fatto, rimarcando in senso negativo sia le modalità della condotta, con riferimento alla quantità dei rifiuti abbandonati, sia l’entità del danno con riferimento all’impatto ambientale della condotta.
 
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.
 
Rispetto a tale percorso motivazionale, peraltro, il ricorrente neppure si confronta criticamente (confronto doveroso per l’ammissibilità dell’impugnazione, ex art. 581 cod.proc.pen., perché la sua funzione tipica è quella  della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, 20377 dell’11.3-14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8 – 28.5.2009), ponendosi la censura anche ai limiti della ammissibilità. 
 
 
1.5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
 
 
2. Il ricorso di Vecchio Nunzio è fondato nei limiti appresso precisati.
 
 
2.1. Le censure afferenti all’affermazione di responsabilità si sostanziano in doglianze eminentemente di fatto, riservate al merito della decisione, dirette ad ottenere una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 
 
Con le censure proposte il ricorrente non lamenta una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica – unici vizi della motivazione proponibili ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. -, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata. 
 
Nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l’ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va, al contrario, evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.
 
La Corte territoriale, infatti, con apprezzamento di fatto immune da censure, e dunque insindacabile in sede di legittimità, ha fondato l’affermazione di responsabilità di Vecchio Nunzio, sulla circostanza, comprovata dalle risultanze istruttorie, che il terreno, di cui il predetto era proprietario, era stato utilizzato per il deposito incontrollato di rifiuti da parte del D’Agostino, titolare di azienda agricola, proprio a seguito di accordo verbale con il Vecchio, che in tal modo aveva concorso con una condotta commissiva alla illecita gestione dei rifiuti. 
 
La decisione è in linea con il consolidato principio di diritto secondo il quale cui il proprietario di un terreno non risponde, in quanto tale, dei reati di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata o di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti non autorizzata, anche nel caso in cui non si attivi per la rimozione dei rifiuti, in quanto tale responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, che il proprietario può assumere solo ove compia atti di gestione o movimentazione dei rifiuti (ex multis, Sez.3, n.50997 del 07/10/2015, Rv.266030; Sez. 3, 10 giugno 2014, n. 40528, Rv. 260754; Sez. 3, 12 novembre 2013, n. 49327, Rv. 257294; Sez.3, n.2477 del 09/10/2007, dep.17/01/2008, Rv.238541). 
 
 
2.2. Manifestamente infondata è, poi, la censura relativa alla dosimetria della pena.
 
Va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola; l’obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica, infatti, la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (Sez.1, n. 3529 del 22/09/1993, Rv. 195339; Sez.6, n.42688 del 24/09/2008, Rv.242419; sez. 2, n. 38383 del 10.7.2009, Squillace ed altro, Rv. 245241; Sez.3,n. 44071 del 25/09/2014, Rv.260610); ed è stato affermato che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell’art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l’incensuratezza dell’imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto – come nel caso in esame – di avere ritenuto l’assenza di elementi o circostanze positive a tale fine (Sez.3, n.44071 del 25/09/2014, Rv.260610; Sez. 1,n.39566 del 16/02/2017, Rv.270986).
 
Costituisce, poi, principio consolidato che la motivazione in ordine alla determinazione della pena base (ed alla diminuzione o agli aumenti operati per le eventuali circostanze aggravanti o attenuanti) è necessaria solo  quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale, ipotesi che non ricorre nella specie.
 
Fuori di questo caso anche l’uso di espressioni come "pena congrua" (come avvenuto nella specie), "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell’imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall’art. 133 cod.pen. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in  ordine al "quantum" della pena (Sez.2, n.36245 del 26/06/2009 Rv. 245596; Sez.4, n.21294 del 20/03/2013, Rv.256197).
 
 
2.3. Risulta, invece, fondata la doglianza relativa alla disposta confisca, misura che è stata disposta dai Giudici di merito con motivazione meramente assertiva.
 
Va ricordato che la fattispecie prevista dall’art. 256, comma 3, d.lgs 152/2006 riguarda la abusiva realizzazione e gestione di una discarica, cui consegue la confisca obbligatoria dell’area ad essa adibita, fattispecie non contestata all’imputato.
 
Ed è stato affermato che è illegittima, con riguardo al reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, la confisca dell’area, applicabile solo in relazione al diverso reato di realizzazione di discarica abusiva (Sez.3, n.19752 del 19/04/2011, Rv. 250337).
 
Né risulta giustificato da specifiche argomentazioni il generico richiamo effettuato dai Giudici di merito all’art. 240 cod.pen.
 
2.4. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla disposta confisca dell’area, che va eliminata; nel resto il ricorso di Vecchio Nunzio va dichiarato manifestamente infondato.

P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che elimina; dichiara inammissibile nel resto il ricorso di Vecchio Nunzio.
 
Dichiara inammissibile il ricorso di D’Agostino Michelangelo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 27/11/2018

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