Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Rifiuti
Numero: 5876 | Data di udienza:
* RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza sindacale di rimozione e ripristino dei luoghi – Inottemperanza – Effetti – Obblighi del giudice penale e del proprietario – Valutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti – Onere di chiedere l’annullamento – Artt. 239 segg. 254 e 255, c.3 D.Lgs. n.152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 15 Febbraio 2012
Numero: 5876
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Marini
Premassima
* RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza sindacale di rimozione e ripristino dei luoghi – Inottemperanza – Effetti – Obblighi del giudice penale e del proprietario – Valutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti – Onere di chiedere l’annullamento – Artt. 239 segg. 254 e 255, c.3 D.Lgs. n.152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15 febbraio 2012, Sentenza n. 5876
RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza sindacale di rimozione e ripristino dei luoghi – Inottemperanza – Effetti – Obblighi del giudice penale e del proprietario – Valutazione della sussistenza dei presupposti legittimanti – Onere di chiedere l’annullamento – Artt. 239 segg. 254 e 255, c.3 D.Lgs. 152/2006.
In tema di smaltimento dei rifiuti la sanzione di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 50, comma 2 per violazione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato, nella stessa, individuato quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno. Compete ai soggetti interessati, alfine di evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza in questione, chiedere l’ottenimento dell’annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell’assenza della ritenuta condizione soggettiva (Cass. pen. sez. 3^ 10/7/2002, Sentenza n. 31003) . E’ vero che, l’ordinanza del sindaco può essere emessa solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti del proprietario dell’area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati e non anche nei confronti del proprietario, in quanto tale, del rifiuto abbandonato da altri (Cass. pen. sez, 3^ sent. 14/3/2007, n. 16957). Ciò detto, la c.d. “disapplicazione” in sede penale dell’ordinanza emessa dal sindaco, e della quale il destinatario non abbia chiesto la revoca come avrebbe potuto e dovuto, presuppone il pieno accertamento dell’assenza degli elementi di fatto che privano la stessa di legittimità, circostanza che il ricorrente aveva fatto valere con l’atto di appello. Sicché, il giudice penale ha l’obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’obbligo del privato di provvedere alla rimozione a proprie spese dei rifiuti abbandonati su terreno di sua proprietà o nella sua disponibilità giuridica anche al fine di valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato (Cass. sentenza n.27990/ 2008).
(annulla senza rinvio per prescrizione sentenza del 15/12/ 2010 Corte di Appello di Lecce, che confermava sentenza del Tribunale di Lecce, Sez. dist. di Casarano, del 14/05/ 2009) Pres. De Maio, Rel. Marini Ric. I.F.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 15 febbraio 2012, Sentenza n. 5876SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido – Presidente
Dott. FIALE Aldo – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo – Consigliere
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
– sul ricorso proposto da IM. FA., nato a (..ad..);
– Avverso la sentenza emessa in data 15 Dicembre 2010 dalla Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, in data 14 Maggio 2009 ha condannato il Sig. Im. alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di arresto, nonche’ al risarcimento dei danni in favore del Comune di (..ad..) costituitosi parte civile, perche’ ritenuto colpevole del reato previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 255, comma 2. Fatto commesso il (..ad..).
– Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. Luigi Marini;
– Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso;
– Udito il Difensore, Be. Gi., che hanno concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVA IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Casarano, con sentenza in data 14 Maggio 2009 ha condannato il Sig. Im., legale rappresentante della societa’ “Ec.”, alla pena, condizionalmente sospesa, di tre mesi di arresto nonche’ al risarcimento dei danni in favore del Comune di (..ad..) costituitosi parte civile, perche’ ritenuto colpevole del reato previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 255, comma 3, per avere omesso di adempiere all’ordinanza sindacale del 19 dicembre 2005 che ingiungeva alla “Ec.” di rimuovere i rifiuti depositati su un fondo della stessa societa’.
La Corte di Appello ha confermato la decisione del Tribunale respingendo i motivi di appello con cui si contestava l’esistenza di prove in ordine alla responsabilita’ del Sig. Im. per l’abbandono di rifiuti sull’area in questione e, di conseguenza, la inesistenza dei presupposti di legittimita’ dell’ordinanza sindacale.
La Corte territoriale ha ritenuto legittima l’ordinanza sindacale emessa al fine di liberare il terreno da rifiuti che vi giacevano da tempo abbandonati, risultando a tal fine indifferente l’esistenza o meno di una responsabilita’ della soc.”Ec.” nell’abbandono; in effetti, similmente a quanto avveniva sotto l’imperio del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 50, comma 2, in relazione all’articolo 14, comma 3, colui che viene individuato quale proprietario/possessore del terreno oppure responsabile dell’abbandono e’ tenuto ad adempiere all’ordinanza sindacale. A fronte di tale obbligo il Sig. Im. non ha attivato alcuna delle procedure che l’ordinamento prevede e deve essere ritenuto responsabile di consapevole omissione all’ordine ricevuto.
Avverso tale decisione il Sig. Im. propone ricorso tramite il Difensore, lamentando errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 255, comma 3, e articoli 23 e 27 Cost..
La Corte di Appello non ha risposto alla censura mossa alla prima sentenza e alla contestuale richiesta di disapplicazione dell’ordinanza sindacale, ordinanza che risulta illegittima perche’ pone a carico del titolare del fondo un obbligo che non trova fondamento in alcuna disposizione di legge, essendo pacifico che il titolare puo’ essere chiamato ad effettuare la bonifica del fondo solo in presenza di una sua condotta dolosa o colposa. A cio’ deve aggiungersi che per i fatti di abbandono dei rifiuti non e’ stato individuato alcun possibile responsabile, cosi’ che il ricorrente non ha potuto in alcun modo attivarsi in sede processuale. Quanto, infine, alla mancata impugnazione dell’ordinanza sindacale, si tratta di condotta priva di rilievo in sede penale, tema sul quale la Corte di Appello omette la pur minima motivazione.
