Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti Numero: 7175 | Data di udienza: 12 Gennaio 2017

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto abusivo di rifiuti pericolosi – Autorizzazione al solo trasporto di rifiuti non pericolosi – Trasporto rottami ferrosi contaminati – Controllo della tracciabilità dei rifiuti – Artt. 184-ter, 188 bis, 258 c.4 d.lgs. n. 152/2006 e 6, c.1, lett. d), n. 2, d.l. n. 172/2008 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2017
Numero: 7175
Data di udienza: 12 Gennaio 2017
Presidente: Ramacci
Estensore: Aceto


Premassima

* CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto abusivo di rifiuti pericolosi – Autorizzazione al solo trasporto di rifiuti non pericolosi – Trasporto rottami ferrosi contaminati – Controllo della tracciabilità dei rifiuti – Artt. 184-ter, 188 bis, 258 c.4 d.lgs. n. 152/2006 e 6, c.1, lett. d), n. 2, d.l. n. 172/2008 – Giurisprudenza.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017 (Ud. 12/01/2017) Sentenza n.7175


CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporto abusivo di rifiuti pericolosi – Autorizzazione al solo trasporto di rifiuti non pericolosi – Trasporto rottami ferrosi contaminati – Artt. 184-ter, 258 c.4 d.lgs. n. 152/2006 e 6, c.1, lett. d), n. 2, d.l. n. 172/2008.
 
In materia di rifiuti, gli oli esausti, le batterie al piombo, i CFC sono rifiuti pericolosi tal quali a prescindere da presunte soglie di tollerabilità (allegato D, alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, punti 3.4 e 9, punti 13, 140601, 160601). Fattispecie: trasporto di rifiuti pericolosi costituiti da rottami ferrosi contaminati con oli minerali, filtri di motori senza bonifica, compressori di frigoriferi con residuo di cfc, batterie con presenza di piombo.
 

(dich. inammiss. il ricorso avverso Sentenza del 21/04/2016 CORTE DI APPELLO DI PALERMO) Pres. RAMACCI, Rel. ACETO, Ric. Marino
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017 (Ud. 12/01/2017) Sentenza n.7175

SENTENZA

 

 
 
 
 
 
 
 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017 (Ud. 12/01/2017) Sentenza n.7175

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Marino Baldassarre, nato a Palermo il 28/04/1952;
 
avverso la sentenza del 21/04/2016 della Corte di appello di Palermo;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
 
udito, per l’imputato, l’avv. Tommaso De Lisi che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il sig. Baldassarre Marino ricorre per l’annullamento della sentenza del 21/04/2016 della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma di quella del 21/04/2015 del Tribunale di quello stesso capoluogo, lo ha assolto dal reato di cui all’art. 483, cod. pen. (in relazione all’art. 258, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e ha ridotto nella misura definitiva di un anno e quattro mesi di reclusione e 24.000,00 euro di multa la pena per il residuo reato di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, d.l. n. 172 del 2008, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della società <<Fondi Metal S.r.l.>>, aveva effettuato un trasporto abusivo di rifiuti pericolosi (nella specie 25.000 chilogrammi di rifiuti pericolosi costituiti da rottami ferrosi contaminati con oli minerali, filtri di motori senza bonifica, compressori di frigoriferi con residuo di cfc, batterie con presenza di piombo).
 
1.1. Con unico motivo deduce il mancato superamento della soglia di tolleranza ammessa dalla legge, contesta la natura di rifiuti dei rottami trasportati e, lamentando l’omesso accertamento sul punto, eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la erronea applicazione degli artt. 184-ter, d.lgs. n. 152 del 2006 e 6, comma 1, lett. d), n. 2, d.l. n. 172 del 2008.
 
2. Il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.
 
3. Risulta incontestato che il ricorrente, autorizzato al solo trasporto di rifiuti non pericolosi, stesse trasportando rottami ferrosi contaminati da 3 chilogrammi di olio esausto.
 
3.1. Orbene, gli oli esausti, le batterie al piombo, i CFC sono rifiuti pericolosi tal quali a prescindere da presunte soglie di tollerabilità (allegato D, alla parte IV del d.lgs. n. 152 del 2006, punti 3.4 e 9, punti 13, 140601, 160601).
 
3.2. Probabilmente il ricorrente fa riferimento al punto 5 dell’allegato D, cit., secondo cui <<se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni>>, ma nel caso di specie si tratta, come detto, di rifiuti pericolosi.
 
3.3. Del tutto improprio è il richiamo all’art. 184-ter, d.lgs. n. 152 del 2006 ed al D.M. 5 febbraio 1998 che stabiliscono le condizioni e indicano le norme tecniche per il recupero dei rifiuti non pericolosi (in tesi, dei soli rottami ferrosi, ma non degli altri rifiuti). I valori e le percentuali in essi previsti ai fini del recupero e del trattamento del rifiuto con modalità semplificate non costituiscono requisiti di qualificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso, ma indicano la soglia di tollerabilità di contaminazione del rifiuto non pericoloso con sostanze pericolose, superata la quale il rifiuto non può essere smaltito nei modi previsti dal citato D.M.
 
4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cast. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 2.000,00.

P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma, il 12/01/2017.
 
 
 
 

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