Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 52835 | Data di udienza: 14 Luglio 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Costruzione piscina – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Permesso di costruire e senza autorizzazione – Natura pertinenziale – Giurisprudenza penale e amministrativa – Artt. 3, 22, 44, c.1, lett.e), d.P.R. n. 380/2001 -Art. 181 c.1, d.lgs. n. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Dicembre 2016
Numero: 52835
Data di udienza: 14 Luglio 2016
Presidente: FIALE
Estensore: ANDRONIO


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Costruzione piscina – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Permesso di costruire e senza autorizzazione – Natura pertinenziale – Giurisprudenza penale e amministrativa – Artt. 3, 22, 44, c.1, lett.e), d.P.R. n. 380/2001 -Art. 181 c.1, d.lgs. n. 42/2004.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/12/2016 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n. 52835



DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Costruzione piscina – Zona sottoposta a vincolo paesaggistico – Permesso di costruire e senza autorizzazione – Natura pertinenziale – Giurisprudenza penale e amministrativa – Artt. 3, 22, 44, c.1, lett.e), d.P.R. n. 380/2001 -Art. 181 c.1, d.lgs. n. 42/2004.
 
La natura pertinenziale deve essere esclusa per le opere prive del requisito dell’individualità fisica e strutturale, che costituiscano parte integrante dell’edificio sul quale sono realizzate (Cass., sez. 3, 26/062013, n. 42330; sez. 3, 6/05/2010, n. 21351; sez. 3, 18/05/2006 n. 17083; sez. 3, 9/01/2003, n. 239). Pertanto, una piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non è di per sé estranea al concetto di “pertinenza urbanistica”. Tale nozione ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera – che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato – preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell’edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede. E la relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma “di servizio”, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso; sicché non potrebbe ricondursi alla nozione in esame la realizzazione di una piscina privata che, per le sue caratteristiche oggettive, fosse suscettibile di utilizzazione (anche economica) autonoma. Il manufatto pertinenziale, inoltre: a) deve accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente; b) deve necessariamente presentare la caratteristica della ridotta dimensione anche in assoluto, a prescindere dal rapporto con l’edificio principale; c) non deve essere in contrasto con gli strumenti urbanistici. Tali principi trovano applicazione, secondo la giurisprudenza amministrativa, anche per le piscine di modeste dimensioni che siano asservite ad edifici a destinazione residenziale (Cons. Stato, sez. 5, 16/04/2014, n. 1951; Cons. Stato, sez. 4, 8/08/2006, n. 4780), anche indipendentemente dal fatto se l’area nella quale insistono sia un’area a destinazione agricola o a destinazione residenziale, purché abbiano limitata rilevanza sul piano urbanistico e non influiscano negativamente sull’assetto territoriale agricolo (Tar Piemonte, 16/11/2009, n. 2552; Tar Veneto, 16 /11/1998, n.2069).
 
 
(riforma sentenza della CORTE D’APPELLO DI LECCE del 13/03/2015) Pres. FIALE, Rel. ANDRONIO, Ric. Fahrni
 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/12/2016 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n. 52835

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14/12/2016 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n. 52835

