Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Aree protette, Diritto venatorio e della pesca Numero: 46333 | Data di udienza: 27 Ottobre 2011

AREE PROTETTE – Parchi nazionali – Perimetrazione tabellare – Necessità – Esclusione – CACCIA – Ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area protetta – Art. 5 cod. pen.. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2011
Numero: 46333
Data di udienza: 27 Ottobre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Petti


Premassima

AREE PROTETTE – Parchi nazionali – Perimetrazione tabellare – Necessità – Esclusione – CACCIA – Ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area protetta – Art. 5 cod. pen.. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/12/2011 (Ud. 27/10/2011) Sentenza n. 46333

 
AREE PROTETTE – Parchi nazionali – Perimetrazione tabellare – Necessità – Esclusione – CACCIA – Ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area protetta – Art. 5 cod. pen.. 
 
In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell’art. 5 cod. pen., l’ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area protetta, stante l’irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare (Cass n. 32021/2007; conf n. 4756/1998; n. 24786/2003; n. 5489/2005; n. 25825/2005; n. 616/2006). Fattispecie: esercizio della caccia nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, senza avere preventivamente accertato l’esatta delimitazione dello stesso.
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Bari del 20/10/2010) Pres. Mannino, Est. Petti, Ric. Grassi

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/12/2011 (Ud. 27/10/2011) Sentenza n. 46333

SENTENZA

 

 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dai sigg. magistrati:
 
Dott. Felice Saverio Mannino            – Presidente
Dott Ciro Petti                 – Consigliere
Dott. Alfredo Teresi          – Consigliere
Dott Alfredo Maria Lombardi         – Consigliere
Dott Silvio Amoresano             – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto dal difensore di Grassi Gennaro, nato a Uzwil ( Svizzera) il 28 agosto del 1969, avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari del 20 ottobre del 2010;
– udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ciro Petti;
– sentito il Procuratore generale nella persona del dott Pietro Gaeta, il quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ;
– udito il difensore dell’imputato avv, Emanuele Citriniti, quale sostituto processuale dell’avv. Vincenzo Cilia, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso
– Letti il ricorso e la sentenza denunciata osserva quanto segue
 
IN FATTO
 
La Corte d’appello di Bari ,con sentenza del 20 ottobre del 2010, in riforma di quella resa del tribunale della medesima città il 3 giugno del 2009, appellata dal pubblico ministero, ha condannato Grassi Gennaro alla pena di mesi due e gg 15 di reclusione, quale responsabile dei reati di cui agli artt. 30 comma 1 lettere d) ed f), 2 legge n 157 del 1992 perché, utilizzando un fucile semiautomatico marca Berretta esercitava la caccia nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, senza avere preventivamente accertato l’esatta delimitazione dello stesso.
 
In primo grado l’imputato era stato assolto per carenza dell’elemento psicologico ossia per la consapevolezza di esercitare la caccia all’interno di un Parco.
 
A fondamento della decisione la corte osservava che i parchi nazionali non necessitano della tabellazione perimetrale perché è onere di chi esercita la caccia individuarne i confini, tanto più che essi sono delimitati con appositi provvedimenti completi di tutte le indicazioni topografiche.
 
Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione della norma incriminatrice ed illogicità della motivazione. Assume che la Corte non aveva tenuto conto della normativa regionale e precisamente della legge n 27 del 13 agosto del 1998 la quale all’articolo 43 comma primo ribadisce il divieto di caccia anche nei parchi nazionali, purché tabellati a Tale normativa ha determinato nel prevenuto un’obiettiva incertezza sulla consapevolezza di trovarsi in un parco. D’altra parte, in casi analoghi, i giudici di merito del luogo hanno ritenuto la mancanza di tabellazione idonea a scriminare la condotta sotto il profilo dell’elemento psicologico.
 
All’odierna udienza il Procuratore generale ed il difensore hanno concluso rispettivamente per l’inammissibilità del ricorso e per l’accoglimento dello stesso.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è manifestamente infondato.
 
Secondo l’orientamento di questa Corte (cfr Cass n 32021 del 2007; conf n 4756 del 1998; n 24786 del 2003; n 5489 del 2005; n 25825 del 2005; n 616 del 2006) in tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l’individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell’art. 5 cod. pen., l’ignoranza colpevole circa l’esatta perimetrazione dell’area protetta, stante l’irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare.
 
D’altra parte l’assunto del ricorrente non è avallato dalla normativa regionale richiamata. Invero l’articolo 43 primo comma della legge Regione Puglia n 27 del 13 agosto del 1998 dispone che: ” E’ vietato a chiunque: l’esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive nonché  sparare nelle zone comprese nel raggio di cento metri purché opportunamente tabellate”  Orbene appare palese che la tabellazione non riguarda i parchi pubblici o privati, i giardini, ecc ma le zone limitrofe le quali devono essere individuate mediante tabellazione. Il prevenuto non è stato sorpreso in una zona limitrofa ma in un parco nazionale.
 
L’inammissibilità del ricorso per la manifesta infondatezza del motivo, impedendo la regolare costituzione del rapporto processuale, preclude al giudice la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata secondo l’orientamento delle Sezioni unite di questa Corte espresso con la sentenza n 22 del 2000, De Luca.
 
Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in € 1000.00, in favore della cassa delle ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE
 
Letto l’art. 616 c.p.p.
 
DICHIARA
 
Inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di € 1000.00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 27 ottobre del 2011
 

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