Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 46328 | Data di udienza: 27 Ottobre 2011

DIRITTO URBANISTICO – Concessione edilizia in sanatoria  –  False attestazioni a pubblico ufficiale – Art. 483 C.P. – Configuralità – Procedimento amministrativo senza seguito – Ininfluenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro la P.A. – Attestazione false a pubblico ufficiale – Momento della consumazione del reato – Art. 483 c.p. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE –  Violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza – Verifica – Diritto alla difesa.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2011
Numero: 46328
Data di udienza: 27 Ottobre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Petti


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – Concessione edilizia in sanatoria  –  False attestazioni a pubblico ufficiale – Art. 483 C.P. – Configuralità – Procedimento amministrativo senza seguito – Ininfluenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro la P.A. – Attestazione false a pubblico ufficiale – Momento della consumazione del reato – Art. 483 c.p. – DIRITTO PROCESSUALE PENALE –  Violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza – Verifica – Diritto alla difesa.



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III 14/12/2011 (Ud. 27/10/2011), Sentenza n. 46328 
 
DIRITTO URBANISTICO – Concessione edilizia in sanatoria  –  False attestazioni a pubblico ufficiale – Art. 483 C.P. – Configuralità – Procedimento amministrativo senza seguito – Ininfluenza.
 
Si configura il delitto contenuto nell’articolo 483 C.P. allorché il richiedente una concessione edilizia o un’autorizzazione abbia prodotto a corredo della domanda planimetrie false, attestazioni non veridiche, ecc. anche qualora il procedimento amministrativo non abbia avuto seguito.

(annulla sentenza della Corte d’appello di Roma del 5/03/2010) Pres. Mannino, Est. Petti, Ric. Medici
 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Reati contro la P.A. – Attestazione false a pubblico ufficiale – Momento della consumazione del reato – Art. 483 c.p..
 
Il reato di cui all’articolo 483 c.p. è configurabile allorché un soggetto attesti falsamente a pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, in questo reato vengono in rilievo due dichiarazioni: quella del privato che attesta un fatto e quella del pubblico ufficiale che attesta di avere ricevuto la dichiarazione del privato. Ai fini della consumazione, trattandosi di reato di pericolo, non è richiesta la realizzazione di un danno. Il reato si  consuma quindi al momento del rilascio della dichiarazione al pubblico ufficiale anche se l’iter procedimentale non sfoci in provvedimenti amministrativi. (Cass. n.9527/2003; Cass. n.34815/2001; Cass. n.3762/2000).
 
(annulla sentenza della Corte d’appello di Roma del 5/03/2010) Pres. Mannino, Est. Petti, Ric. Medici
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE –  Violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza – Verifica – Diritto alla difesa.
 
Per verificare la sussistenza della violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, non è sufficiente un mero confronto letterale ma occorre tenere conto della possibilità che l’imputato ha avuto in concreto di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto. 
 
(annulla sentenza della Corte d’appello di Roma del 5/03/2010) Pres. Mannino, Est. Petti, Ric. Medici

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. III 14/12/2011 (Ud. 27/10/2011), Sentenza n. 46328

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dai sigg. Magistrati:
 
Dott. Felice Saverio Mannino – Presidente
Dott. Ciro Petti         – Consigliere
Dott. Alfredo Teresi – Consigliere
Dott. Alfredo Maria Lombardi – Consigliere 
Dott. Silvio Amoresano – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto dal difensore di Medici Anna Maria, nata a Serra San Quirico il 26 luglio del 1947, avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma del 5 marzo del 2010;
– udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
– sentito il Procuratore generale nella persona del dott. Pietro Gaeta,il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
– udito il difensore dell’imputata avv. Fabio Giuliani, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso
– Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
 
IN FATTO
 
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 marzo del 2010, in parziale riforma di quella pronunciata il 9 gennaio del 2009 dal tribunale della medesima città, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Medici Anna Maria, in ordine alla contravvenzione di cui all’articolo 44 lettera b) del D.P.R. n. 380 del 2001 ascrittale, perché la stessa si era estinta per prescrizione e, concesse le circostanze attuanti generiche, determinava in mesi otto di reclusione la pena inflittale per il residuo reato continuato di cui all’articolo 483 c.p.
 
La prevenuta è stata ritenuta responsabile del delitto anzidetto per avere dichiarato il falso a pubblico ufficiale e più precisamente per avere, nella domande di definizione di illeciti edilizi, presentate il 19 aprile ed il 9 dicembre del 2004, falsamente affermato che le opere erano state ultimate entro il 31 marzo del 2003. Fatto commesso il 19 aprile ed il 9 dicembre del 2004.
 
Ricorre per cassazione l’imputata per mezzo del proprio difensore deducendo:
1) la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza di cui all’articolo 521 c.p.p., in quanto, mentre nella contestazione si era affermato che la falsità era contenuta in un una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 4 della legge n 15 del 1968 ed allegata alla domanda di definizione dell’illecito edilizio, nella sentenza si era ritenuto invece che la falsità fosse contenuta nella stessa domanda di condono;
2) violazione dell’articolo 483 c.p. per la non configurabilità del reato, in quanto la concessione edilizia in sanatoria costituisce un’autorizzazione amministrativa; di conseguenza, non essendo previsto dalla legge il reato di falsità ideologica del privato in autorizzazione amministrativa, non può porsi il problema della riconduzione in tale fattispecie delle false dichiarazioni contenute nella domanda di condono;
3) omessa o illogicità della motivazione in ordine al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena nonostante lo stato d’incesuratezza della prevenuta: assume che il beneficio sarebbe stato negato con motivazione illogica per avere la corte fatto riferimento alla gravità e pluralità delle violazioni edilizie, mentre trattasi di una sola violazione peraltro non accertata a seguito della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
 
Con memoria aggiuntiva ha eccepito la prescrizione del delitto di cui all’articolo 483 c.p. relativamente alla falsa dichiarazione presentata il 19 aprile del 2004.
 
