Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 34549 |
Data di udienza: 5 Luglio 2017
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione – Accertamenti da parte del giudice dell’esecuzione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Luglio 2017
Numero: 34549
Data di udienza: 5 Luglio 2017
Presidente: FIALE
Estensore: CERRONI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione – Accertamenti da parte del giudice dell’esecuzione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/07/2017 (Ud. 05/07/2017) Sentenza n.34549
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abuso edilizio – Presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Revoca o sospensione dell’ordine di demolizione – Accertamenti da parte del giudice dell’esecuzione – Art. 31 d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
La revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07 /2015, dep. 2016, Manna). Infatti, l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi).
(dich. inammiss. il ricorso avverso ordinanza del 03/02/2017 TRIBUNALE DI ROMA) Pres. FIALE, Rel. CERRONI, Ric. Mevi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/07/2017 (Ud. 05/07/2017) Sentenza n.34549
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/07/2017 (Ud. 05/07/2017) Sentenza n.34549
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Mevi Vanessa, nata a Roma il 18/05/1972;
avverso l’ordinanza del 03/02/2017 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 febbraio 2017 il Tribunale di Roma ha revocato il provvedimento, emesso il 22 gennaio 2015, di sospensione dell’ordine di demolizione, fondato su sentenza di condanna del 27 novembre 2002, del manufatto realizzato in Colonna da Vanessa Mevi.
2. Avverso il predetto provvedimento l’interessata, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo d’impugnazione.
2.1. Col proprio motivo di censura la ricorrente, dopo avere precisato che la domanda in sanatoria era stata definitivamente rigettata soltanto il 30 settembre 2016, ha altresì osservato che ancora nel 2009 il Comune di Colonna aveva provveduto alla perimetrazione dei nuclei abusivi a norma della legislazione regionale vigente, laddove l’approvazione di detta variante speciale urbanistica avrebbe rimosso l’ostacolo al rilascio della concessione edilizia, e comunque l’Amministrazione aveva palesato la precisa volontà di procedere alla variante in questione, avviando la procedura per la rimozione dell’esistente vincolo paesaggistico.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilità del ricorso, assumendo la non prevedibile assunzione di provvedimenti amministrativi incompatibili col disposto ordine di demolizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile.
4.1. Al riguardo infatti, e tenuto conto della particolare struttura del presente provvedimento, è appena il caso di osservare che la stessa ricorrente ha dato conto del recentissimo rigetto della domanda in sanatoria, peraltro sottolineando la pendenza, da lunghissimo tempo, di una procedura di variante urbanistica che, in tesi, consentirebbe la rimozione dell’ostacolo alla concessione in sanatoria.
In proposito, peraltro, la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all’art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07 /2015, dep. 2016, Manna, Rv. 266763).
Infatti, l’ordine di demolizione delle opere abusive emesso con la sentenza passata in giudicato può essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in un breve lasso di tempo sia adottato dall’autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con detto ordine di demolizione (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145).
Va da sé, quindi, che il fumoso e certamente non definito assetto urbanistico si pone in insanabile contrasto col ricorso azionato, atteso che ogni auspicio dell’odierna ricorrente appare confinato al rango di precaria ipotesi futura, senza alcuna ragionevole sicurezza di positivo esito (nelle more, tra l’altro, è stata invece definitivamente rigettata la domanda di concessione in sanatoria).
5. Il motivo di ricorso, quindi, si scontra contro orientamenti giurisprudenziali del tutto costanti, che questa Corte non ha motivo di revocare in dubbio e che anzi intende consolidare.
In ragione di ciò, il ricorso non può superare il vaglio di ammissibilità.
Tenuto infine conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 05/07/2017