Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 43548 | Data di udienza: 27 Aprile 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di trasporto abusivo di rifiuti – Sequestro del mezzo di trasporto – Esclusione di specifica motivazione sul periculum in mora – Trasporto illecito di rifiuti – Artt. 212, 256 e 259 d.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo – Appello del pubblico ministero – Avviso a tutti i terzi interessati – Esclusione – Ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M. – Legittimazione all’appello – Diritto di difesa dei terzi – Misure cautelari reali – Limiti al sindacato di legittimità – Giurisprudenza – Artt. 127, 309, 321, 322 bis, 324. 325 e 606 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Ottobre 2016
Numero: 43548
Data di udienza: 27 Aprile 2016
Presidente: Fiale
Estensore: ANDRONIO


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di trasporto abusivo di rifiuti – Sequestro del mezzo di trasporto – Esclusione di specifica motivazione sul periculum in mora – Trasporto illecito di rifiuti – Artt. 212, 256 e 259 d.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo – Appello del pubblico ministero – Avviso a tutti i terzi interessati – Esclusione – Ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M. – Legittimazione all’appello – Diritto di difesa dei terzi – Misure cautelari reali – Limiti al sindacato di legittimità – Giurisprudenza – Artt. 127, 309, 321, 322 bis, 324. 325 e 606 cod. proc. pen..



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/10/2016 (ud. 27/04/2016) Sentenza n.43548



CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Attività di trasporto abusivo di rifiuti – Sequestro del mezzo di trasporto – Esclusione di specifica motivazione sul periculum in mora – Trasporto illecito di rifiuti – Artt. 212, 256 e 259 d.lgs. n. 152/2006Art. 321, comma 2, cod. proc. pen..
 
Il veicolo utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti, ai sensi dell’art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, è soggetto a confisca obbligatoria, pertanto, non vi è bisogno di una specifica motivazione sul periculum in mora. Per cui, la disposizione contenuta nell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., trova piena applicazione  nella parte in cui non richiede la sussistenza di un pericolo, proprio in considerazione della particolare natura delle cose oggetto di sequestro. Fattispecie: il Tribunale disponeva il sequestro preventivo dell’autocarro, evidenziando che la polizia giudiziaria aveva direttamente accertato l’attività di trasporto abusivo di rifiuti attraverso tale veicolo. Ha inoltre rilevato la sussistenza del periculum in mora, in ragione delle dichiarazioni dell’indagato, il quale aveva descritto un’attività costante e continuativa di trasporto illecito di rifiuti.
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo – Appello del pubblico ministero – Avviso a tutti i terzi interessati – Esclusione – Artt. 127, 309-324 cod. proc. pen..
 
In caso di appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, il Tribunale investito dell’impugnazione non è tenuto a dare avviso a tutti coloro che possono considerarsi terzi interessati (Cass., sez. 2, 22/02/2013, n. 22153; sez. 5, 27/01/2012, n. 19890; sez. 3, 27/01/2010, n. 8179). In particolare, il richiamo alle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. da parte delle disposizioni contenute negli artt. 309 cod. proc. pen., e segg. non può essere considerato come un richiamo generalizzato e incondizionato a tutte le disposizioni contenute nell’art. 127 cod. proc. pen., tale da imporre in ogni caso l’adozione di una procedura camerale partecipata, a pena di nullità (comma 5), da tutti i soggetti “interessati” (comma 1). Sono gli stessi artt. 309 e 324 cod. proc. pen., infatti, che in più occasioni operano una distinzione all’interno della più ampia categoria degli interessati mediante l’individuazione dei soggetti legittimati a proporre l’istanza di riesame o l’appello. E una tale distinzione opera proprio nel caso in cui vi sia un atto di appello del pubblico ministero, diretto contro il rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari di una istanza di sequestro preventivo; istanza che instaura una procedura inaudita altera parte e, dunque, non partecipata, in quanto il legislatore ha ritenuto di escludere l’emissione del provvedimento di sequestro dai provvedimenti che richiedono un contraddittorio preventivo. 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ordinanze in materia di sequestro preventivo e decreto di revoca del sequestro emesso dal P.M. – Legittimazione all’appello – Diritto di difesa dei terzi – Artt. 127 e 322 bis cod. proc. pen..
 
