Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 6106 | Data di udienza: 15 Dicembre 2015
* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Assenza del permesso di costruire – Sospensione condizionale della pena – Riconoscimento del beneficio subordinato alla demolizione delle opere abusive – Poteri del giudice.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2016
Numero: 6106
Data di udienza: 15 Dicembre 2015
Presidente: Franco
Estensore: Socci
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Assenza del permesso di costruire – Sospensione condizionale della pena – Riconoscimento del beneficio subordinato alla demolizione delle opere abusive – Poteri del giudice.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/02/2016 (Ud. 15/12/2015) Sentenza n.6106
DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Assenza del permesso di costruire – Sospensione condizionale della pena – Riconoscimento del beneficio subordinato alla demolizione delle opere abusive – Poteri del giudice.
In tema di reati edilizi, il giudice nel concedere la sospensione condizionale della pena per il reato di esecuzione dei lavori in assenza del permesso di costruire, non è obbligato a subordinare il riconoscimento del beneficio alla demolizione delle opere abusive, né in assenza di una espressa richiesta delle parti è gravato da uno specifico onere motivazionale (Cass. Sez. 3, n. 5910 del 21/01/2014 – dep. 07/02/2014, P.G. in proc. Carramusa).
(conferma sentenza n. 62212013 TRIBUNALE di GELA, del 21/10/2014) Pres. FRANCO, Rel. SOCCI, Ric. P.G. C.A. CALTANISSETTA c. Gradito ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/02/2016 (Ud. 15/12/2015) Sentenza n.6106SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA
nei confronti di:
GRADITO GIUSEPPE N. IL 18/01/1971;
DI FEDE CONCETTA N. IL 22/04/1974;
avverso la sentenza n. 62212013 TRIBUNALE di GELA, del 21/10/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15112/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Aniello che ha concluso per il rigetto;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza di patteggiamento il tribunale di Gela applicava la pena di anni 1 di arresto ed € 1.000,00 di ammenda ciascuno agli imputati Gradito Giuseppe e Di Fede Concetta, con le generiche, per i reati contestati loro in rubrica (in materia edilizia), con pena sospesa per entrambi, e ordine di demolizione delle opere abusive.
2. avverso la sentenza propone ricorso in cassazione il Procuratore generale della Repubblica, presso la Corte di appello di Caltanisetta, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Unico motivo, art 606 comma 1, lettera B ed E, del cod. proc. pen. inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 163 cod. pen. e manifesta illogicità della motivazione.
Il Giudice ha concesso le generiche ed il beneficio della sospensione della pena sulla constatata incensuratezza e sulla prognosi di mancata commissione di ulteriori reati; ai sensi della giurisprudenza delle sezioni unite (sentenza del 1996 n. 714 e successive, cassazione n. 3685 del 2014) si doveva subordinare la sospensione alla demolizione dell’opera abusiva;
la valorizzazione del solo stato di incensuratezza per la sospensione della pena è errata, e comunque non adeguatamente motivata, poiché si doveva valutare anche la dimensione dell’immobile abusivo (170 metri quadrati per piano, e ben tre piani);
ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
Il Procuratore pone due questioni, una la concessione della sospensione condizionale della pena, e l’altra la mancata subordinazione della sospensione alla demolizione dell’opera abusiva. La sentenza è di patteggiamento con il consenso delle parti.
Relativamente alla sospensione condizionale il Giudice motiva in maniera esauriente e logica, in relazione anche alla tipologia di sentenza (patteggiamento), evidenziando l’incensuratezza, di entrambi gli imputati, e la prognosi favorevole della “futura astensione dalla commissione di ulteriori reati”.
Inoltre, in tema di reati edilizi, il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena per il reato di esecuzione dei lavori in assenza del permesso di costruire, non è obbligato a subordinare il riconoscimento del beneficio alla demolizione delle opere abusive né, sul punto, in assenza di una espressa richiesta delle parti, è gravato da uno specifico onere motivazionale.. (Sez. 3, n. 5910 del 21/01/2014 – dep. 07/02/2014, P.G. in proc. Carramusa, Rv. 258907).
P. Q. M.
Dichiara
Inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso il 15/12/2015