Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1497 | Data di udienza: 29 Settembre 2017

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Intervento in zona vincolata – Assenza di autorizzazione – Violazioni paesaggistiche – Integrazione del reato – Natura di reato formale di pericolo e permanente – Fattispecie: strada in terra battuta e muretto di cemento di confine – Art. 181 c.1 d.lvo n. 42/2004 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche e paesaggistiche – Incidenza sul carico urbanistico – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Diniego di concessione della speciale causa di non punibilità – Art. 131-bis cod. pen. – Art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Gennaio 2018
Numero: 1497
Data di udienza: 29 Settembre 2017
Presidente: FIALE
Estensore: GAI


Premassima

BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Intervento in zona vincolata – Assenza di autorizzazione – Violazioni paesaggistiche – Integrazione del reato – Natura di reato formale di pericolo e permanente – Fattispecie: strada in terra battuta e muretto di cemento di confine – Art. 181 c.1 d.lvo n. 42/2004 – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche e paesaggistiche – Incidenza sul carico urbanistico – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Diniego di concessione della speciale causa di non punibilità – Art. 131-bis cod. pen. – Art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15/01/2018 (Ud. 29/09/2017), Sentenza n.1497

 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Intervento in zona vincolata – Assenza di autorizzazione – Violazioni paesaggistiche – Integrazione del reato – Natura di reato formale di pericolo e permanente – Fattispecie: strada in terra battuta e muretto di cemento di confine – Art. 181 c.1 d.lvo n. 42/2004.
 
La contravvenzione paesaggistica è un reato formale e di pericolo, è integrata indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio e sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa, ha natura permanente e si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Cass. Sez. 3, n. 37472 del 06/05/2014, Coniglio; Sez. 3, n. 14746 del 28/03/2012, Mattera; Sez. 3, n 40265 del 26/05/2015, Amitrano). Fattispecie: realizzazione, in assenza di autorizzazione ambientale ed in area sottoposta a vincolo paesaggistico, di una strada in terra battuta, di uno scavo e un muretto di cemento di confine con una recinzione con rete saldata al suolo con getto di cemento lungo il confine. 
 

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni urbanistiche e paesaggistiche – Incidenza sul carico urbanistico – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Diniego di concessione della speciale causa di non punibilità – Art. 131-bis cod. pen. – Art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001.
 
Ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, deve aversi riguardo alla consistenza dell’intervento abusivo – data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – alla destinazione dell’immobile, all’incidenza sul carico urbanistico (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso). Fattispecie, in relazione al diniego di concessione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. ancorata, alla consistenza dell’intervento abusivo, tale da escludere il fatto di particolare tenuità, avuto riguardo alla tipologia, dimensioni e caratteristiche degli interventi, nonché dell’incidenza del carico urbanistico giacchè, era stato modificato il declivio della scarpata, la strada era divenuta carrozzabile e le opere avevano, in parte, interessato anche il demanio comunale modificando i confini di una strada comunale. 
 
 
(riforma sentenza del 16/03/2017 della Corte d’appello di Campobasso) Pres. FIALE, Rel. GAI, Ric. D’Uva  

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15/01/2018 (Ud. 29/09/2017), Sentenza n.1497

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15/01/2018 (Ud. 29/09/2017), Sentenza n.1497

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da D’Uva Cosmo, nato a Isernia il 15/04/1930;
 
avverso la sentenza del 16/03/2017 della Corte d’appello di Campobasso;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza emessa in data 16 marzo 2017, la Corte d’appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Isernia con la quale D’Uva Cosmo era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi tre di arresto e € 18.000 di ammenda per i reati, unificati tra loro dal vincolo della continuazione, di cui all’art. 181 comma 1 d.lvo n. 42 del 2004, per avere realizzato, in assenza di autorizzazione ambientale ed in area sottoposta a vincolo paesaggistico, una strada in terra battuta lunga m. 115, uno scavo lungo m. 213 e largo m. 5, un muretto di cemento di confine alto cm. 40 e lungo m. 90, una recinzione con rete saldata al suolo con getto di cemento lungo il confine delle part. 83 e 84 del foglio 2 e la strada comunale Colla Raglione; fatto accertato il 19/07/2012. Con la medesima sentenza era stata disposta la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato.
 
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp.attu. cod.proc.pen.
 
2.1. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 522 cod.pen., nullità della sentenza in relazione alla mancata contestazione dell’art. 44 lett. c) d.P.R. n. 380 del 2001 e violazione degli artt. 517 e 519 cod.proc.pen..
 
