Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia,
Pubblica amministrazione
Numero: 7161 |
Data di udienza: 15 Dicembre 2016
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Abuso di ufficio per sviamento di potere – Dirigente dell’Ufficio edilizia pubblica – Violazione del principio di imparzialità – Condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme – Obbligo di astensione – Elemento psicologico del reato – Configurabilità del dolo intenzionale – Scopo diverso da una finalità pubblica – Condotta illecita – Prova dell’intenzionalità del dolo – Pubblico ufficiale – Art. 323 c.p. – Violazione dell’art. 97 Cost. – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Fattispecie: ottenimento una concessione edilizia attraverso una procedura anomala e irrituale – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2017
Numero: 7161
Data di udienza: 15 Dicembre 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Mengoni
Premassima
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Abuso di ufficio per sviamento di potere – Dirigente dell’Ufficio edilizia pubblica – Violazione del principio di imparzialità – Condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme – Obbligo di astensione – Elemento psicologico del reato – Configurabilità del dolo intenzionale – Scopo diverso da una finalità pubblica – Condotta illecita – Prova dell’intenzionalità del dolo – Pubblico ufficiale – Art. 323 c.p. – Violazione dell’art. 97 Cost. – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Fattispecie: ottenimento una concessione edilizia attraverso una procedura anomala e irrituale – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001 – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017 (Ud. 15/12/2016), Sentenza n.7161
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Abuso di ufficio per sviamento di potere – Dirigente dell’Ufficio edilizia pubblica – Violazione del principio di imparzialità – Condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme – Obbligo di astensione – Elemento psicologico del reato – Configurabilità del dolo intenzionale – Scopo diverso da una finalità pubblica – Condotta illecita – Prova dell’intenzionalità del dolo – Art. 323 c.p. – DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Fattispecie: ottenimento una concessione edilizia attraverso una procedura anomala e irrituale – Art. 44, d.P.R. n. 380/2001.
Ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione (Cass. Sez. U, n. 155 del 29/9/2011, Rossi; tra le altre, Sez. 2, n. 23019 del 5/5/2015, Adamo; Sez. 6, n. 27816 del 2/4/2015, Di Febo; Sez. 6, n. 43789 del 18/10/2012, Contiguglia; Sez. 6, n. 35597 del 5/7 /2011, Barbera). Quanto, poi, all’elemento psicologico del reato, per detta fattispecie criminosa, il dolo richiesto assume una connotazione articolata e complessa: è generico, con riferimento alla condotta (coscienza e volontà di violare norme di legge o di regolamento ovvero di non osservare l’obbligo di astensione) e assume la forma del dolo intenzionale rispetto all’evento (vantaggio patrimoniale o danno) che completa la fattispecie. Sicché, il dolo intenzionale è configurabile qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio abbia agito con uno scopo diverso da quello consistente nel realizzare una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei quali questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sè o per altri (Sez. 3, sent. n. 10810 del 17/01/2014, Altieri e altri). Invero, la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento “non iure” osservato dall’agente, come tale insufficiente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva “ratio” ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Cass. Sez. 6, sent. n. 21192 del 25/01/2013, Baria ed altri; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 3, sent. n. 13735 del 26/02/2013, p.c. in proc. Fabrizio e altro). Fattispecie: violazione del principio di imparzialità dell’attività amministrativa, gestendo in modo anomalo e con irrituale partecipazione una procedura introdotta al fine di ottenere una specifica concessione edilizia.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Pubblico ufficiale – Reato di abuso di ufficio – Principio di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione – Art. 323 c.p. – Violazione dell’art. 97 Cost. – Giurisprudenza.
In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell’art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell’esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni (Cass., Sez. 2, n. 46096 del 27/10/2015, Giorgina; Sez. 6, n. 27816 del 2/4/2015, Di Febo; Sez. 6, n. 37373 del 24/6/2014, Cocuzza).
