Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 6128 |
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Sentenza di ‘patteggiamento’ – Ordine di demolizione – Provvedimento obbligatorio ex lege, privo di connotati di discrezionalità – Vincolo della continuazione dei reati – Artt. 31 c.9, 44, lett. B), 64, 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. 380/2001 – PROCEDURA PENALE – Artt. 444, 445, c.1 bis, 606 e 620 cod. proc. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2016
Numero: 6128
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: RICCARDI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Sentenza di ‘patteggiamento’ – Ordine di demolizione – Provvedimento obbligatorio ex lege, privo di connotati di discrezionalità – Vincolo della continuazione dei reati – Artt. 31 c.9, 44, lett. B), 64, 65, 71, 72, 93 e 95 d.P.R. 380/2001 – PROCEDURA PENALE – Artt. 444, 445, c.1 bis, 606 e 620 cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/02/2016 (ud. 20/01/2016) Sentenza n.6128
L’
art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. equipara la sentenza emessa a seguito di ‘patteggiamento’ alla sentenza di condanna, quindi, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo di cui all’
art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 va disposto anche in caso di applicazione della pena concordata dalle parti. L’ordine di demolizione è un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, pertanto, non è disponibile dalle parti in sede di patteggiamento. Di conseguenza detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta (Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado; Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli). Concludendo, non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento (Cass., Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro).
(riforma sentenza del 09/04/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore) Pres. RAMACCI, Rel. RICCARDI, Ric. P.G.R. C. Appello di Salerno c. Apicella
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/02/2016 (ud. 20/01/2016) Sentenza n.6128
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/02/2016 (ud. 20/01/2016) Sentenza n.6128
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Salerno nel procedimento a carico di Apicella Luigi, nato a Cava de’ Tirreni (Sa) il 18/11/1965;
– avverso la sentenza del 09/04/2014 del Tribunale di Nocera Inferiore visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
– lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata e la restituzione degli atti al Tribunale procedente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa ex
art. 444 cod. proc. pen. il 9 aprile 2014 il Tribunale di Nocera Inferiore in composizione monocratica applicava la pena di mesi due di arresto ed € 8.000,00 di ammenda, con sospensione condizionale della pena subordinata alla rimozione dell’opera abusiva ed al ripristino dello stato dei luoghi, in ordine ai reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui agli
artt. 44, lett. B), 64 e 71, 65 e 72, 93 e 95 d.P.R. 380 del 2001.
2. Avverso tale provvedimento ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Salerno, articolando un unico motivo di gravame, qui enunciato, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), per le opere abusive di cui alla citata norma il giudice, con la sentenza di condanna, ordina la demolizione delle opere stesse, se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
In proposito questa Corte (ex plurimis, Sez. 3, n. 44948 del 07/10/2009, P.G. in proc. Ascenzi e altro, Rv. 245212) ha precisato che non assume rilievo il fatto che l’ordine di demolizione non abbia formato oggetto dell’accordo intercorso tra le parti, in quanto esso costituisce atto dovuto per il giudice, non suscettibile di valutazioni discrezionali, sottratto alla disponibilità delle parti stesse e di cui l’imputato deve tenere conto nell’operare la scelta del patteggiamento; l’ordine di demolizione è un provvedimento dovuto, privo di contenuto discrezionale e necessariamente consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata; pertanto non è disponibile dalle parti in sede di patteggiamento. Conseguentemente detto ordine va disposto anche se mancante nella richiesta (Sez. 3, n. 64 del 14/01/1998, Corrado, Rv. 210128; Sez. 3, n. 24087 del 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539).
Non va accolto il ricorso in ordine all’ordine di rimessione in pristino, sanzione amministrativa accessoria prevista dall’
art. 181, comma 2, d.lgs.22 gennaio 2004, n. 42 in caso di condanna per i reati paesaggistici, non ricorrendone, nella fattispecie, il presupposto applicativo: invero, dall’imputazione e dalla sentenza si evince che i soli reati contestati, in ordine ai quali è stata emessa la sentenza di ‘patteggiamento’, sono quelli in materia edilizia, non ricadendole opere abusive in zona paesaggisticamente vincolata.
3. Va quindi annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, che va disposto ai sensi dell’
art. 620 c.p.p., lett. I), trattandosi di provvedimento obbligatorio
ex lege, privo di connotati di discrezionalità (Sez. 3, n. 18509 del 15/01/2015, Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 16390 del 17/02/2010, Costi, Rv. 246769).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omesso ordine di demolizione, che impartisce.
Così deciso il 07/01/2016