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Fahrni Lorenz Rudolf, nato in Svizzera il 15 gennaio 1965;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce del 13 marzo 2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro M. Andronio;
udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati estinti per prescrizione;
udito il difensore, avv. Luca Bruni. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 13 marzo 2015, la Corte d’appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce del 6 dicembre 2012, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputato era stato condannato alla pena di 20 giorni di arresto ed euro 23.000,00 di ammenda, con doppi benefici, e con obblighi di demolizione e riduzione in pristino, al cui adempimento era subordinata la sospensione condizionale della pena, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 44, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza permesso di costruire e senza autorizzazione a fini paesaggistici, una piscina di forma rettangolare, delle dimensioni di m 4,80 x 8,75 (il 3 novembre 2009).
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nonché l’erronea applicazione dell’art. 22 del d.P.R. n. 380 del 2001, per la mancata considerazione della natura pertinenziale dell’opera, come tale non soggetta al regime del permesso di costruire, ma a quello della d.i.a. La difesa sostiene, sul punto, che la piscina non esprime alcuna volumetria e, comunque, non esprime una volumetria superiore al 20% dell’edificio principale. Si richiama, inoltre, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui non risulta preclusa dalla destinazione agricola dell’area la realizzazione di una piscina scoperta al servizio di abitazione esistente sul fondo, per la sua limitata rilevanza sul piano urbanistico e perché non influisce negativamente sull’assetto territoriale agricolo. Tale conclusione troverebbe conferma nell’art. 64 delle norme tecniche di attuazione al piano regolatore generale del Comune, il quale non escluderebbe in termini assoluti la possibilità di interventi come quello realizzato, affermando che la zona agricola produttiva normale è destinata prevalentemente all’esercizio dell’attività agricola e di quelle connesse con l’agricoltura, compresa l’attività agrituristica. 
 
Con un secondo motivo di doglianza, si sostiene che il trattamento sanzionatorio risulta ingiusto e non proporzionato all’entità e alla tipologia degli abusi, anche in riferimento alla subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione e alla rimessione in pristino.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il primo motivo di ricorso è fondato.
 
Esso è relativo alla consistenza dell’opera edilizia, con riferimento alla sola violazione dell’art. 44, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001, avendo per oggetto la mancata considerazione, a fini urbanistici, della natura pertinenziale dell’opera realizzata. Il ricorrente non nega che l’opera oggetto dell’indicazione sia stata realizzata in zona E.1 «Agricola produttiva normale», ovvero in una zona destinata dal piano regolatore generale (art. 64 delle norme tecniche di attuazione) prevalentemente all’esercizio dell’attività agricola o di quelle connesse con l’agricoltura, compreso l’agriturismo; ricorda, però, che – come riconosciuto anche dai giudici merito – la stessa si pone in rapporto di strumentalità non con il fondo agricolo in quanto tale, ma con un fabbricato residenziale regolarmente assentito a titolo oneroso.
 
3.1. – Tale essendo la consistenza dell’opera, devono essere qui richiamati i principi giurisprudenziali consolidati in materia di definizione del concetto di pertinenza.
 
Va preliminarmente ricordato che la natura pertinenziale deve essere esclusa per le opere prive del requisito dell’individualità fisica e strutturale, che costituiscano parte integrante dell’edificio sul quale sono realizzate (ex plurimis, sez. 3, 26 giugno 2013, n. 42330, rv. 257290; sez. 3, 6 maggio 2010, n. 21351, rv. 247628; sez. 3, 18 maggio 2006 n. 17083; sez. 3, 9 gennaio 2003, n. 239).
 
Va inoltre riaffermato che una piscina posta al servizio esclusivo di una residenza privata legittimamente edificata non è di per sé estranea al concetto di “pertinenza urbanistica”. Tale nozione ha peculiarità sue proprie, che la distinguono da quella civilistica: deve trattarsi, invero, di un’opera – che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale e non sia parte integrante o costitutiva di altro fabbricato – preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o comunque dotata di un volume minimo (non superiore, in ogni caso, al 20% di quello dell’edificio principale) tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell’edificio principale, una sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile cui accede (ex multis, sez. 7, 27 marzo 2015, n. 29261; sez. 3, 21 maggio 2009 n. 39067; sez. 3, 11 giugno 2008, n. 37257, rv. 241278). E la relazione con la costruzione preesistente deve essere, in ogni caso, non di integrazione ma “di servizio”, allo scopo di renderne più agevole e funzionale l’uso; sicché non potrebbe ricondursi alla nozione in esame la realizzazione di una piscina privata che, per le sue caratteristiche oggettive, fosse suscettibile di utilizzazione (anche economica) autonoma. Il manufatto pertinenziale, inoltre: a) deve accedere ad un edificio preesistente edificato legittimamente; b) deve necessariamente presentare la caratteristica della ridotta dimensione anche in assoluto, a prescindere dal rapporto con l’edificio principale; c) non deve essere in contrasto con gli strumenti urbanistici.
 