(riforma sentenza dell’8/7/2015 della CORTE DI APPELLO DI TRENTO) Pres. RAMACCI, Rel. MENGONI, Ric. Moar ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017 (Ud. 15/12/2016), Sentenza n.7161
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/02/2017 (Ud. 15/12/2016), Sentenza n.7161
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
Moar Loris, nato a Palù del Fersina (Tn) il 22/6/1955;
Pallaoro Flavio, nato a Trento il 1°/5/1954;
avverso la sentenza dell’8/7/2015 della Corte di appello di Trento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
udite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti, Avv. Giuseppe Nordio, Luca Pontalti e Massimo Amadori, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell’S/7/2015, la Corte di appello di Trento, in parziale riforma della pronuncia emessa il 23/1/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, concedeva a Loris Moar il beneficio della sospensione condizionale della pena di quattro mesi di reclusione, allo stesso già irrogata in ordine al delitto di cui all’art. 323 cod. pen.; confermava, nel resto, la precedente decisione. In particolare, il Collegio riteneva che il Moar – nella qualità di dirigente dell’Ufficio edilizia pubblica del Comune di Pergine Valsugana – avesse violato i principi di imparzialità che debbono connotare l’attività amministrativa, gestendo in modo anomalo e con irrituale partecipazione – ossia nei termini di cui all’imputazione – una procedura introdotta da Flavio Pallaoro (legale rappresentante della “Edilcasa s. r. l.”) al fine di ottenere la concessione edilizia per la realizzazione di uno studio dentistico in zona F2 del Comune medesimo, su sollecitazione dei medici Mauro Broseghini e Piero Dell’Acqua; condotta che sarebbe consistita: 1) nella richiesta al Servizio organizzazione e qualità delle attività sanitarie della Provincia, e per esso al dirigente Luciano Pontalti, di modificare il precedente parere del 14/7/2009 in ordine alla definizione di istituzione sanitaria di base (unica struttura sanitaria consentita in zona F2, come da norme di attuazione del piano regolatore generale allora vigente), e 2), nella citazione, alla Giunta del medesimo Comune, soltanto di quest’ultimo parere, non anche dell’altro, sì da indurre lo stesso organo ad assentire alla proposta di insediamento privato ed a riconoscere la competenza del Moar alla successiva stipula della convenzione con il Pallaoro. Comportamenti illeciti che – a giudizio del Collegio – avevano poi permesso il rilascio di una concessione edilizia del tutto illegittima, poiché relativa ad una struttura medica privata non realizzabile nella zona in esame, giusta citato art. 83 delle N.T.A. del Piano regolatore; così, peraltro, (ri)confermandosi, sia pur nella limitata ottica dell’art. 323 cod. pen., l’originaria imputazione mossa a Moar e Pallaoro in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 44, comma 1, lett. e), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che invece il primo Giudice aveva derubricato nella fattispecie di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), stessa norma, consentendone l’estinzione a mezzo di oblazione. Comportamenti, ancora, che avevano trovato il proprio fondamento nei forti legami di affari ed interessi che connotavano da tempo il Moar ed il Pallaoro, sì da far escludere che quest’ultimo (al quale il delitto di cui all’art. 323 cod. pen. non è contestato) ignorasse l’avvenuta violazione del Piano regolatore generale e, pertanto, sì da giustificare la già disposta confisca dell’immobile.
2. Propongono diffusi ricorsi per cassazione il Moar ed il Pallaoro, a mezzo dei propri difensori, deducendo i seguenti motivi, così sintetizzati:
Moar:
– Erronea applicazione dell’art. 323 cod. pen.; travisamento della prova; esercizio, da parte del Giudice, di una potestà riservata ad organi amministrativi; mancata assunzione di una prova decisiva. Con riguardo alla condotta di abuso di ufficio, la Corte di appello non avrebbe considerato che l’asserita violazione delle norme urbanistiche non sarebbe mai stata attribuibile al Moar, ma eventualmente soltanto ai dipendenti degli uffici competenti al rilascio della concessione edilizia; la violazione medesima, infatti, mai sarebbe potuta consistere nelle condotte tenute dal ricorrente (mera richiesta di un parere e prospettazione di un’interpretazione da attribuire ad un’espressione normativa), come invece contestato, ma soltanto, se del caso, nella successiva emanazione