In sintesi il motivo investe la decisione della Corte d’appello che ha respinto la censura di nullità della sentenza nella parte in cui aveva confermato la decisione del Tribunale con la quale era stata aumentata la pena, di giorni 15 di arresto e € 500 di ammenda, per la ritenuta continuazione tra il reato paesaggistico e la violazione di cui all’art. 44 lett c) cit., non contestata all’imputato. La corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il dispositivo della sentenza di condanna, nel quale l’imputato è stato ritenuto responsabile per i reati a lui ascritti unificati dal vincolo della continuazione, era da riferirsi alla commissione di più reati paesaggistici in presenza di "più opere", al contrario l’utilizzo del plurale (i reati a lui ascritti) sarebbe chiaramente indicativo della violazione di diverse fattispecie di reato e non riferibile a plurimi interventi realizzati in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Tale conclusione sarebbe confermata dalla motivazione della sentenza del Tribunale che avrebbe chiaramente riferito la continuazione alle condotte di cui all’art. 44 lett. c) cit, ritenute, dal medesimo Tribunale, unificate dal vincolo della continuazione con il reato più grave di cui all’art. 181 comma 1 d.lvo n. 42 del 2004.
 
In conclusione, in assenza di contestazione del reato edilizio, la sentenza che ha pronunciato la condanna anche per questa ipotesi di reato dovrebbe essere annullata, in presenza di nullità ex art. 522 cod.proc.pen.
 
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’erronea ricostruzione dei fatti ed erronea applicazione della fattispecie di cui all’art. 181 comma 1 d.lvo n. 42 del 2004 e vizio di motivazione.
 
La Corte d’appello avrebbe confermato la condanna per i reati ascritti all’imputato in presenza di realizzazione di mere opere di «ripulitura e sistemazione» dell’area interessata, attività che non richiederebbero 
l’autorizzazione in oggetto.
 
2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. e vizio di motivazione.
 
La Corte d’appello, nel negare la causa di non punibilità per la speciale tenuità del fatto, non avrebbe fatto corretta applicazione dello ius receptum di questa Corte che ha stabilito che il reato permanente, in quanto caratterizzato dalla permanenza della condotta, ma non dalla reiterazione, non è riconducibile nell’alveo del comportamento abituale che preclude l’applicazione dell’art. 131- bis cod.pen. e avrebbe con motivazione illogica e contraria a diritto, negato la causa di non punibilità non valutando tutti gli elementi concreti del fatto e la concreta offensività della condotta con la quale l’imputato ha semplicemente eseguito opere agro-silvo-pastorali (ripulitura scarpata) che non richiedono alcuna autorizzazione paesaggistica.
 
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
4. Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le considerazione che seguono.
 
5. Secondo quanto accertato dai giudici del merito, con doppio accertamento conforme, l’imputato aveva realizzato le opere sopra descritte, segnatamente: una strada in terra battuta lunga m. 115, uno scavo lungo m. 213 e largo m. 5, un muretto di cemento di confine alto cm. 40 e lungo m. 90, una recinzione con rete saldata al suolo con getto di cemento lungo il confine delle part. 83 e 84 del foglio 2 e la strada comunale Colla Raglione, in assenza di autorizzazione ambientale ed in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Incontroverso che le opere medesime erano state realizzate in una zona soggetta al predetto vincolo, ha ritenuto che, per la loro realizzazione, era indispensabile che fossero state richieste e concesse le necessarie autorizzazioni amministrative con la conseguenza che, respinta la prospettazione difensiva secondo cui si sarebbe trattato di mere opere di ripulitura per finalità agro-silvo- pastorale, attesa la dimensione delle opere stesse (la strada era percorribile dalle auto, era stato modificato il declivio della scarpata), ha confermato la condanna del ricorrente, anche in punto trattamento sanzionatorio ivi compreso l’aumento per la continuazione come da dispositivo di sentenza.
 
6. La Corte d’appello, nel respingere l’eccezione di nullità della sentenza per difetto di contestazione, ai sensi dell’art. 522 cod.proc.pen., ha ritenuto che l’aumento di pena, applicato dal Tribunale di Isernia, come evincibile dal dispositivo della sentenza, fosse operato con riferimento alla contestazione effettivamente contestata, ovvero la contestazione dell’art. 181 comma 1 d.lgs n. 42 del 2004 e ciò perché l’imputato aveva realizzato «più opere» in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e in assenza di autorizzazione paesaggistica e che il riferimento, contenuto nella medesima sentenza, all’art. 44 lett c) d.P.R. 380 del 2001 fosse quale mero richiamo quoad poenam. Infine, l’indicazione contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado "dei reati a lui ascritti" era ascrivibile ad un mero errore materiale che non comportava la dedotta nullità.
 
