Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 12392 |
Data di udienza: 14 Dicembre 2016
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Privato cittadino direttamente danneggiato dall’edificazione non consentita – Mancata comunicazione della richiesta d’archiviazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Azione civile nel processo penale – Opposizione alla richiesta di archiviazione – Limiti – Compete unicamente alla persona offesa – Differenza tra persone offese e quelle danneggiate – Artt. 42 cod. pen., 408 c.2 cod. proc. pen. 44, d.P.R. n. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Marzo 2017
Numero: 12392
Data di udienza: 14 Dicembre 2016
Presidente: DI NICOLA
Estensore: MENGONI
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Privato cittadino direttamente danneggiato dall’edificazione non consentita – Mancata comunicazione della richiesta d’archiviazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Azione civile nel processo penale – Opposizione alla richiesta di archiviazione – Limiti – Compete unicamente alla persona offesa – Differenza tra persone offese e quelle danneggiate – Artt. 42 cod. pen., 408 c.2 cod. proc. pen. 44, d.P.R. n. 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/03/2017 (Ud. 14/12/2016), Sentenza n.12392
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Violazioni edilizie – Privato cittadino direttamente danneggiato dall’edificazione non consentita – Mancata comunicazione della richiesta d’archiviazione – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Azione civile nel processo penale – Opposizione alla richiesta di archiviazione – Limiti – Compete unicamente alla persona offesa – Differenza tra persone offese e quelle danneggiate – Artt. 42 cod. pen., 408 c.2 cod. proc. pen. 44, d.P.R. n. 380/2001.
Ai sensi dell’art. 410 cod. proc. pen., l’opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato; ne consegue che il ruolo d’impulso procedimentale assegnato dall’art. 408 cod. proc. pen. (per l’appunto) alle persone offese non può estendersi a quelle danneggiate dal medesimo illecito, anche se legittimate ad esercitare l’azione civile nel processo penale (per tutte, Sez. 3, n. 6229 del 14/1/2009, Celentano). Nel caso di specie, la mancata comunicazione della richiesta d’archiviazione del pubblico ministero riguarda il reato, monoffensivo, di violazione edilizia, con riguardo al quale chi assume di avere subito pregiudizio dall’abusiva edificazione non è persona offesa ma persona danneggiata, atteso che la prima qualifica spetta soltanto alla pubblica amministrazione quale titolare d’interessi attinenti al territorio e protetti dalla norma incriminatrice. Per contro, il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto è solo soggetto danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari, sicché lo stesso non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione nei confronti d’indagati per il suddetto reato.
(dich. inammiss. il ricorso avverso decreto del 2/4/2016 TRIBUNALE DI NOLA) Pres. DI NICOLA, Rel. MENGONI, Ric. La Ferrara c. Sodano
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/03/2017 (Ud. 14/12/2016), Sentenza n.12392
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/03/2017 (Ud. 14/12/2016), Sentenza n.12392
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da La Ferrara Stefania, persona danneggiata nel procedimento nei confronti di Sodano Donato;
avverso il decreto del 2/4/2016 del Tribunale di Nola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto del 2/4/2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola disponeva l’archiviazione del procedimento a carico di Donato Savino, per carenza dell’elemento soggettivo del reato contestato.
2. Propone ricorso per cassazione Stefania La Ferrara, persona danneggiata e querelante, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
– violazione dell’art. 408, comma 2, cod. proc. pen.. Nonostante avesse chiesto di esser avvisata in caso di istanza di archiviazione, nessun avviso ex art. 408, comma 2, cod. proc. pen. sarebbe stato notificato alla querelante; quel che risulterebbe dovuto, nonostante il diverso indirizzo giurisprudenziale, atteso il carattere plurioffensivo delle violazioni edilizie, tali da ledere non solo l’interesse del Comune ma anche quello del privato cittadino direttamente danneggiato dall’edificazione non consentita. Come peraltro confermato dalla legittimazione, in capo allo stesso, a costituirsi parte civile nel giudizio di merito;
– violazione degli artt. 42 cod. pen., 44, d.P.R. n. 380 del 2001. La motivazione del decreto, ripresa acriticamente dalla relativa istanza di archiviazione, si fonderebbe sulla mancanza dell’elemento soggettivo in capo all’indagato; orbene, questi, lungi dall’essere un mero “privato cittadino”, risulterebbe un imprenditore edile con oltre 30 anni di esperienza nel settore, tale dunque da conoscere bene lo sviluppo del territorio e le norme che consentono – o vietano – determinati interventi. Sì che il rilascio di un permesso di costruire illecito – come quello proveniente dal Comune di Pomigliano d’Arco – non potrebbe risultare sintomatico di alcun buona fede in capo al beneficiario; il quale, per contro, ben avrebbe dovuto informarsi circa le norme che regolano l’attività che si intende intraprendere.
3. Con requisitoria scritta del 7 /7 /2016, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il gravame, attesa la mancanza di legittimazione in capo alla ricorrente.
Con memoria pervenuta il 13/12/2016, il difensore del Sodano ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente si osserva che la presente motivazione è redatta in forma semplificata, ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente di questa Corte.
3. Il ricorso risulta inammissibile.
Come già più volte espresso da questa Corte, e come emerge dalla lettera dell’art. 410 cod. proc. pen., l’opposizione alla richiesta di archiviazione compete unicamente alla persona offesa, che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato; ne consegue che il ruolo d’impulso procedimentale assegnato dall’art. 408 cod. proc. pen. (per l’appunto) alle persone offese non può estendersi a quelle danneggiate dal medesimo illecito, anche se legittimate ad esercitare l’azione civile nel processo penale (per tutte, Sez. 3, n. 6229 del 14/1/2009, Celentano, Rv. 242532).
Orbene, nel caso di specie, la mancata comunicazione della richiesta d’archiviazione del pubblico ministero riguarda il reato, monoffensivo, di violazione edilizia, con riguardo al quale chi assume di avere subito pregiudizio
dall’abusiva edificazione non è persona offesa ma persona danneggiata, atteso che la prima qualifica spetta soltanto alla pubblica amministrazione quale titolare d’interessi attinenti al territorio e protetti dalla norma incriminatrice. Per contro, il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto è solo soggetto danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari, sicché lo stesso non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione nei confronti d’indagati per il suddetto reato.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 2.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2016