del titolo illegittimo (titolo, peraltro, neppure menzionato nel capo di imputazione). Ne deriva che assegnare alle condotte tenute dal Moar, appena richiamate, una valenza penale nell’ottica dell’art. 323 cod. pen. costituirebbe un’evidente forzatura, specie a fronte di una circostanza al riguardo singolare, quale l’assenza di ogni contestazione a carico di chi aveva rilasciato la concessione edilizia medesima. Peraltro, anche a voler ammettere che il delitto fosse stato integrato dalla violazione dell’art. 97 Cost., come affermato in sentenza, difetterebbe comunque la prova dell’efficacia causale della condotta sul successivo rilascio del titolo urbanistico, mancando al riguardo qualsiasi accertamento; si sarebbe verificata, quindi, una interruzione del nesso eziologico tra l’asserito illegittimo “interessamento” del Moar e l’asserito ingiusto vantaggio patrimoniale in capo al Pallaoro. Ancora, la Corte avrebbe ravvisato il primo indice di illiceità nella richiesta mossa al Pontalti di un nuovo parere in ordine alla realizzabilità dell’opera in zona F2, a seguito di quello negativo del 14/7/2009; ebbene, premesso che tra questo ed il precedente (integralmente riportati) non emergerebbe in realtà alcuna effettiva differenza, l’istruttoria non avrebbe comunque dimostrato che il secondo parere fosse stato la conseguenza di una forzatura da parte del Moar, come invece contestato, sottolineandosi peraltro che il presunto soggetto “forzato”, l’ing. Pontalti mai era stato escusso a sommarie informazioni. Analogamente, sempre con riguardo all’art. 323 cod. pen., difetterebbero i requisiti dell’ingiusto vantaggio patrimoniale e della violazione delle norme del Piano regolatore generale; sintetizzando le ampie considerazioni di cui al ricorso, quest’ultimo provvedimento avrebbe di certo consentito la realizzazione di una struttura quale quella in esame, attesone il carattere pubblico e la sua riferibilità – infine riconosciuta anche dalla Corte di merito – a struttura sanitaria di base (non certo esclusa dal convenzionamento indiretto con il servizio sanitario pubblico, proprio dello studio dentistico in oggetto, che consente comunque il rimborso delle spese al privato); e con la precisazione che la lettera dell’art. 83 delle N.T.A. in esame, che la sentenza afferma esser di assoluta chiarezza, tale invece non sarebbe affatto, al punto che il pubblico ministero aveva nominato un consulente di parte proprio per consentirne l’interpretazione. Con riguardo alla quale, peraltro, la Corte di appello si sarebbe indebitamente sostituita alla pubblica amministrazione, così esercitando una potestà ad essa non consentita. In sintesi, dunque, la sentenza si reggerebbe su un assunto – la teoria dell’autore mediato di cui all’art. 48 cod. pen. – non solo giuridicamente errata, ma anche sprovvista di ogni riscontro; e con la precisazione, peraltro, che al riguardo non sarebbe stato acquisito un documento decisivo quale la variante interpretativa n. 2/2014 al citato Piano regolatore, adottata il 16/9/2014, a mente della quale la concessione edilizia rilasciata ad “Edilcasa” risulterebbe perfettamente conforme alle norme del piano medesimo. Del delitto in oggetto, infine, difetterebbe anche l’elemento soggettivo, riconosciuto in sentenza soltanto in forza di un palese travisamento delle prove quanto ai rapporti tra Moar e Pallaoro;
– Violazione degli artt. 521, 597, comma 3, cod. proc. pen. (censura comune a Pallaoro). La Corte di appello, riconoscendo – quanto alla violazione urbanistica – l’originaria fattispecie di cui all’art. 44, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001, esclusa dal primo Giudice in favore di quella sub art. 44, comma 1, lett. a), avrebbe di fatto inciso sul giudicato, atteso che – ad oggi – il reato di abuso di ufficio avrebbe ad oggetto fatti diversi e più gravi di quelli già accertati (immobile del tutto illegittimo, a fonte di immobile soltanto irregolare per mancato rispetto delle norme di piano). Evidenti, peraltro, ne sarebbero gli effetti sulla confisca del bene (avvenuta ex art. 335-bis cod. pen.), non certo consentita a fronte di una violazione mossa soltanto sub lett. a) e, pertanto, a fronte di una concessione edilizia legittima; bene che, quindi, non potrebbe esser ritenuto profitto dell’asserito abuso d’ufficio. E senza tralasciare, peraltro, che la nuova qualificazione dell’illecito edilizio in quest’ultimo senso non è stata impugnata dal pubblico ministero, sì da considerarsi res iudicata.
