Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 5644 | Data di udienza: 14 Dicembre 2011
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Costruzione abusiva in zona vincolata – Dissequestro al fine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di condanna – Principi generali in tema di interpretazione – Criterio di conservazione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 14 Febbraio 2012
Numero: 5644
Data di udienza: 14 Dicembre 2011
Presidente: Mannino
Estensore: Franco
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Costruzione abusiva in zona vincolata – Dissequestro al fine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza di condanna – Principi generali in tema di interpretazione – Criterio di conservazione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14 febbraio 2012 (Ud. 14/12/2011) Sentenza n. 5644
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Costruzione abusiva in zona vincolata – Dissequestro al fine di demolizione e rimessione in pristino dello stato dei luoghi – Sentenza di condanna – Principi generali in tema di interpretazione – Criterio di conservazione.
Al pari di tutti gli altri atti, anche l’atto giurisdizionale va interpretato secondo buon senso e secondo il criterio di conservazione, ossia nel senso che abbia un qualche significato ed un qualche effetto giuridico. Ora, non si vede quale altro senso potrebbe avere l’espressione «dispone il dissequestro del manufatto per la sua demolizione e ripristino dello stato dei luoghi» se non quello di autorizzare il condannato ad accedere al manufatto per provvedere egli stesso di propria iniziativa alla demolizione ed al ripristino che venivano appunto disposti. La stessa clausola contiene un esplicito riferimento sia alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi (che è un maius rispetto alla demolizione) sia alla demolizione stessa. Inoltre, come nel caso in specie, la condanna per costruzione in zona vincolata senza concessione edilizia e senza autorizzazione della competente autorità, comporta l’obbligatoria demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
(annulla senza rinvio ordinanza emessa il 17/02/2011 dal giudice del tribunale di Salerno, sez. dist. di Cava de’ Tirreni) Pres. Mannino, Est. Franco, Ric. PM in proc. Ferrara
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14 febbraio 2012 (Ud. 14/12/2011) Sentenza n. 5644 CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 14 febbraio 2012 (Ud. 14/12/2011) Sentenza n. 5644SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
1. Dott. Saverio Mannino – Presidente
2. Dott. Amedeo Franco – Consigliere Rel.
3. Dott. Giulio Sarno – Consigliere
4. Dott. Luca Ramacci – Consigliere
5. Dott. Alessandro Andronio – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
– avverso l’ordinanza emessa il 17 febbraio 2011 dal giudice del Tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de’ Tirreni, quale giudice dell’esecuzione, nei confronti di Ferrara Vincenzo, nato a Cava de’ Tirreni il 15.6.1943;
– udita nella camera di consiglio del 14 dicembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
– lette le conclusioni del Procuratore generale con le quali chiede l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata col rigetto dello incidente di esecuzione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.9.2005 del giudice del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de’ Tirreni, divenuta esecutiva, Ferrara Vincenzo venne dichiarato colpevole di una serie di reati edilizi, ambientali e di violazione dei sigilli e condannato alla pena, sospesa, di mesi nove di reclusione ed € 400,00 di multa. Il dispositivo conteneva anche la seguente clausola: «dispone il dissequestro del manufatto per la sua demolizione e ripristino dello stato dei luoghi».
Sulla base di questa disposizione, il pubblico ministero emise ingiunzione a demolire, che venne impugnata dal Ferrara dinanzi al giudice dell’esecuzione. Questi, con l’ordinanza in epigrafe, accolse l’incidente di esecuzione e dichiarò inefficace l’ingiunzione a demolire, in quanto nella sentenza di condanna non era contenuto l’ordine di demolizione.
Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Salerno propone ricorso per cassazione deducendo violazione di legge perché l’ordine di demolizione era palesemente indicato con la clausola sopra citata.
Il difensore del Ferrara ha depositato una articolata memoria difensiva, con la quale chiede il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso del pubblico ministero è chiaramente fondato.