Tali principi trovano applicazione, secondo la giurisprudenza amministrativa, anche per le piscine di modeste dimensioni che siano asservite ad edifici a destinazione residenziale (Cons. Stato, sez. 5, 16 aprile 2014, n. 1951; Cons. Stato, sez. 4, 8 agosto 2006, n. 4780), anche indipendentemente dal fatto se l’area nella quale insistono sia un’area a destinazione agricola o a destinazione residenziale, purché abbiano limitata rilevanza sul piano urbanistico e non influiscano negativamente sull’assetto territoriale agricolo (Tar Piemonte, 16 novembre 2009, n. 2552; Tar Veneto, 16 novembre 1998, n.2069).
 
Nella fattispecie in esame, deve essere dunque valutata l’applicabilità della disciplina dell’art. 3 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale, nel definire gli interventi edilizi, al comma 1, lettera e), equipara agli interventi di nuova costruzione, per i quali è necessario munirsi di permesso di costruire, i soli interventi pertinenziali che le norme degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero comportino la realizzazione di un volume superiore del 20% del volume dell’edificio principale; con la conseguenza che gli altri interventi pertinenziali devono essere ritenuti esclusi dal regime del permesso di costruire di cui al successivo art. 10 e ricompresi, invece, nel regime della ci.i.a. di cui all’art. 22, per la cui violazione non sono previste sanzioni penali.
 
3.2. – La sentenza impugnata non tiene adeguatamente conto dei richiamati principi, perché si limita ad affermare – senza peraltro fornire alcuna specifica motivazione in punto di fatto – che la piscina in questione è priva dei requisiti della pertinenza, essenzialmente perché fornita di autonomo valore di mercato ed è dotata di un volume minimo tale da consentire la sua destinazione autonoma e diversa da quella a servizio dell’immobile a cui accede. Né la realizzazione dell’opera in violazione della normativa paesaggistica può di per sé escluderne la natura pertinenziale, perché il contrasto che rileva in tal senso è solo quello con la pianificazione urbanistica in senso stretto.
 
4. – Il secondo motivo di doglianza è, invece, inammissibile per genericità, quanto alla determinazione del quantum della pena, essendo del tutto privo di riferimenti alla motivazione della sentenza e agli atti di causa. Quanto, invece, alla subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione e alla riduzione in pristino, esso costituisce la mera riproposizione di una doglianza altrettanto generica già contenuta nell’atto di appello, la quale non si riferiva a profili di fatto ma si basava esclusivamente sull’assunto secondo cui vi sarebbe un’impossibilità giuridica di tale subordinazione. Si tratta di un assunto manifestamente erroneo, perché, in caso di violazioni urbanistiche o paesaggistiche, la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione o alla riduzione in pristino è pienamente consentita dall’ordinamento (ex plurimis, sez. 3, 7 luglio
2015, n. 42697, rv. 265192).
 
5. – Non è ancora decorso il termine prescrizione quinquennale dei reati contravvenzionali contestati, commessi il 3 novembre 2009, perché devono essere computati complessivi due anni e 12 giorni di sospensioni, per richieste difensive e per adesioni del difensore all’astensione collettiva dalle udienze (periodi dal 10 novembre 2011 al 16 novembre 2012 e dal 7 marzo 2014 al 13 marzo 2015), giungendosi così alla data del 14 novembre 2016, successiva alla pronuncia della presente sentenza. 
 
In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce, perché proceda al nuovo giudizio sul punto, tenendo conto dei principi sopra enunciati. Il ricorso deve essere nel resto rigettato.

P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 44, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 380 del 2001, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce. Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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