Pallaoro:
– Le censure da nn. 1 a 4 concernono ancora l’erronea applicazione della legge penale, per esser l’opera in esame legittimamente realizzabile pur in zona F2, non ostando a ciò né la lettera né la ratio dell’art. 83 N.T.A. più volte richiamato (il ricorrente ripercorre le stesse considerazioni già sviluppate dal Moar); e con la precisazione – già indicata nell’altro gravame ma qui maggiormente sviluppata – per cui la convenzione indiretta, propria dello studio dentistico in esame, pone comunque a carico dell’ente le spese sostenute dal paziente, che – dopo aver pagato – ne riceve il rimborso, sì da rivestire il carattere pubblico richiesto dalla norma. Peraltro, fornendo l’interpretazione sopra menzionata, la Corte di appello si sarebbe sostituita all’autorità amministrativa, l’unica legittimata a verificare se quella dentistica che si intendeva svolgere nella nuova struttura potesse esser qualificata come attività sanitaria di base; inoltre, se è vero che il Giudice può affermare l’illegittimità della condotta senza necessariamente addivenire alla disapplicazione dell’atto concessorio, tuttavia ciò richiede che il vizio sia macroscopico o eclatante, tale non potendosi certo ritenere nel caso di specie (nel quale, infatti, si erano pronunciate numerose autorità amministrative). La motivazione della sentenza, inoltre, risulterebbe contraddittoria e manifestamente illogica, per un verso assumendo che l’art. 83 cit. vieterebbe strutture sanitarie private e, per altro verso, ammettendo che nella stessa zona sarebbe invece possibile realizzare «edifici per attività private» aventi di certo scopo di lucro e carattere più privatistico di un centro medico. Ancora, la sentenza avrebbe riconosciuto l’elemento soggettivo del reato in capo al Pallaoro con affermazioni illogiche ed apodittiche, specie a fronte di una questione – l’asserito contrasto tra l’opera e le norme urbanistiche – non certo di palese evidenza; e fermo restando, peraltro, che il ricorrente non è stato mai indagato per il delitto di cui all’art. 323 cod. pen., in qualità di extraneus ed in concorso con Moar, sì che la stessa possibilità di una diversa interpretazione dell’art. 83 citato non poteva esser conosciuta od ipotizzata dal Pallaoro medesimo, specie in esito ad un procedimento durato due anni e caratterizzato dall’acquisizione di pareri di numerosi organi amministrativi. Da quanto precede, dunque, deriverebbe anche la violazione di legge in punto di confisca, atteso che, riconosciuta la legittimità del titolo urbanistico, dovrebbe altresì riconoscersi l’assenza di un ingiusto vantaggio; sì che il provvedimento ablativo risulterebbe viziato, anche alla luce della totale estraneità all’eventuale reato del ricorrente, in qualità di terzo inconsapevole (ed anzi rispettoso delle procedure, tanto da cominciare ad edificare solo dopo che la Provincia si era pronunciata in seguito ad un ricorso amministrativo proposto dai consiglieri di minoranza). Ribadite inoltre le doglianze di cui sopra in tema di riqualificazione dell’illecito edilizio e di confisca dell’immobile, il ricorso assume poi che la sentenza risulterebbe gravemente viziata sul punto, valutando la (non) terzietà del Pallaoro in relazione all’abuso edilizio, ma non considerando che la misura ablativa è stata disposta ex art. 335-bis cod. pen., quindi in relazione all’abuso d’ufficio, reato mai contestato al ricorrente. La sentenza, inoltre, risulterebbe priva di motivazione quanto al rapporto tra lo stesso delitto ex art. 323 cod. pen. ed il bene, pur contestato in appello, e, da ultimo, avrebbe del tutto trascurato la richiesta di restituzione dello stesso, formulata con la stessa impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Rileva la Corte che i ricorsi risultano infondati, ad eccezione delle censure concernenti la confisca dell’immobile; le relative doglianze, peraltro, ben possono esser trattate in gran parte in modo congiunto, attesa l’identità della ratio che le ispira, tale da giustificarne una reductio ad unitatem.
