Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale
Numero: 6120 | Data di udienza: 20 Gennaio 2016
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Declaratoria di prescrizione e impugnazione della parte civile – Limiti – Rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello – Artt.584, 578 e 622 c.p.p..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2016
Numero: 6120
Data di udienza: 20 Gennaio 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: ANDREAZZA
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Declaratoria di prescrizione e impugnazione della parte civile – Limiti – Rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello – Artt.584, 578 e 622 c.p.p..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/02/2016 (ud.20/01/2016) Sentenza n.6120
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Declaratoria di prescrizione e impugnazione della parte civile – Limiti – Rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello – Art. 622 c.p.p..
In tema di ricorso per cassazione, la parte civile non ha veste per impugnare i profili strettamente penalistici attinenti la prescrizione (Sez. 4, n. 33452 del 17/06/2011, p.c. in proc. Condorelli).
(annulla con rinvio sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 07/03/2014) Pres. RAMACCI, Rel. ANDREAZZA, Ric. Comune di Napoli
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/02/2016 (ud.20/01/2016) Sentenza n.6120SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– Sul ricorso proposto dal Comune di Napoli, nel procedimento nei confronti di:
Sau Stefano Rosario, n. a Laconi il 31/10/1954;
De Santis Rosario, n. a Napoli il 06/09/1957;
– avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 07/03/2014;
– udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
– udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M. Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio ai soli effetti civili;
– udite le conclusioni dell’Avv. V. Aiello difensore di fiducia degli imputati che ha concluso per l’inammissibilità;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Comune di Napoli, già costituito parte civile in persona del Sindaco pro tempore nel procedimento penale nei confronti di Sau Stefano e De Santis Rosario, ha proposto ricorso nei confronti della sentenza predibattimentale della Corte d’Appello di Napoli che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sau Stefano perché estinti per prescrizione in data 05/01/2011 i reati di cui agli artt. 181, comma 1 bis, del d. lgs. n. 42 del 2004 (commesso fino al 03/01/2006) e 483 c.p. in relazione agli artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 (accertato il 10/01/2004) nonché nei confronti dell’ordinanza che, a correzione dell’errore materiale di cui a detta sentenza, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti anche di De Santis Rosario.
2. Lamenta, con un primo motivo, la violazione degli artt. 157 e 160 c.p. posto che il termine di prescrizione relativo ai reati pari a anni sette e mesi sei e tenuto conto della sospensione dal 19 marzo al 28 maggio 2012 per l’astensione degli avvocati, è superiore a quello determinato dalla Corte d’Appello tanto che il giudice di primo grado correttamente aveva emesso sentenza di condanna in data 18 febbraio 2013.
3. Con un secondo motivo lamenta la violazione dell’art. 584 c.p.p. non essendo la parte civile stata informata della pendenza dei gravami avverso la sentenza di primo grado, in quanto non notificati i motivi di appello e non comunicata la fissazione si che si è avuta notizia della sentenza solo in data 22 aprile 2014.
4. Con un terzo motivo lamenta inoltre la violazione dell’art. 578 c.p.p. non avendo la Corte d’Appello deciso sul gravame proposto ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili; in primo grado il giudice aveva disposto il risarcimento del danno a favore della parte civile e il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva; aggiunge che solo nel dibattimento avrebbe potuto procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza concernenti appunto gli interessi civili nel contraddittorio delle parti come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso è, quanto al secondo e terzo motivo, fondato.
Risulta infatti dagli atti, cui questa Corte ha accesso in virtù della natura processuale della doglianza sollevata, che la decisione impugnata è stata adottata dalla Corte territoriale de plano, ovvero senza fissazione di apposita udienza nel contraddittorio delle parti e, quindi, per quanto concernente la persona offesa, senza consentire a quest’ultima l’intervento con conseguente nullità generale a regime intermedio ex artt. 178 comma 1, lett. e) e 180 c.p.p..
E al rispetto di tale procedura aveva, nella specie, sicuramente interesse anche la parte civile de qua lamentando la stessa di non avere potuto prospettare al giudice d’appello, in quanto appunto non messa a conoscenza della fissazione del relativo giudizio, la necessità, non osservata dalla Corte (che si è limitata a statuire l’improcedibilità per estinzione dei reati senza neppure confermare le statuizioni civili in primo grado) che, alla declaratoria di prescrizione, facesse comunque seguito, come previsto dall’art. 578 c.p.p., la decisione sulle statuizioni civili posto che, in primo grado, il Tribunale di Napoli aveva disposto il risarcimento del danno a favore della parte civile e il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva sempre in favore della stessa.
Ne consegue che, inammissibile nella specie ogni doglianza in ordine allo specifico profilo della declaratoria di prescrizione, pur se erroneamente pronunciata (nella specie infatti il reato di cui all’art. 181, comma 1 bis, cit. si è prescritto il 3/10/2013 mentre il reato di falso il 10/06/2012) non avendo la parte civile veste per impugnare i profili strettamente penalistici attinenti appunto la prescrizione (Sez. 4, n. 33452 del 17/06/2011, p.c. in proc. Condorelli, Rv. 251347), la sentenza deve essere annullata sul punto delle omesse statuizioni civilistiche con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello ex art. 622 c.p.p. (cfr. Sez. 6, n.16155 del 2013; Sez. U., n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti delle statuizioni civili e rinvia per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
Così deciso in Roma il 20 gennaio 2016