Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 53100 | Data di udienza: 14 Luglio 2016

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Effetti della sentenza n. 56/2016 Corte costituzionale – Riqualificazione del reato – Annullamento per prescrizione – Revoca dell’ordine di riduzione in pristino impartito con la sentenza di primo grado – Fattispecie – Artt. 44, c.1, lett. e), e 95 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, c.1-bis d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in sede di merito e di legittimità – Art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Dicembre 2016
Numero: 53100
Data di udienza: 14 Luglio 2016
Presidente: Fiale
Estensore: ANDRONIO


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Effetti della sentenza n. 56/2016 Corte costituzionale – Riqualificazione del reato – Annullamento per prescrizione – Revoca dell’ordine di riduzione in pristino impartito con la sentenza di primo grado – Fattispecie – Artt. 44, c.1, lett. e), e 95 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, c.1-bis d.lgs. n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in sede di merito e di legittimità – Art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/12/2016 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.53100
 


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Dichiarazione di notevole interesse pubblico – Effetti della sentenza n. 56/2016 Corte costituzionale – Riqualificazione del reato – Annullamento per prescrizione – Revoca dell’ordine di riduzione in pristino impartito con la sentenza di primo grado – Fattispecie – Artt. 44, c.1, lett. e), e 95 d.P.R. n. 380/2001 – Art. 181, c.1-bis d.lgs. n. 42/2004.
 
In tema di tutela dei beni paesaggistici, la Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio – 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 30 marzo 2016, n. 13), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede <<: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». La conseguenza di tale pronuncia sul reato è la sua la riqualificazione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, alla fattispecie contravvenzionale residuale alla quale l’abuso paesaggistico commesso risulta riconducibile. Nella specie, la sentenza è stata annullata senza rinvio in quanto il reato di cui al capo b) dell’imputazione, riqualificato ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, si è estinto per intervenuta prescrizione. Conseguentemente è stata disposta la revoca dell’ordine di riduzione in pristino impartito con la sentenza di primo grado. 
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità in sede di merito e di legittimità – Art. 129, comma 2, cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
Il presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”. L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (Cass. sez. 6, 1/12/2011, n. 5438; sez. un., 28/05/2009, n. 35490; sez. un., 27/02/2002, n. 17179; sez. un. 28/11/2001, n. 1021).
 

 (riforma sentenza del 30/04/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE) Pres. FIALE, Rel. ANDRONIO, Ric. Faccioli
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/12/2016 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.53100

SENTENZA

 

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 15/12/2016 (Ud. 14/07/2016) Sentenza n.53100  
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da FACCIOLI ISABELLA nato il 20/06/1944 a VERONA;
avverso la sentenza del 30/04/2015 della CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2016, la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del CIRO ANGELILLIS che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 

RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 30 aprile 2015, la Corte d’appello di Firenze ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Grosseto del 13 febbraio 2014, con la quale – per quanto qui rileva – l’imputata era stato condannato alla pena di un anno e dieci giorni di reclusione, per i reati di cui agli artt. 81, secondo comma, 44, comma 1, lettera e), e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, e 181, comma 1-bis, del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, realizzato, in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, senza permesso di costruire, senza autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale, senza autorizzazione a fini paesaggistici, l’ampliamento di una preesistente struttura edilizia (il 28 gennaio 2011). La Corte territoriale ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati contravvenzionali di cui agli artt. 44, comma 1, lettera e), e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e ha rideterminato la pena, quanto al residuo delitto paesaggistico, in un anno di reclusione.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo, in primo luogo, l’erronea applicazione dell’art. 157 cod. pen., nonché vizi della motivazione in relazione alla datazione della realizzazione delle opere. Non si sarebbe considerato che le opere erano state realizzate 2007, anziché nell’anno 2008, come ritenuto dalla Corte d’appello.
 
Con un secondo motivo di doglianza, si lamentano vizi della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento oggettivo del reato, che sarebbe stato desunto dal solo esame della documentazione fotografica in atti.
 
In terzo luogo, si contesta la motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla subordinazione della concessa sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere.

CONSIDERATOIN DIRITTO
 
3. – Deve essere dichiarata l’estinzione del residuo reato paesaggistico per intervenuta prescrizione, previa sua riqualificazione ex art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004.
 