4. Occorre muovere da una premessa “metodologica” di primario rilievo, tale da incidere in modo radicale sull’intera decisione: l’unico reato oggetto del presente gravame deve esser considerato il delitto di abuso d’ufficio, di cui all’art. 323 cod. pen., contestato al Moar, atteso che la violazione urbanistica ad entrambi i ricorrenti ascritta ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001 – così riqualificata dal primo Giudice l’originaria imputazione di cui all’art. 44, comma 1, lett. e) – si è estinta per oblazione ai sensi dell’art. 162-bis cod. pen., con pronuncia sul punto irrevocabile. Risulta definitivamente cristallizzato, dunque, che l’edificazione dell’ambulatorio di cui al capo 1) è avvenuta in forza di un titolo illegittimo, per contrarietà all’art. 83 delle Norme tecniche di attuazione di PRG allora vigente (che consentiva – in zona F2 – la sola edificazione, tra quelle sanitarie, di “strutture sanitarie di base”, tale non potendosi considerare l’erigenda studio dentistico, di carattere esclusivamente privato e connotato soltanto da criteri di convenzione indiretta, con eventuale rimborso della prestazione al paziente), sebbene ad illegittimità “relativa”, come affermato dal G.i.p., «poiché determinata dall’assenza di convenzione dello studio dentistico con la APSS», che però non poteva esser considerata «elemento essenziale del rapporto amministrativo», così da determinare la disapplicazione di una concessione pur sempre «rilasciata a seguito di una procedura almeno formalmente regolare»; quel che, pertanto, impone di relegare sul piano del mero esercizio teorico – senza alcuna ricaduta concreta – la ri-qualificazione operata in sentenza dalla Corte di appello, con recupero dell’iniziale contestazione, sul presupposto che «consentire in una zona destinata esclusivamente ad interventi pubblici un’iniziativa squisitamente privata, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, integra uno “stravolgimento” delle previsioni del PRG, in quanto il dato caratterizzante non è l’esercizio dell’attività medica, essendo possibile edificare anche edifici destinati ad attività culturali, sociali, associative, ricreative, ma la natura pubblica delle stesse».
5. Quanto precede poi comporta, all’evidenza, che non possono formare materia di questo giudizio – così come non avrebbero dovuto formarla nella precedente fase d’appello – tutte le numerose questioni – ancora riproposte con i presenti ricorsi – inerenti: a) alla legittimità o meno della concessione edilizia rilasciata il 23/3/2011 (e, in precedenza, il 3/3/2010); b) alla violazione o meno – attraverso il titolo medesimo – dell’art. 83 delle Norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale all’epoca vigente (anche alla luce della I. provinciale n. 22 del 2007), specie in rapporto al concetto di “attività sanitaria di base” dallo stesso consentita in zona F2, laddove il Pallaoro intendeva edificare; c) all’interpretazione della norma medesima; d) alla mancata assunzione di prova decisiva, quale la variante al Piano regolatore in oggetto, peraltro adottata con delibera del 16/9/2014, quindi in epoca di molto successiva ai fatti per i quali è processo; e) alla natura ed ai caratteri della convenzione sanitaria indiretta, propria dello studio dentistico in esame, ed alla sua riferibilità alla citata assistenza di base; f) alla conoscenza/conoscibilità – in capo ai ricorrenti e, in particolare, al Pallaoro – della contestata violazione regolamentare, da valutare nell’ottica del profilo soggettivo del reato sub a), di natura contravvenzionale.
Elementi, tutti questi che precedono, ormai definitivamente coperti dal giudicato.
6. Elementi, ancora, che comunque non intaccano il portato argomentativo della sentenza in esame quanto al residuo reato di abuso di ufficio, contestato al solo Moar, ravvisandosi al riguardo una motivazione del tutto adeguata, aderente alle risultanze istruttorie e sprovvista di qualsivoglia illogicità manifesta o violazione di legge; una motivazione, dunque, non censurabile in questa sede.
