Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 5618 | Data di udienza: 17 Novembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni in cemento armato – Violazioni sostanziali del progetto – Normativa regionale – Esegesi – Disciplina Statale – Applicazione – Beni e posizioni giuridiche indisponibili – Fattispecie: valutazione preventiva del Genio civile sulla compatibilità e sostenibilità – Art.44, lett.c) D.P.R. n.380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Formazione del c.d. silenzio assenso – Effetti e limiti – Violazione penale – Efficacia retroattiva – Esclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2012
Numero: 5618
Data di udienza: 17 Novembre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Marini


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni in cemento armato – Violazioni sostanziali del progetto – Normativa regionale – Esegesi – Disciplina Statale – Applicazione – Beni e posizioni giuridiche indisponibili – Fattispecie: valutazione preventiva del Genio civile sulla compatibilità e sostenibilità – Art.44, lett.c) D.P.R. n.380/2001DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Formazione del c.d. silenzio assenso – Effetti e limiti – Violazione penale – Efficacia retroattiva – Esclusione.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14 febbraio 2012 (Ud. 17 nov. 2011), Sentenza n. 5618  

DIRITTO URBANISTICO – Costruzioni in cemento armato – Violazioni sostanziali del progetto – Normativa regionale – Esegesi – Disciplina Statale – Applicazione – Beni e posizioni giuridiche indisponibili – Fattispecie: valutazione preventiva del Genio civile sulla compatibilità e sostenibilità – Art.44, lett.c) D.P.R. n.380/2001.
 
In materia urbanistica, in presenza di violazioni sostanziali del progetto che incidano sulla struttura delle opere, la normativa regionale deve essere interpretata alla luce dei principi generali dell’ordinamento fissati con la disciplina statale, D.P.R. 6 gennaio 2001, n.380, dovendosi ritenere che la previsione di forme anticipate di tutela in materia di costruzioni in cemento armato, al pari di costruzioni edificate in area sismica, concerna beni e posizioni giuridiche indisponibili. Nella specie, è stato rilevato che le modifiche strutturali non possono essere formalizzate con la relazione finale, posto che la valutazione del Genio civile sulla compatibilità e sostenibilità delle modifiche apportate non può avvenire ad opere terminate, ma deve essere oggetto di valutazione preventiva.
 
(conferma sentenza del 18/12/2009, TRIBUNALE DI MESSINA) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. Sframeli
 
 
DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Formazione del c.d. silenzio assenso – Effetti e limiti – Violazione penale – Efficacia retroattiva – Esclusione.
 
La formazione del c.d. silenzio assenso assume eventuale rilievo rispetto ad opere che siano state realizzate successivamente alla domanda e allo scadere del termine previsto, e che rispetto all’esistenza della violazione penale non può essere attribuita alcuna efficacia retroattiva all’eventuale assenso formatosi su istanza della parte presentata successivamente all’accertamento delle violazioni.
 
(conferma sentenza del 18/12/2009, TRIBUNALE DI MESSINA) Pres. Mannino, Est. Marini, Ric. Sframeli

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 14 febbraio 2012 (Ud. 17 nov. 2011), Sentenza n. 5618

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
 
Dott. Saverio Mannino – Presidente
Dott. Aldo Fiale – Consigliere
Dott. Amedeo Franco – Consigliere
Dott. Renato Grillo – Consigliere
Dott. Luigi Marini – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– Sul ricorso proposto da SFRAMELI NICOLA, nato a Messina il 28 Agosto 1968
– Avverso la sentenza emessa in data 18 Dicembre 2009 dal TRIBUNALE DI MESSINA, che lo ha assolto dalla violazione contestata al capo A) della rubrica e condannato alla pena di 3.000,00 euro di ammenda per quello contestato al capo B)
– Fatto accertato il giorno 11 maggio 2007
– Sentita la relazione effettuata dal Consigliere LUIGI MARINI
– Udito il Pubblico Ministero nella persona del CONS. FAUSTO DE SANTIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
– Udito il Difensore, AVV. MASSIMO RIZZO, che ha concluso in favore della parte civile, Sig.ra Rosa Schepisi, chiedendo il rigetto del ricorso.
 
RILEVA
 
Il Sig. Sframeli, quale proprietario dell’immobile e committente, é stato tratto a giudizio assieme al progettista e direttore dei lavoro per risponde del reato previsto dall’art.44, lett.c) del d.P.R. 6 gennaio 2001, n.380 per avere realizzato senza titolo abilitativo un intervento additivo ad un immobile esistente (capo A) e del reato previsto dagli artt.93-95 della medesima legge per avere effettuato detto intervento in modo difforme da quanto rappresentato al Genio Civile in relazione ai getti di cemento e alla realizzazione degli ancoraggi, per avere realizzato le opere in difformità dal progetto ed avere omesso di richiedere al Genio Civile il necessario provvedimento autorizzativo in presenza di variante strutturale in corso d’opera.
 