L’art. 322 bis cod. proc. pen. prevede che contro «le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero» possono proporre appello due diverse categorie di soggetti: le parti della vicenda procedurale, e cioè il pubblico ministero e l’indagato e il suo difensore; le persone che sono direttamente interessate dalle conseguenze del sequestro, e cioè «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Tale seconda categoria può, però, proporre appello soltanto avverso un provvedimento che imponga il sequestro o che ne mantenga gli effetti, perché soltanto un interesse immediato derivante dall’avvenuta lesione della disponibilità del bene e non anche un interesse non immediato o eventuale legittima le persone diverse dall’indagato a invocare l’intervento del tribunale. Appare evidente, dunque, che la regola generale fissata dall’art. 127, comma 1, cod. proc. pen. trova una limitazione quanto alla stessa legittimazione ad introdurre la procedura. Tale soluzione non comporta alcuna violazione del diritto di difesa dei terzi, così come non la comporta il decreto di sequestro emesso inaudita altera parte dal giudice delle indagini preliminari. E ciò, anche perché nei confronti del terzo non partecipe della procedura non può essere opposta alcuna forma di preclusione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di adozione della misura cautelare, egli potrà – compatibilmente con il rito – far valere considerazioni critiche concernenti sia il fumus di reato sia l’esistenza di specifiche esigenze cautelari.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Misure cautelari reali – Limiti al sindacato di legittimità – Art. 259 d.lgs. n. 152/2006Artt. 321, 325 e 606 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
Al di fuori dei limiti fissati dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il quale ammette il sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (Cass., sez. 5, 11/01/2007, n. 8434; sez. 6, 21/01/2009, n. 7472; Cass. sez. un., 28/01/2004, n. 5876). Nella specie, trattandosi di veicolo soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, non vi è bisogno di una specifica motivazione sul periculum. Trova infatti applicazione l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; disposizione che non richiede la sussistenza di un pericolo, proprio in considerazione della particolare natura delle cose oggetto di sequestro (Cass., sez. 3, 15/04/2015, n. 20887; sez. 3, 25/06/2013, n. 43945).
 
 
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA dell’ll/12/2015) Pres. FIALE, Rel. ANDRONIO, Ric. Romaldi

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/10/2016 (ud. 27/04/2016) Sentenza n.43548

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/10/2016 (ud. 27/04/2016) Sentenza n.43548

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
Romaldi Mariosauro, quale legale rappresentante della COS.ED.RO s.r.l.; 
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’ll dicembre 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
letta la requisitoria pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con ordinanza dell’11 dicembre 2015, il Tribunale di Roma ha accolto l’appello del pubblico ministero avverso il decreto del Gip dello stesso Tribunale del 12 novembre 2015, di rigetto della richiesta di sequestro preventivo di un autocarro utilizzato per il trasporto illecito di rifiuti (artt. 212 e 256 del d.lgs. n. 152 del 2006), pronunciata dal Gip dello stesso Tribunale il 22 luglio 2015. Il Tribunale ha disposto il sequestro preventivo dell’autocarro, evidenziando che la polizia giudiziaria aveva direttamente accertato l’attività di trasporto abusivo di rifiuti attraverso tale veicolo. Ha inoltre rilevato la sussistenza del periculum in mora, in ragione delle dichiarazioni dell’indagato, il quale aveva descritto un’attività costante e continuativa di trasporto illecito di rifiuti.
 
2. – Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il legale rappresentante della società proprietaria dell’autocarro, soggetto terzo interessato, deducendo: 
1) la violazione del diritto di difesa, perché la società proprietaria non avrebbe mai ricevuto la notificazione dell’avviso dell’udienza fissata in camera di consiglio davanti al Tribunale del riesame; 
2) la mancanza del periculum in mora, sul rilievo che vi sarebbe un legame meramente occasionale ed episodico tra l’autocarro e il trasporto illecito di rifiuti, considerato che l’indagato, soggetto dipendente della società proprietaria, aveva svolto tale trasporto in modo arbitrario e di propria iniziativa, al di fuori del controllo gerarchico dei vertici della società, anche perché vi era documentazione dalla quale emergeva che i lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti di cantiere erano stati appaltati ad una società autorizzata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso è inammissibile.
 