La Corte di merito, infatti, ha ravvisato gli estremi del reato di cui all’art. 323 cod. pen. nello sviamento di potere posto in essere dal ricorrente – nella qualità di dirigente dell’ufficio di edilizia pubblica del Comune di Pergine Valsugana – attraverso una serie ripetuta di interventi – del tutto pacifici – ed anomale sollecitazioni su altri organi amministrativi (provinciali e comunali, come da capo di imputazione), ritenuti palesemente violativi degli obblighi di imparzialità propri della qualifica, in quanto volti soltanto all’accoglimento della pratica introdotta dal Pallaoro ed all’assenso – ottenuto, da parte della Giunta comunale, il 10/11/2009 – alla proposta di insediamento privato da quest’ultimo avanzata; pratica conclusasi, infine, con il rilascio della concessione edilizia del 22/3/2011 (e, in precedenza, del 3/3/2010), poi oggetto dell’illecito riconosciuto ad entrambi i ricorrenti nei citati termini di cui all’art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001. Titolo edilizio che, però, risulta oggetto soltanto del distinto capo 1), ormai coperto dal giudicato nei termini suddetti, ed estraneo all’imputazione di cui trattasi, atteso che la medesima violazione dell’art. 323 cod. pen. è stata mossa con riferimento a condotte sì tenute «nella gestione della pratica concesso ria», ma focalizzate non sul rilascio del titolo stesso, ma su un provvedimento amministrativo precedente, ed all’altro propedeutico, quale il citato assenso della Giunta – a data 4/11/2009 – all’insediamento richiesto nella zona F2 (e poi seguito da analogo parere favorevole della Commissione edilizia, in data 3/12/2009), peraltro in contrasto con l’indirizzo già espresso il 24/12/2008. Assenso che, pertanto, ha costituito necessaria premessa del titolo di cui al capo 1) e, quindi, già ex se, fonte di evidente vantaggio patrimoniale per il destinatario del provvedimento medesimo e di quelli allo stesso conseguenti.
7. In forza di queste considerazioni – adeguatamente riportate nella sentenza impugnata – deve allora evidenziarsi che non colgono nel segno i numerosi passi dei ricorsi che contestano l’art. 323 cod. pen. per l’assenza – nel corpo del capo medesimo – di ogni riferimento alla concessione edilizia, intesa quale provvedimento che avrebbe “ispirato” le condotte del ricorrente ed arrecato l’ingiusto vantaggio (id est: atteso che il titolo è stato rilasciato con procedura formalmente corretta, come ritenuto dal G.i.p. con pronuncia irrevocabile in parte qua, come si giustifica la condanna per un abuso d’ufficio finalizzato al rilascio dello stesso?): ed invero, risulta agevole osservare che la fattispecie di cui all’art. 323 cod. pen. è stata contestata al Moar – e riconosciuta dalle pronunce di merito – con riguardo ad un momento sì propedeutico al rilascio della concessione citata, ma temporalmente separato da questa e concretatosi in distinto provvedimento amministrativo, che dell’altro ha costituito la premessa pur mantenendo una propria autonomia, anche nell’ottica del delitto qui in esame.
8. Quel che la sentenza di appello ha ampiamente evidenziato, prendendo le mosse dalle condotte poste in essere dal ricorrente, in sé non contestate, e fornendo delle stesse una complessa e completa lettura – nell’ottica di cui all’imputazione – che questa Corte non può confutare, attesa la piena congruità del relativo percorso argomentativo. In particolare, la pronuncia in esame, al pari della precedente, ha sottolineato che il Moar: 1) in data 27/11/2008, aveva chiesto alla Giunta comunale di fornire indirizzi in merito alla proposta di insediamento di un nuovo centro medico sull’area per attrezzature pubbliche e di uso pubblico (precisando, peraltro, che «sebbene inizialmente sia previsto solo lo studio dentistico, potrebbero essere, in futuro, sperimentate “formule che amplino lo spettro delle funzioni da insediare nella nuova struttura rafforzandone la componente pubblica», data quindi surrettiziamente come presente in sé, nella mera essenza di studio medico dentistico). La Giunta aveva risposto di non esser competente a fornire tali pareri; 2) il 24/12/2008, su sollecitazione ancora del ricorrente, la medesima Giunta aveva riesaminato la questione, rappresentando che – ferma restando la destinazione di zona – le convenzioni tra privati e pubblica amministrazione avrebbero potuto prendere in considerazione soluzioni quali la presenza di una farmacia, di un pronto soccorso o di una guardia medica dentistica destinata alla collettività; 3) il 30/4/2009, il Moar aveva chiesto al Servizio organizzativo e qualità delle attività sanitarie della Provincia autonoma di Trento (PATL nella persona del dirigente Luciano Pontalti, di indicare se l’attività dei dentisti interessati dal progetto (Mauro Broseghini e Piero Dell’Acqua) potesse esser definita come “sanitaria di base”, ai sensi del citato art. 83, NTA, ricevendo risposta negativa a data 14/7 /2009; 4) il 20/10/2009, ancora sollecitato dal ricorrente, che stavolta si era personalmente recato presso il suo ufficio