Fatte queste premesse, il ricorrente rileva che l’impostazione adottata dai giudici di merito si pone in contrasto con l’articolo 23 Cost. allorche’ pone a carico del proprietario del fondo un obbligo di fare, che per di piu’ si asserisce assistito da sanzione penale per l’inadempimento, che non e’ previsto da alcuna legge; non a caso il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 254 prevede per il proprietario non l’obbligo, ma la facolta’ di attivarsi per bonificare il fondo e la stessa Corte di Cassazione (sentenza n. 16957 del 2007) ha ritenuto la illegittimita’ e disapplicabilita’ dell’ordine che imponga al proprietario di procedere alla bonifica in assenza di responsabilita’ per l’inquinamento del sito. Analoghe conclusioni sono individuabili in altre decisioni della Corte. Infine, nessuna prova e’ stata fornita anche dallo stesso Comune costituitosi parte civile che in epoca precedente all’ordinanza il proprietario del fondo sia stato informato dell’abbandono di rifiuti e sia, cosi’, rimasto inerte, con la conseguenza che non sussiste a carico del Sig. Im. alcuna ipotesi di responsabilita’ ex articolo 40 nel reato di abbandono.
Con eventuale prescrizione del reato.
OSSERVA
I motivi di ricorso sono infondati e debbono essere respinti.
La giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilita’ del proprietario del suolo ove vengano rinvenuti rifiuti che appaiono abbandonati, a qualunque titolo da terzi, non appare uniforme.
Accanto alla sentenza citata dai ricorrenti si colloca la decisione di questa Sezione, n. 27990 del 2008, Manca, rv 240817, che pone a carico del destinatario dell’ordinanza sindacale l’onere di chiedere l’annullamento della stessa per le ragioni che la renderebbero infondata o, in alternativa, di dimostrare l’assenza dell’elemento soggettivo del reato in sede penale.
Si legge in motivazione:
“In proposito questa Corte ha precisato (v. per tutte Cass. pen. sez. 3^ sent. 10 luglio 2002, n, 31003) che in tema di smaltimento dei rifiuti la sanzione di cui al Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 50, comma 2 per violazione dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, va applicata a chiunque non ottemperi a tale ordinanza e che sia stato, nella stessa, individuato quale responsabile dell’abbandono dei rifiuti o proprietario del terreno.
Compete infatti ai soggetti interessati, alfine di evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza in questione, chiedere l’ottenimento dell’annullamento del provvedimento sindacale o la dimostrazione in sede penale dell’assenza della ritenuta condizione soggettiva.
E’ vero che, come ha precisato una piu’ recente sentenze di questa Corte, (Cass. pen. sez, 3A sent. 14 marzo 2007, n. 16957), l’ordinanza del sindaco puo’ essere emessa solo nei confronti dei soggetti che hanno abbandonato i rifiuti e, in solido, nei confronti del proprietario dell’area sulla quale i rifiuti sono stati abbandonati e non anche nei confronti del proprietario, in quanto tale, del rifiuto abbandonato da altri.
L’esclusione di responsabilita’ del proprietario del rifiuto abbandonato da altri va peraltro correlata alla mancanza di concorso materiale o morale con chi l’ha abbandonato”.
Le due decisioni ricordate non possono essere disgiunte dalla fattispecie storica cui si riferiscono e questo impone alla Corte di esaminare i fatti come contestati all’odierno ricorrente.
Giova premettere che nel caso in esame non si e’ in presenza di sito “contaminato” nei termini previsti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 239 segg., cosi’ che non si applicano le relative e complesse procedure attinenti la “bonifica” (si veda sul punto il secondo comma dell’articolo 239, citato); trova, invece, applicazione la disciplina in tema di “abbandono” di rifiuti e in tale contesto opera ordinanza sindacale prevista dal cit. decreto, articolo 192, comma 3.
Cio’ detto, la Corte osserva che la c.d. “disapplicazione” in sede penale dell’ordinanza emessa dal sindaco, e della quale il destinatario non abbia chiesto la revoca come avrebbe potuto e dovuto, presuppone il pieno accertamento dell’assenza degli elementi di fatto che privano la stessa di legittimita’, circostanza che il ricorrente aveva fatto valere con l’atto di appello.
Nel caso di specie, la Corte di Appello si e’ limitata ad accertare che il ricorrente non ha agito al fine di ottenere la revoca dell’ordinanza e questo e’ risultato sufficiente per concludere in favore dell’esistenza del reato. Come, invece, affermato gia’ da questa Corte con la citata sentenza n.27990 del 2008, il giudice penale ha l’obbligo di valutare la sussistenza dei presupposti legittimanti l’obbligo del privato di provvedere alla rimozione a proprie spese dei rifiuti abbandonati su terreno di sua proprieta’ o nella sua disponibilita’ giuridica anche al fine di valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
Sussistono, dunque, gli estremi per chiedere ai giudici di merito un puntuale accertamento dei profili oggettivi e soggettivi richiamati, il che significa che il ricorso non e’ manifestamente infondato e che il rapporto di impugnazione si e’ validamente (….) (Ndr.: testo originale non comprensibile).
In tale contesto, rileva, la Corte che il reato e’ stato accertato il (..ad..), con la conseguenza che, non sussistendo sospensioni del termine, in data 19 gennaio 2011 il reato si e’ estinto per maturazione del termine quinquennale di prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.