Con la sentenza impugnata giunta al termine di una complessa istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha escluso la sussistenza del reato contestato al capo A) della rubrica, dovendosi ritenere che al momento dei controlli (11 maggio 2007) il Sig.Sframeli fosse ancora assistito da valido permesso di autorizzazione, che venne revocato in sede di autotutela solo in data 23 maggio 2007. 
 
Il Tribunale, ha, invece, ritenuto provata la commissione del reato contestato al capo B) e provato che i lavori effettuati in difformità dal progetto e da quanto prospettato al Genio Civile abbiano provocato danni all’appartamento, di proprietà della Sig.ra Impollonia Raimondo, sottostante il terrazzo ove i lavori furono eseguiti, con conseguente condanna dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della proprietaria stessa, costituitasi parte civile.
 
Avverso la sentenza il Sig. Sframeli ha presentato tramite il Difensore una dichiarazione di appello che la Corte di Appello di Messina ha ritenuto ex art.593, terzo comma, c.p.p. proposta al di fuori dei casi consentiti così provvedendo, con ordinanza del 17 gennaio 2011, a trasmettere l’impugnazione a questa Corte.
 
Il ricorso, dopo un’ampia premessa relativa agli aspetti tecnici della vicenda, in sintesi lamenta:
 
1. mancata notificazione dell’estratto contumaciale al ricorrente e conseguente nullità: l’iniziale elezione di domicilio presso il Difensore è stata revocata e sostituita dal ricorrente con elezione in Via P. Castelli di Messina con atto datato 3 novembre 2009 e successivamente depositato presso la cancelleria. La successiva notificazione dell’estratto contumaciale presso lo studio del Difensore è dunque priva di efficacia per violazione del terzo comma dell’art.584 c.p.p. e comporta la valida instaurazione del giudizio di impugnazione. La mancata comunicazione all’imputato è stata dal Difensore segnalata al Tribunale con atto del 9 giugno 2010, data di deposito dell’appello;
 
2. errata applicazione della legge e travisamento della prova per avere la Corte di Appello considerato le opere eseguite quali opere edilizie, mentre sia il giardino d’inverno sia il locale tecnico non possono essere considerati tali e non ricadono sotto la disciplina degli artt.93 e seguenti del d.P.R. 6 gennaio 2001, n.380, con la conseguenza che le opere eseguite in variante non richiedono assenso preventivo e avrebbero potuto essere semplicemente incluse dal tecnico nella relazione prevista dall’art.6 della legge n.1086 del 1971. Sul punto, le dichiarazioni testimoniali in atti sono state oggetto di errata lettura da parte del Tribunale, che ha omesso di rilevare le chiare indicazioni circa l’assenza di un obbligo di un nuovo interessamento del Genio Civile in presenza di varianti che rafforzavano la stabilità dell’edificio stesso;
 
3. errata applicazione della legge e in particolare dell’art.32 della legge Regione Siciliana n.7 del 2003, secondo la quale in caso di varianti queste si ritengono approvate allorché al deposito della richiesta della parte interessata non segua un diniego entro quindici giorni, con la conseguenza che la mancanza di provvedimento negativo del Genio Civile, mai emanato, dopo l’avvenuto deposito di richiesta di variante in data 21 dicembre 2007 esclude la sussistenza del profilo di illiceità contestato;
 
4. violazione di legge e vizio di motivazione: 
a) in relazione all’art.495, secondo comma, c.p.p. per avere il Tribunale con motivazione solo apparente revocato in data 28 maggio 2009 l’ammissione del teste Gaetano Sciacca incluso nella lista presentata dalla difesa in qualità di ingegnere capo del Genio Civile; 
b) omessa motivazione circa l’applicabilità del citato art.6 della legge n.1086 del 1971; 
c) omessa motivazione circa la rilevanza decisiva del progetto di variante depositato il 21 dicembre 2007;
 
5. violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di considerare che le opere realizzate erano regolarmente assentite e che il progetto era stato regolarmente sottoposto al Genio Civile, con la conseguenza che le modalità esecutive con le quali il progettista-direttore dei lavori ha deciso di affrontare i problemi insorti in fase di realizzazione delle opere si collocano al di fuori delle competenze e delle possibilità di controllo del committente e ricadono interamente nella sfera di responsabilità del tecnico;
 
6. violazione di legge per avere il tribunale ordinato la demolizione dell’edificio, possibile solo in presenza di violazioni sostanziali della normativa antisismica, ma non nella ipotesi di violazioni formali quali l’assenza di preventiva autorizzazione;
 
7. omessa motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, di cui si enuncia solo la quantificazione, e in ordine alla concessa sospensione condizionale della pena.
 
OSSERVA
 
Ritiene la Corte che il ricorso debba essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
 
Affrontando per primo il motivo relativo al lamentato vizio di notificazione, la Corte rileva che, conformemente a quanto evidenziato dalla parte civile, non è presente nel fascicolo processuale che compone il presente procedimento alcun deposito dell’atto di cui fa menzione il ricorrente nel primo motivo d’impugnazione, né tale atto risulta allegato ai motivi di appello o ai motivi di ricorso, con la conseguenza che non si ravvisano la concretezza e l’attualità del vizio prospettato dal ricorrente.
 