3.1. – Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il presupposto per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. è costituito dall’evidenza, emergente dagli atti di causa, che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, o non è previsto dalla legge come reato. Solo in tali casi, infatti, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza. I presupposti per l’immediato proscioglimento devono, però, risultare dagli atti in modo incontrovertibile, tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale. È necessario, quindi, che la prova dell’innocenza dell’imputato emerga positivamente dagli atti stessi, senza ulteriori accertamenti, dovendo il giudice procedere non ad un “apprezzamento”, ma ad una mera “constatazione”.
 
L’obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità vale anche in sede di legittimità, tanto da escludere che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre al suo annullamento con rinvio, possa essere rilevato dalla Corte di cassazione che, in questi casi, deve invece dichiarare l’estinzione del reato. In caso di annullamento, infatti, il giudice del rinvio si troverebbe nella medesima situazione, che gli impone l’obbligo dell’immediata declaratoria della causa di estinzione del reato. E ciò, anche in presenza di una nullità di ordine generale che, dunque, non può essere rilevata nel giudizio di legittimità, essendo l’inevitabile rinvio al giudice del merito incompatibile con il principio dell’immediata applicabilità della causa estintiva (ex plurimis, sez. 6, 1 °dicembre 2011, n. 5438; sez. un., 28 maggio 2009, n. 35490, rv. 244275; sez. un., 27 febbraio 2002, n. 17179, rv. 221403; sez. un. 28 novembre 2001, n. 1021, rv. 220511).
 
3.2. – I presupposti per l’applicazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come appena delineati, non sussistono certamente nel caso di specie, con riferimento agli atti di causa e al contenuto della sentenza impugnata.
 
In particolare, deve essere ritenuto inammissibile – anche a prescindere dalla sua generica formulazione – il secondo motivo di doglianza, che appare diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della decisione impugnata quanto alla responsabilità penale; rivalutazione preclusa in sede di legittimità. La decisione risulta, del resto, adeguatamente e correttamente motivata sul punto, perché evidenzia che l’intervento edilizio ha radicalmente mutato lo stato dei luoghi – come emerge dalla deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto al sopralluogo – ed aveva addirittura per oggetto l’ampliamento di un immobile preesistente anch’esso abusivo. Del tutto generici, perché basati su mere indimostrate asserzioni, risultano dunque i rilievi relativi alla pretesa mancanza di offensività dell’abuso paesaggistico perpetrato. Ininfluente ai fini del proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. – ancor prima che manifestamente infondato – è il terzo motivo di doglianza, perché riferito alla sospensione condizionale della pena e non alla responsabilità penale.
 
Deve però rilevarsi che la Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio – 23 marzo 2016, n. 56 (in G.U. 1a s.s. 30 marzo 2016, n. 13), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui prevede <<: a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori; b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142 ed». La conseguenza di tale pronuncia sul reato oggetto del presente procedimento è la sua la riqualificazione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, fattispecie contravvenzionale residuale alla quale l’abuso paesaggistico commesso dall’imputata risulta riconducibile.
 
3.3. – Quanto alla prescrizione di tale reato, così riqualificato, dall’esame degli atti risulta che il relativo termine complessivo di cinque anni è ampiamente decorso prima della pronuncia della sentenza impugnata e della presente sentenza, trattandosi di un fatto che risulta commesso al più tardi nell’anno 2008 (pag. 2 della sentenza impugnata), in presenza di sospensioni del suo decorso per soli dieci mesi.
 
4. – La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, quanto al reato di cui al capo b) dell’imputazione, qualificato ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per essere lo stesso estinto per intervenuta prescrizione. Deve conseguentemente essere disposta la revoca dell’ordine di riduzione in pristino impartito con la sentenza di primo grado. Il ricorso deve essere nel resto rigettato.

P.Q.M.
 
Qualificato il residuo reato di cui al capo b) come contravvenzione ai sensi dell’art. 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente a tale contravvenzione, per essere la stessa estinta per prescrizione. Revoca l’ordine di rimessione in pristino. Rigetta nel resto il ricorso.
 
Così deciso in Roma, il 14 luglio 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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