Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 5861 |
Data di udienza:
* DIRITTO URBANISTICO – Permesso in sanatoria – Procedura amministrativa di condono – Accertamento di conformita’ – Termini – Silenzio – Effetti – Rigetto dell’istanza – Computo dei termini massimi di prescrizione – Art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 10 bis Legge n. 241/1990 introdotto dalla L.n. 15/2005 – Fattispecie: artt. 36, 44, 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2012
Numero: 5861
Data di udienza:
Presidente: Mannino
Estensore: Marini
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Permesso in sanatoria – Procedura amministrativa di condono – Accertamento di conformita’ – Termini – Silenzio – Effetti – Rigetto dell’istanza – Computo dei termini massimi di prescrizione – Art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 10 bis Legge n. 241/1990 introdotto dalla L.n. 15/2005 – Fattispecie: artt. 36, 44, 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 15 febbraio 2012 Sentenza n. 5861
DIRITTO URBANISTICO – Permesso in sanatoria – Procedura amministrativa di condono – Accertamento di conformita’ – Termini – Silenzio – Effetti – Rigetto dell’istanza – Computo dei termini massimi di prescrizione – Art. 36 D.P.R. n. 380/2001 – Art. 10 bis Legge n. 241/1990 introdotto dalla L.n. 15/2005 – Fattispecie: artt. 36, 44, 93 e 95 D.P.R. n. 380/2001.
In materia urbanistica, la decorrenza di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria ex Legge n. 47 del 1985, articolo 13 (oggi
art. 36, D.P.R. n. 380/2001) comporta il formarsi del silenzio assenso e la non efficacia dell’istanza stessa. Di conseguenza, ai fini del computo dei termini massimi di prescrizione possono essere calcolati elusivamente i periodi di sospensione che conseguono a rinvii del dibattimento disposti dal giudicante per ragioni diverse rispetto all’esistenza della procedura amministrativa di condono.
(Annulla senza rinvio per prescrizione dei reati sentenza emessa il 3/12/2010 dalla Corte di Appello di Messina) pres. Mannino, Rel. Marini
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^, 15 febbraio 2012 Sentenza n. 5861
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNINO Saverio F. – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. GRILLO Renato – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– sul ricorso proposto da DE. PA. An., nato a (…a.d…);
– sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
– udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. De Santis Fausto, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Con sentenza del 23 Marzo 2005, il Tribunale di Messina ha condannato il Sig. De. Pa. , previa applicazione della continuazione tra i reati e delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di trenta giorni di arresto e euro 5.500,00 di ammenda in relazione alle ipotesi previste dal
Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44 (capo A) e dagli
articoli 93 e 95 (capo B) per avere abusivamente edificato un fabbricato della superficie di circa 90 mq. Con la condanna e’ stata disposta anche la demolizione delle opere abusive.
La Corte di Appello ha respinto i motivi d’impugnazione, rilevando in particolare che il decorso di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria ex Legge n. 47 del 1985, articolo 13 ha dato corso al “silenzio rigetto” e che non sussistono gli estremi dell’invocato stato di necessita’.
Avverso tale decisione il Sig. De. Pa. propone personalmente ricorso, lamentando:
1. Errata applicazione di legge per avere il Tribunale fatto decorrere il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio rifiuto ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 36 dalla presentazione della domanda di sanatoria e non dal pervenimento dei pareri relativi al superamento dei vincoli idrogeologici e sismici esistenti sull’area. Inoltre il Tribunale ha omesso di considerare che l’amministrazione pubblica non ha ottemperato al disposto della Legge n. 241 del 1990, articolo 10 bis, introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, e non ha comunicato al Sig. De. Pa. le ragioni dell’eventuale rigetto dell’istanza;
2. Violazione dell’articolo 54 c.p. e difetto di motivazione in ordine al rigetto del motivo di appello concernente l’esistenza di uno stato di necessita’, anche solo putativo;
3. Violazione dell’articolo 163 e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, posto che non si e’ tenuto della distanza nel tempo delle condanne, del mancato godimento di precedente beneficio, revocato, e dell’assenza di precedenti specifici;
4. Errata applicazione dell’articolo 157 c.p. e mancata dichiarazione di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione; la violazione delle disposizioni antisismiche hanno natura istantanea e il reato di edificazione abusiva ha natura permanente, ma la permanenza cessa con il completamento delle opere, con la conseguenza che il termine di decorrenza deve essere fissata al momento dell’accertamento e i reati sono prescritti.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto con riferimento alla prospettata estinzione dei reati.
La stessa Corte di Appello ha fissato il principio che la decorrenza di sessanta giorni dalla presentazione della domanda di sanatoria ex Legge n. 47 del 1985, articolo 13 comporta il formarsi del silenzio assenso e la non efficacia dell’istanza stessa. Coerentemente con tale interpretazione della legge, a far data dal 12 agosto 2005 deve considerarsi venuta meno ogni ragione di sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione.
Di conseguenza, ai fini del computo dei termini massimi di prescrizione possono essere calcolati elusivamente i periodi di sospensione che conseguono a rinvii del dibattimento disposti dal giudicante per ragioni diverse rispetto all’esistenza della procedura amministrativa di condono. Possono, dunque, essere computati i soli periodi conseguenti ai rinvii disposti alle udienze del 16 febbraio 2005 e 14 febbraio 2006, per un totale di tre mesi e sette giorni e questo comporta che l’estinzione dei reati si sia verificata alla data del 28 aprile 2008, data anteriore alla decisione di appello.
La sentenza impugnata va cosi’ annullata senza rinvio e copia della presente decisione deve essere trasmessa all’Ufficio Tecnico della Regione Siciliana in considerazione della contestata violazione della normativa antisismica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. Ordina che copia della presente sentenza sia trasmessa all’Ufficio Tecnico della Regione Siciliana.