Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale Numero: 15730 | Data di udienza: 10 Marzo 2016

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazione – Presupposti per l’ammissibilità – Erronea attribuzione del “nomen juris” – Ininfluenza – Qualificazione giuridica del gravame – Art. 568 cod. proc. pen. – Fattispecie: in ordine ai reati di omesso allestimento di adeguate protezioni sui luoghi di lavoro di cui all’art. 159, comma 2, lett. c) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Aprile 2016
Numero: 15730
Data di udienza: 10 Marzo 2016
Presidente: ROSI
Estensore: RICCARDI


Premassima

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazione – Presupposti per l’ammissibilità – Erronea attribuzione del “nomen juris” – Ininfluenza – Qualificazione giuridica del gravame – Art. 568 cod. proc. pen. – Fattispecie: in ordine ai reati di omesso allestimento di adeguate protezioni sui luoghi di lavoro di cui all’art. 159, comma 2, lett. c) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.



Massima

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.15730


DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Impugnazione – Presupposti per l’ammissibilità – Erronea attribuzione del “nomen juris” – Ininfluenza – Qualificazione giuridica del gravame – Art. 568 cod. proc. pen. Fattispecie: in ordine ai reati di omesso allestimento di adeguate protezioni sui luoghi di lavoro – Art. 159, c.2, lett. c) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
 
In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica “ope iudicis“, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità. È pertanto inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano; Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000, Della Pepa).
 
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 10/04/2013 del Tribunale di Montepulciano) Pres. ROSI, Rel. RICCARDI, Ric. Amodio

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.15730

SENTENZA

 

 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 15/04/2016 (Ud. 10/03/2016) Sentenza n.15730
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Amodio Pasquale, nato a Villa di Briano il 01/12/1964
avverso la sentenza del 10/04/2013 del Tribunale di Montepulciano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 10 aprile 2013 il Tribunale di Montepulciano ha condannato Amodio Pasquale, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di € 5.400,00 di ammenda, con sospensione condizionale, in ordine ai reati di omesso allestimento di adeguate protezioni sui luoghi di lavoro di cui artt. 159, comma 2, lett. c) d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
 
2. Avverso tale provvedimento il difensore dell’imputato ha proposto appello, articolando un unico motivo di impugnazione. 
 
3. La Corte di Appello di Firenze ha disposto la trasmissione dell’appello alla Corte di Cassazione, rilevando trattarsi di sentenza inappellabile, ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., in conformità al principio della conversione in ricorso per cassazione.
 
4. Il difensore dell’imputato, con l’atto di appello proposto, deduceva un unico motivo di impugnazione, avanzando richiesta di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, sostenendo che l’impresa gestita dall’imputato aveva già terminato i lavori appaltati al momento del sopralluogo, e che quindi non gli erano addebitabili le condotte omissive contestate.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
Invero, secondo il principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, la conversione del mezzo di impugnazione, ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è ammessa soltanto allorquando esso corrisponda, ad onta dell’erronea indicazione del nomen iuris, alla effettiva volontà dell’interessato, e non anche quando quest’ultimo abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, dovendo in quest’ultimo caso dichiararsi inammissibile l’impugnazione (Sez. U., n. 16 del 26/11/1997, Nexhi, Rv. 209336: “In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell’art. 568 cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, deve essere inteso nel senso che solo l’erronea attribuzione del “nomen juris” non può pregiudicare l’ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l’interessato, ad onta dell’inesatta “etichetta”, abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell’interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato ma inammissibilmente proposto dalla parte, con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamente ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica “ope iudicis“, ma di una infondata pretesa da sanzionare con l’inammissibilità”).
 
È pertanto inammissibile l’impugnazione proposta con mezzo di gravame diverso da quello prescritto, quando dall’esame dell’atto si tragga la conclusione che la parte impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di gravame non consentito dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 47051 del 25/09/2013, Ercolano, Rv. 257481; Sez. 5, Sentenza n. 10092 del 26/05/2000, Della Pepa, Rv. 217524).
 
2. Nel caso in esame, dal nomen iuris attribuito all’atto di impugnazione, invero reiterato anche nelle richieste finali, rivolte alla Corte di Appello, e dal contenuto del gravame, emerge che intenzione indiscutibile dell’interessato è stata appunto quella di proporre appello e non ricorso per cassazione,in quanto il tenore dei prospettati motivi di gravame concerne esclusivamente profili di merito (concernenti la dedotta estraneità del ricorrente ai fatti contestati, previa rivalutazione delle fonti di prova), insindacabili in sede di legittimità, sulla base dei quali viene fondata la richiesta di assoluzione.
 
3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processualie la corresponsionedi una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00: infatti, l’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen..
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso in Roma il 10/03/2016
 

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