Venendo agli ulteriori motivi di ricorso, la Corte ritiene che il loro esame debba muovere dalla puntualizzazione dei dati fattuali accertati dai giudici di merito e dai passaggi essenziali della motivazione del provvedimento impugnato.
 
1. Il reato è stato accertato in data 11 maggio 2007 e, a seguito degli ulteriori controlli in data 23 maggio 2007, il comune ha revocato in sede di autotutela l’autorizzazione concessa per i lavori, ma risulta che già in data 20 aprile 2007 era stata emessa ordinanza di sospensione dei lavori da parte del Genio Civile.
 
Il progetto in variante è stato depositato presso il Genio Civile il 27 dicembre 2007, così che non si vede quale incidenza esso possa avere sui reati già commessi e, per quanto in seguito specificato, non si rinviene nei pur ampi motivi di ricorso un’argomentazione che superi fondatamente il dato storico ora ricordato.
 
2. Il capo d’imputazione rende evidente che gli interventi non riguardarono solo le opere di stretta realizzazione dei nuovi locali “tecnici”, come invece prospettato dal ricorrente, ma comportavano un sostanziale ampliamento del piano attico e interessarono anche i pilastri del piano sottostante, la copertura del terrazzo anche nella parte in cui lo stesso era di pertinenza condominiale, gli allineamenti tra travi e pilastri esistenti, le dimensioni dei pilastri esistenti, e altro ancora.
 
3. Si è, dunque, in presenza di opere significativamente difformi sul piano strutturale e dei carichi rispetto al progetto presentato, e questo comporta due conseguenze di rilievo:
a) la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso che tendono a ricondurre le violazioni al solo aspetto formale e, in tal modo, a questioni che possono non essere ricondotte alla consapevolezza del ricorrente, così risultando infondato anche il quinto motivo di ricorso;
b) la non efficacia esimente, ai fini del rilievo penale delle condotte, degli eventuali imprevisti che si assumono verificati in corso d’opera, in quanto il ricorrente avrebbe dovuto far seguire una richiesta di variante tempestiva, che è stata presentata, invece, soltanto dopo che i controlli avevano rilevato le irregolarità.
 
4. Ma vi è una terza conseguenza: in presenza di violazioni sostanziali del progetto che incidano sulla struttura delle opere, la normativa regionale deve essere interpretata alla luce dei principi generali dell’ordinamento fissati con la disciplina statale richiamata, dovendosi ritenere che la previsione di forme anticipate di tutela in materia di costruzioni in cemento armato, al pari di costruzioni edificate in area sismica, concerna beni e posizioni giuridiche indisponibili.
E’, dunque, evidente che l’intera impostazione delle difese del ricorrente circa la irrilevanza delle modifiche strutturali e la possibilità di formalizzare le stesse con la relazione finale non può trovare accoglimento, posto che la valutazione del Genio civile sulla compatibilità e sostenibilità delle modifiche apportate non può avvenire ad opere terminate, ma deve essere oggetto di valutazione preventiva.
 
5. Va, poi, considerato che non può essere riconosciuta fondatezza al terzo motivo di ricorso, posto che la formazione del c.d. silenzio assenso assume eventuale rilievo rispetto ad opere che siano state realizzate successivamente alla domanda e allo scadere del termine previsto, e che rispetto all’esistenza della violazione penale non può essere attribuita alcuna efficacia retroattiva all’eventuale assenso formatosi su istanza della parte presentata successivamente all’accertamento delle violazioni.
 
6. Le conclusioni che precedono privano di rilevanza anche il quarto motivo di ricorso, non risultando illogica la scelta dei giudicante di non assumere le dichiarazioni del teste Sciacca, dal momento che si versa in ipotesi di ricostruzione dei fatti storici oramai chiara e di valutazioni circa l’applicazione delle disposizioni di legge che competono al giudice e sulle quali non è ammesso il contributo testimoniale neppure ad opera di personale tecnico qualificato.
 
7. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, la Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata ha manifestato un complessivo giudizio di non gravità del fatto e di assenza di elementi che facciano presumere un rischio di reiterazione delle condotte illecite; si tratta di giudizio di merito, motivato in modo logico e coerente rispetto agli elementi processuali, e come tale sottratto al sindacato di questa Corte, con la conseguenza che non si ravvisa alcuna ragione per ritenere illegittima la concessione del beneficio e il motivo di ricorso deve essere respinto.
 
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto e il ricorrente condannato ex art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali.
 
In applicazione dei principi in tema di soccombenza, al rigetto del ricorso consegue la conferma delle statuizioni civili e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile, che vengono liquidate in complessivi euro 1.912,00, oltre accessori di legge.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la rimborso delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 1.912,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 17 Novembre 2011
 

 

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