insieme ad un altro tecnico del Comune, il Pontalti aveva modificato il precedente parere, evidenziando due possibili interpretazioni della locuzione sopra indicata ex art. 83, l’una strettamente tecnica e l’altra «che accoglie il significato comunemente attribuito alla espressione “quale attività di carattere territoriale”, anche specialistica»; 5) in esito a ciò, il 4/11/2009 il Moar aveva ulteriormente sollecitato la Giunta comunale ad esprimere “indirizzi” in ordine al progetto in questione. Ciò, peraltro, evidenziando – lo stesso ricorrente – che era pervenuto il parere dell’ufficio condotto dal Pontalti «in ordine alla corretta interpretazione della definizione “sanitaria di base” che consente di considerare le attività proposte quale sanitarie di base»; parere, peraltro, non allegato alla richiesta inviata alla Giunta, privo di qualsiasi richiamo al precedente di segno contrario ed «artatamente» presentato allo stesso organo comunale «come la sola interpretazione coerente con le norme di settore», sebbene dal Pontalti presentata soltanto «come una semplice alternativa».
Elementi in fatto che costituiscono pacifico compendio istruttorio.
9. E con la precisazione che non può esser affidata a questa Corte una nuova interpretazione delle due missive a firma del dirigente provinciale, come invece invoca il ricorrente; al riguardo, infatti, occorre confermare il principio per cui il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l’oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi; ciò in quanto l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074).
10. Orbene, alla luce delle condotte appena richiamate – e, si ribadisce, pacificamente riconosciute dal ricorrente – la Corte di appello, al pari del primo Giudice, ha individuato i crismi dell’art. 323 cod. pen. e, pertanto, del delitto di abuso di ufficio sub specie di sviamento del potere, atteso che «non si è svolto un leale e trasparente dialogo tra un privato, che ha portato le sue legittime istanze al confronto con la pubblica amministrazione, ma di un pubblico ufficiale che ha perseguito l’interesse privato, agendo per aggirare i limiti posti dalle norme a salvaguardia dell’interesse generale»; interventi, sollecitazioni, «gestione anomala della procedura» che, a parere del Collegio di merito, hanno trovato il proprio fondamento in consolidate relazioni – anche d’affari – tra i due ricorrenti, tali da far sì che il pubblico ufficiale Moar piegasse indebitamente il proprio ufficio al fine di far conseguire al privato un interesse non dovuto.
Quel che costituisce espressione del delitto di cui all’art. 323 cod. pen., con riguardo al profilo oggettivo e soggettivo, come ben affermato nella stessa sentenza impugnata anche alla luce di orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati.
11. Ed invero, in ordine al primo, occorre qui ribadire il costante e condiviso indirizzo di legittimità in forza del quale, ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione (Sez. U, n. 155 del 29/9/2011, Rossi, Rv. 251498; tra le altre, Sez. 2, n. 23019 del 5/5/2015, Adamo, Rv. 264279; Sez. 6, n. 27816 del 2/4/2015, Di Febo, Rv. 263932; Sez. 6, n. 43789 del 18/10/2012, Contiguglia, Rv. 254124; Sez. 6, n. 35597 del 5/7/2011, Barbera, Rv. 250779). Quanto, poi, all’elemento psicologico del reato, occorre precisare che, per detta fattispecie criminosa, il dolo richiesto assume una connotazione articolata e complessa: è generico, con riferimento alla condotta (coscienza e volontà di violare norme di legge o di regolamento ovvero di non osservare l’obbligo di astensione) e assume la forma del dolo intenzionale rispetto all’evento (vantaggio patrimoniale o danno) che completa la fattispecie. Per costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, poi, il dolo intenzionale è configurabile qualora si accerti che il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio abbia agito con uno scopo diverso da quello consistente nel realizzare una finalità pubblica, il cui conseguimento deve essere escluso non soltanto nei casi nei quali questa manchi del tutto, ma anche laddove la stessa rappresenti una mera occasione della condotta illecita, posta in essere invece al preciso scopo di perseguire, in via immediata, un danno ingiusto ad altri o un vantaggio patrimoniale ingiusto per sè o per altri (cfr., ex multis, Sez. 3, sent. n. 10810 del 17/01/2014, Altieri e altri, Rv. 258893). Invero, la prova dell’intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell’imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento “non iure” osservato dall’agente, come tale insufficiente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva “ratio” ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell’agente, l’apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l’agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno (Sez. 6, sent. n. 21192 del 25/01/2013, Baria ed altri, Rv. 255368; nello stesso sostanziale senso, v. Sez. 3, sent. n. 13735 del 26/02/2013, p.c. in proc. Fabrizio e altro, Rv. 254856).