Come esattamente rileva il Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, la questione si risolve nella interpretazione dell’atto giurisdizionale, costituito dalla sentenza di condanna del Ferrara emessa il 22.9.2005 dal giudice del tribunale di Salerno, sezione distaccata di Cava de’ Tirreni.
Sulla base dei principi generali in tema di interpretazione, il suddetto atto va interpretato secondo l’ordinario senso delle parole e secondo la ratio dell’atto stesso. In particolare, bisogna partire dalla presunzione – in mancanza di una esplicita statuizione in senso contrario – che l’atto abbia voluto conformarsi al dettato legislativo e non porsi in contrasto con esso.
Ora, se si considera altresì che in caso di condanna per costruzione in zona vincolata senza concessione edilizia e senza autorizzazione della competente autorità sono obbligatorie la demolizione del manufatto abusivo e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, risulta che la indicata clausola non può che essere interpretata nel senso conforme alla ratio dell’atto.
Del resto, la stessa clausola contiene un esplicito riferimento sia alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi (che è un maius rispetto alla demolizione) sia alla demolizione stessa.
Deve ancora considerarsi che, al pari di tutti gli altri atti, anche l’atto giurisdizionale va interpretato secondo buon senso e secondo il criterio di conservazione, ossia nel senso che abbia un qualche significato ed un qualche effetto giuridico. Ora, non si vede quale altro senso potrebbe avere l’espressione «dispone il dissequestro del manufatto per la sua demolizione e ripristino dello stato dei luoghi» se non quello di autorizzare il condannato ad accedere al manufatto per provvedere egli stesso di propria iniziativa alla demolizione ed al ripristino che venivano appunto disposti.
Invece, secondo l’interpretazione seguita dalla ordinanza impugnata, quella espressione non avrebbe alcun senso e alcun significato. Non avrebbe senso il riferimento alla demolizione ed al ripristino e non avrebbe senso il riferimento al semplice dissequestro del manufatto abusivo che sarebbe contra legem.
Né la suddetta interpretazione oggettiva, fondata sul normale senso delle parole e sulla ratio dell’atto potrebbe essere inficiata da una presunta diversa volontà del giudice che ha emesso la sentenza, che, secondo quanto sostiene il Ferrara nella memoria difensiva, si ricaverebbe dalla circostanza che in seguito la medesima GOT avrebbe utilizzato una formula differente. Si tratta infatti di una circostanza irrilevante e che, comunque, sembra debba semmai intendersi più nel senso del riconoscimento della imprecisione della formula precedentemente adottata che non nel senso di un mutamento di contenuto della statuizione di condanna.
Va altresì precisato che, come esattamente osserva il Procuratore della Repubblica ricorrente, l’ordine di demolizione e quello di rimessione in pristino dello stato dei luoghi sono contenuti in modo esplicito ed inequivoco nel dispositivo della sentenza di condanna, dispositivo che non può avere alcun significato alternativo e che indiscutibilmente contiene una specifica imposizione al condannato.
E’ opportuno precisare che la soluzione interpretativa qui adottata – che del resto andrebbe comunque confermata – non si pone in contrasto con quanto ritenuto da questa Sezione con la sentenza 18.11.2010, n. 43256, Cangianiello, che si riferiva ad una fattispecie diversa e peculiare, in cui, tra l’altro, la destinataria non era l’autrice degli abusi.
Va infine osservato che nell’ultimo periodo della motivazione il giudice dell’esecuzione rileva che è in corso il procedimento amministrativo di condono edilizio, senza tuttavia specificare né se era razionalmente prevedibile un accoglimento della richiesta in tempi molto rapidi (mentre l’accusa aveva eccepito che l’istanza era stata rigettata dal comune il 12.3.2010) né per quale ragione tale circostanza avrebbe giustificato la revoca e non la sola sospensione degli ordini di demolizione e di rimessione in pristino.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata. In accoglimento della richiesta del Procuratore generale l’annullamento può essere disposto senza rinvio in quanto, con la presente decisione, viene anche rigettato l’incidente di esecuzione proposto da Ferrara Vincenzo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2011.