3.1. – Il primo motivo di doglianza è manifestamente infondato. Questa Corte ha costantemente affermato che, in caso di appello del pubblico ministero avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di sequestro preventivo, il Tribunale investito dell’impugnazione non è tenuto a dare avviso a tutti coloro che possono considerarsi terzi interessati (ex multis, sez. 2, 22 febbraio 2013, n. 22153, rv. 255951; sez. 5, 27 gennaio 2012, n. 19890, rv. 252519; sez. 3, 27 gennaio 2010, n. 8179, rv. 246219). In particolare, il richiamo alle forme dell’art. 127 cod. proc. pen. da parte delle disposizioni contenute negli artt. 309 cod. proc. pen., e segg. non può essere considerato come un richiamo generalizzato e incondizionato a tutte le disposizioni contenute nell’art. 127 cod. proc. pen., tale da imporre in ogni caso l’adozione di una procedura camerale partecipata, a pena di nullità (comma 5), da tutti i soggetti “interessati” (comma 1). Sono gli stessi artt. 309 e 324 cod. proc. pen., infatti, che in più occasioni operano una distinzione all’interno della più ampia categoria degli interessati mediante l’individuazione dei soggetti legittimati a proporre l’istanza di riesame o l’appello. E una tale distinzione opera proprio nel caso in cui vi sia un atto di appello del pubblico ministero, diretto contro il rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari di una istanza di sequestro preventivo; istanza che instaura una procedura inaudita altera parte e, dunque, non partecipata, in quanto il legislatore ha ritenuto di escludere l’emissione del provvedimento di sequestro dai provvedimenti che richiedono un contraddittorio preventivo. E, del resto, l’appello ha natura devolutiva, così che il tribunale del riesame viene a sostituire il giudice delle indagini preliminari nelle determinazioni oggetto della materia devoluta. Muovendo da tali premesse, deve rilevarsi che l’art. 322 bis cod. proc. pen. prevede che contro «le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero» possono proporre appello due diverse categorie di soggetti: le parti della vicenda procedurale, e cioè il pubblico ministero e l’indagato e il suo difensore; le persone che sono direttamente interessate dalle conseguenze del sequestro, e cioè «la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione». Tale seconda categoria può, però, proporre appello soltanto avverso un provvedimento che imponga il sequestro o che ne mantenga gli effetti, perché soltanto un interesse immediato derivante dall’avvenuta lesione della disponibilità del bene e non anche un interesse non immediato o eventuale legittima le persone diverse dall’indagato a invocare l’intervento del tribunale. Appare evidente, dunque, che la regola generale fissata dall’art. 127, comma 1, cod. proc. pen. trova una limitazione quanto alla stessa legittimazione ad introdurre la procedura. Tale soluzione non comporta alcuna violazione del diritto di difesa dei terzi, così come non la comporta il decreto di sequestro emesso inaudita altera parte dal giudice delle indagini preliminari. E ciò, anche perché nei confronti del terzo non partecipe della procedura non può essere opposta alcuna forma di preclusione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di adozione della misura cautelare, egli potrà – compatibilmente con il rito – far valere considerazioni critiche concernenti sia il fumus di reato sia l’esistenza di specifiche esigenze cautelari.
 
3.2. – Il secondo motivo di doglianza inammissibile, perché proposto al di fuori dei limiti fissati dall’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il quale ammette il sindacato di legittimità in materia di misure cautelari reali soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. In tale categoria rientrano, in particolare, la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una motivazione meramente apparente, ma non l’illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto tramite il motivo di ricorso ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen. (ex plurimis, sez. 5, 11 gennaio 2007, n. 8434, rv. 236255; sez. 6, 21 gennaio 2009, n. 7472, rv. 242916; sez. un., 28 gennaio 2004, n. 5876, rv. 226710). In particolare, si chiede a questa Corte di valutare elementi di fatto prodotti dalla difesa nell’ambito del procedimento, che si pongono il radicale contrasto con le dichiarazioni spontanee rese dall’indagato – sulla cui legittimità non vi è contestazione – dalle quali emerge che il rapporto fra l’autocarro sequestrato e l’attività di trasporto di rifiuti non era occasionale ma costante e abituale. Né, del resto, trattandosi di veicolo soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell’art. 259 del d.lgs. n. 152 del 2006, vi è bisogno di una specifica motivazione sul periculum. Trova infatti applicazione l’art. 321, comma 2, cod. proc. pen.; disposizione che non richiede la sussistenza di un pericolo, proprio in considerazione della particolare natura delle cose oggetto di sequestro (ex plurimis, sez. 3, 15 aprile 2015, n. 20887, rv. 263408; sez. 3, 25 giugno 2013, n. 43945, rv. 257418).
 
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.500,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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