12. Esattamente quanto la sentenza impugnata ha ravvisato a carico del Moar, il cui ufficio – alla luce delle condotte sopra richiamate, lette anche nella loro scansione cronologica – era stato impiegato per la realizzazione di un interesse privato, cui l’agente evidentemente teneva in modo particolare in ragione dei rapporti che lo legavano all’imprenditore promotore della pratica amministrativa. E senza che, quanto al profilo oggettivo, possano in questa sede esaminarsi ancora i rapporti tra Moar e Pontalti, ed in particolare il tenore – peraltro sconosciuto – dell’incontro che i due avevano avuto nell’ottobre 2009; ed invero, come ben emerge dalla pronuncia in esame e contrariamente all’assunto del ricorrente, non assume rilievo decisivo conoscere cosa i due si fossero detti nell’occasione e se, ed in quali termini, il ricorrente avesse esercitato pressioni sul dirigente provinciale, atteso che la violazione dell’art. 323 cod. pen. è stata correttamente individuata già solo per il verificarsi di quell’incontro, attesene le modalità e gli esiti, in uno con le ulteriori, pacifiche condotte con le quali il Moar aveva palesemente dato “sostegno” all’istanza proposto dal Pallaoro, sollecitandone il buon esito presso numerosi e diversi uffici amministrativi. Quel che, in sé, costituisce elemento oggettivo del reato, nei termini indicati, anche nell’ottica della violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento e di imparzialità dell’azione della pubblica amministrazione; ed invero, costituisce pacifico approdo ermeneutico quello secondo cui in tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può consistere anche nella inosservanza dell’art. 97 della Costituzione, nella parte immediatamente precettiva che impone ad ogni pubblico funzionario, nell’esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni (tra le altre, Sez. 2, n. 46096 del 27/10/2015, Giorgina, Rv. 265464; Sez. 6, n. 27816 del 2/4/2015, Di Febo, Rv. 263933; Sez. 6, n. 37373 del 24/6/2014, Cocuzza, Rv. 261748).
13. E senza che, ancora, ma con riguardo al profilo soggettivo, possano esser poi qui ulteriormente esaminati i rapporti tra il ricorrente e Pallaoro, come invece invocato dal ricorrente deducendo che la sentenza di appello sarebbe incorsa, sul punto, in palese travisamento della prova; trattasi, invero, di una deduzione oltremodo generica ed assertiva, peraltro proposta non attraverso l’integrale richiamo alla prova orale che, per l’appunto, si assume travisata, ma soltanto per mezzo della trascrizione di due pagine del ricorso per il riesame della misura cautelare reale all’epoca presentata ed alle dichiarazioni ivi riportate di taluni soggetti escussi a sommarie informazioni.
14. Il ricorso del Moar – al pari di quello del Pallaoro in punto di responsabilità – deve quindi esser rigettato.
15. Merita accoglimento, per contro, la doglianza concernente la confisca dell’immobile di cui trattasi, che – pur ritualmente proposta in sede di appello – non ha trovato alcuna menzione nella sentenza impugnata; al pari, peraltro, della domanda di restituzione del bene medesimo, che il Pallaoro aveva formulato in via subordinata (così come avvenuto in primo grado).
La sentenza, pertanto, deve essere annullata sul punto, con rinvio alla Corte di appello di Trento, sezione di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia alla sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016