All’odierna udienza il Procuratore generale ed il difensore hanno concluso chiedendo rispettivamente l’inammissibilità del ricorso e l’accoglimento dello stesso
 
IN DIRITTO
 
Il ricorso è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione,
 
Il reato commesso il 19 aprile del 2004 risulta allo stato prescritto in proposito, premesso che in base alla novella n 251 del 2005 il termine di prescrizione decorre anche per il reato continuato dal giorno della consumazione di ciascun reato e che tale disposizione più favorevole si applica alla fattispecie in base all’articolo 10 comma terzo della legge n 251 del 2005 ed alla sentenza della Corte Costituzionale n 323 del 2006, trattandosi di procedimento pendente in primo grado all’epoca dell’entrata in vigore della novella anzidetta, si rileva che, per il falso commesso il 19 aprile del 2004, il termine prorogato di anni sette e mesi sei è spirato il 19 ottobre del 2011, non risultando cause di sospensione del corso della prescrizione.
 
Il ricorso, con riferimento al terzo motivo, non appare manifestamente infondato. Anzi tale motivo è fondato. Invero il Tribunale, nonostante lo stato d’incensuratezza della prevenuta, ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena perché con le opere abusive persistevano gli effetti del reato. In realtà gli effetti del reato non persistevano perché era stata disposta la demolizione del manufatto. L’omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena è stata specificamente censurata dalla ricorrente, la quale, tra l’altro, ha sottolineato l’incoerenza dell’affermazione del Tribunale. La Corte ha eluso la censura sostenendo che il beneficio veniva negato per la pluralità delle violazioni urbanistiche. In realtà trattasi di una sola violazione urbanistica dichiarata peraltro estinta per prescrizione dalla stessa Corte e, quindi, non accertata con sentenza passata in giudicato.
 
Infondati sono invece gli altri due motivi.
 
Con riferimento al primo si rileva che non esiste alcuna sostanziale immutazione del fatto perché alla prevenuta si era contestato di avere falsamente dichiarato in un atto destinato al pubblico ufficiale che i lavori edili erano stati ultimati entro il 31 marzo del 2003.
 
Questo è il fatto storico contestato e per tale fatto è stata condannata. L’unica divergenza tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza consiste nella circostanza che nell’imputazione si era lasciato intendere che la dichiarazione falsa era allegata alla domanda di condono mentre nella sentenza si è precisato che essa era incorporata nella stessa domanda. Tale differenza non ha inciso però sul fatto storico e non ha in alcun modo leso il diritto di difesa non essendo stato modificato il fatto tipico della falsità in una dichiarazione diretta a pubblico ufficiale e destinata ad avere rilevanza probatoria. 
Secondo l’orientamento di questa Corte, per verificare la sussistenza della violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, non è sufficiente un mero confronto letterale ma occorre tenere conto della possibilità che l’imputato ha avuto in concreto di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto ( per tutte Cass. 14 giugno del 2004, Di Bartolo rv 229756). All’imputata non è stato impedito di difendersi dimostrando che quella dichiarazione in ordine alla data di ultimazione dei lavori non era falsa.
 
Infondato è anche il secondo motivo. Il reato di cui all’articolo 483 c.p. è configurabile allorché un soggetto attesti falsamente a pubblico ufficiale in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, in questo reato vengono in rilievo due dichiarazioni: quella del privato che attesta un fatto e quella del pubblico ufficiale che attesta di avere ricevuto la dichiarazione del privato. Ai fini della consumazione, trattandosi di reato di pericolo, non è richiesta la realizzazione di un danno. Il reato si  consuma quindi al momento del rilascio della dichiarazione al pubblico ufficiale anche se l’iter procedimentale non sfoci in provvedimenti amministrativi. Secondo l’orientamento di questa corte è ipotizzabile il delitto in questione allorché il richiedente una concessione edilizia o un’autorizzazione abbia prodotto a corredo della domanda planimetrie false, attestazioni non veridiche, ecc anche qualora il procedimento amministrativo non abbia avuto seguito (Cass. 9 febbraio del 2006; n 9527 del 2003;: n 34815 del 2001;n 5122;n 3762 del 2000).
 
Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al delitto di cui all’articolo 483 c.p. commesso il 19 aprile del 2004, perché tale reato è ormai estinto per prescrizione, e con rinvio per la determinazione della pena relativa al residuo reato e per il riesame dell’istanza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
 
Nel resto il ricorso va respinto.
 
P.Q.M.
 
La CORTE
Letto l’articolo 620 c.p.p.
 
ANNULLA
 
La sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al delitto di cui all’articolo 483 c.p. commesso il 19 aprile del 2004, perché estinto per prescrizione e rinvia ad altra sezione della corte d’appello di Roma per la rideterminazione della pena per il residuo reato.
 
Annulla inoltre la sentenza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Roma per una nuova delibazione sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso in Roma il 27 ottobre del 2010

 

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