Tale conclusione non è in linea con principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. Secondo l’indirizzo ermeneutico consolidato di questa Corte, la contravvenzione paesaggistica è un reato formale e di pericolo, è integrata indipendentemente dal danno arrecato al paesaggio e sanziona la violazione del divieto di intervento in determinate zone vincolate senza la preventiva autorizzazione amministrativa (Sez. 3, n. 37472 del 06/05/2014, Coniglio, Rv. 259942; Sez. 3, n. 14746 del 28/03/2012, Mattera, Rv. 252625), ha natura permanente e si consuma con l’esaurimento totale dell’attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo (Sez. 3, n 40265 del 26/05/2015, Amitrano, Rv. 265161).
 
Da tale condivisibile principio non discende, come ritenuto dalla sentenza impugnata, l’ulteriore affermazione (pag. 2) secondo cui il compimento di ogni singolo intervento edilizio in zona sottoposta a vincolo, realizzi altrettanti reati paesaggistici, unificati dal medesimo disegno criminoso. Qualora unitariamente accertati, in esito ad un unico accertamento, i singoli interventi, come avvenuto nel caso di specie, non realizzano una pluralità di violazione della stessa disposizione incriminatrice, bensì un’unica condotta della violazione di legge paesaggistica.
 
Peraltro, la sentenza della corte territoriale non si confronta con la motivazione della sentenza del Tribunale di Isernia che, a pag. 3, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, fa chiaro riferimento all’aumento di pena «per la continuazione per le quattro fattispecie di reato ex art. 44 lett. c d.P.R. 380/01», sìcchè non può, neppure, condividersi l’affermazione che il riferimento all’art. 44 cit fosse da riferire ad un mero richiamo quoad poeanam in quanto in contrasto con il chiaro tenore della motivazione della motivazione del Tribunale (questa sì verosimilmente imputabile ad un errore del Tribunale).
 
Alla luce di tali premesse, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve, pertanto, essere eliminato l’aumento di pena, di complessivi mesi due di arresto e € 2000 di ammenda, applicato a titolo di continuazione. 
 
7. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché diretto a richiedere una rivalutazione dei fatti in punto necessità dell’autorizzazione paesaggistica per le opere realizzate, rivalutazione preclusa nel giudizio di legittimità.
 
Deve osservarsi, infatti, che le censure proposte dal ricorrente non sono consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da incongruenze di ordine logico.
 
Di sicura tenuta logica è, infatti, la motivazione della sentenza che, tenuto conto della natura delle opere come risultanti dal fascicolo fotografico, era da escludersi la mera "ripulitura dei luoghi" (evidenzia la corte che la c.d. pista stradale risultava percorribile alle auto ed aveva alterato il declivio della scarpata) e la natura di interventi costituenti esplicazione di attività agro-silvo- pastorale.
 
8. Infine, manifestamente infondata è la censura, devoluta nel terzo motivo di ricorso, di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. ancorata, alla consistenza dell’intervento abusivo, tale da escludere il fatto di particolare tenuità, avuto riguardo alla tipologia, dimensioni e caratteristiche degli interventi, nonché dell’incidenza del carico urbanistico giacchè, come si è visto, era stato modificato il declivio della scarpata, la strada era divenuta carrozzabile e le opere avevano, in parte, interessato anche il demanio comunale modificando i confini di una strada comunale. Motivazione immune da censure e conforme a diritto essendo in linea la pronuncia con quanto affermato da questa Corte secondo cui ai fini della applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, deve aversi riguardo alla consistenza dell’intervento abusivo – data da tipologia, dimensioni e caratteristiche costruttive – alla destinazione dell’immobile, all’incidenza sul carico urbanistico (Sez. 3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586).
 
9. Conclusivamente la sentenza va annullata, senza rinvio, limitatamente al disposto aumento per la continuazione con rideterminazione della pena, ad opera della Corte di cassazione, in mesi uno di arresto e € 16.000,00 di ammenda, nel resto il ricorso dell’imputato va dichiarato inammissibile. 
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’aumento delle pena per la continuazione e determina la pena in mesi uno di arresto e € 16.000,00 di ammenda. 
 
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.
 
Così deciso il 29/09/2017
 

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