Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 1193 | Data di udienza:

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico e a disciplina antisismica – Realizzazione Abusiva di un manufatto – Responsabilità del proprietario dell’area – Sussiste – Fattispecie: sequestro dell’area, violazioni sigilli, sanzioni penali, reclusione, multa, demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino dei luoghi.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2012
Numero: 1193
Data di udienza:
Presidente: Fiale
Estensore: Marini


Premassima

* BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico e a disciplina antisismica – Realizzazione Abusiva di un manufatto – Responsabilità del proprietario dell’area – Sussiste – Fattispecie: sequestro dell’area, violazioni sigilli, sanzioni penali, reclusione, multa, demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino dei luoghi.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 16 gennaio 2012, Sentenza n. 1193



BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – DIRITTO URBANISTICO – Area soggetta a vincolo paesaggistico e a disciplina antisismica – Realizzazione Abusiva di un manufatto – Responsabilità del proprietario dell’area – Sussiste – Fattispecie: sequestro dell’area, violazioni sigilli, sanzioni penali, reclusione, multa, demolizione delle opere abusive e rimessione in pristino dei luoghi.
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In materia edilizia, si configura il reato di abusivismo anche sulla base del fatto che la proprietà del terreno e dell’immobile si trova in capo all’imputato e che l’intervento edilizio arricchisce la stessa, a nulla rilevando che la successiva istanza di condono sia stata proposta dal figlio. Nella specie, è stato individuato nel proprietario il committente dei lavori eseguiti e il responsabile della loro prosecuzione anche successivamente al sequestro del cantiere, del quale era stato nominato custode, colpevole di avere in concorso con ignoti realizzato abusivamente in area soggetta a vincolo paesaggistico e a disciplina antisismica un manufatto di due piani fuori terra, della superficie di base di circa 40 mq., proseguendo i lavori anche successivamente all’apposizione dei sigilli a seguito di sequestro dell’area. La sentenza disponeva, altresì, la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dei luoghi. 
 
 
(Dich. inamm. il ricorso avverso sentenza del 25/02/2011 Corte di Appello di Napoli, che confermava sentenza 2/01/2009 emessa ex articolo 442 c.p.p. dal Tribunale di Napoli, Sez. dist. di Ischia (Pres. Fiale, Est. Marini)

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 16 gennaio 2012, Sentenza n. 1193

SENTENZA

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla I. – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere Rel.
Dott. SARNO Giulio – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da ..ad.., nato a ..ad..;
– Avverso la sentenza in data 25 Febbraio 2011 dalla Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la sentenza 2 Gennaio 2009 emessa ex articolo 442 c.p.p. con la quale il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche lo ha condannato alla pena di 4 mesi e 10 giorni di reclusione e 410,00 euro di multa perché’ colpevole di avere in concorso con ignoti realizzato abusivamente in area soggetta a vincolo paesaggistico e a disciplina antisismica un manufatto di due piani fuori terra, della superficie di base di circa 40 mq., proseguendo i lavori anche successivamente all’apposizione dei sigilli a seguito di sequestro dell’area. La sentenza disponeva, altresì’, la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dei luoghi. Fatto accertato il ..ad..;
– Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. Marini Luigi;
– Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
 
RILEVA
 
Il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Ischia, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con sentenza in data 22 gennaio 2009 emessa al termine di rito abbreviato condizionato ha condannato il Sig. ..ad.. alla pena di 4 mesi e 10 giorni di reclusione e 410,00 euro di multa perché’ colpevole di avere in concorso con ignoti realizzato abusivamente in area soggetta a vincolo paesaggistico e a disciplina antisismica un manufatto di due piani fuori terra, della superficie di base di circa 40 mq., proseguendo i lavori anche successivamente all’apposizione dei sigilli a seguito di sequestro dell’area. La sentenza disponeva, altresì, la demolizione delle opere abusive e la rimessione in pristino dei luoghi.
 
La Corte di Appello ha confermato la decisione, ritenendo che sia corretta e fondata la motivazione che individua nell’imputato il committente dei lavori eseguiti e il responsabile della loro prosecuzione anche successivamente al sequestro del cantiere, del quale era stato nominato custode. Ciò’ sulla base del fatto che la proprietà del terreno e dell’immobile si trova in capo all’imputato e che l’intervento edilizio arricchisce la sua proprietà, a nulla rilevando che la successiva istanza di condono sia stata proposta dal figlio.
 
Quanto alle censure in ordine alla mancata motivazione della prima sentenza circa le produzioni documentali della difesa, la Corte di Appello alle pagine 4-7 motiva espressamente sul ruolo avuto dall’imputato e sulle ragioni per cui l’eventuale corresponsabilità del figlio non esclude la sua.
 
Avverso tale decisione il Sig. ..ad.. propone ricorso tramite il Difensore, in sintesi lamentando:
 
1. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) per avere i giudici di merito affermato la responsabilità penale sulla base della sola qualifica di proprietario del terreno, in assenza di prove di commissione dei fatti e senza che sussistano i presupposti per applicare la disposizione di cui all’articolo 40 c.p., comma 2, giungendo a tale conclusione senza prestare adeguata attenzione alle dichiarazioni di persone informate sui fatti che la difesa ha assunto con atti depositati;
 
2. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) con riferimento al reato di violazione dei sigilli, non sussistendo un incarico affidato al ricorrente dall’autorità giudiziaria e dunque difettando uno dei presupposti di regolarità dell’atto prodromico alla stessa esistenza della violazione, e non sussistendo alcun elemento che ponga in capo al ricorrente l’elemento intenzionale, dolo diretto, richiesto dalla fattispecie di reato;
 
3. Omessa motivazione in relazione al motivo di appello che lamentava la violazione dell’articolo 544 c.p.p., comma 1, e articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) da parte del primo giudice e in relazione agli argomenti proposti con la memoria depositata in atti.
 
In data 28 novembre 2011 il ricorrente ha depositato una memoria con la quale sollecita il riconoscimento dell’avvenuta prescrizione dei reati.
 
OSSERVA
 
La Corte ritiene che tutti i motivi di ricorso siano inammissibili.
 
I primi due profili di censura ripongono nei fatti il contenuto dei motivi di appello e la critica mossa alla prima decisione per avere ritenuto la sussistenza della responsabilità del ricorrente sulla base del mero titolo di proprietà.
 
Così’ non e’. La Corte di Appello non si e’ affatto limitata a formulare il proprio giudizio sulla base del solo titolo di proprietà, ma ha preso in esame alcune circostanze che si sommano alla mera valutazione logica dell’interesse ad edificare abusivamente il manufatto. Osserva la Corte di Appello che il ricorrente abita un manufatto principale che fu oggetto di abusiva edificazione e di successiva domanda di condono edilizio; che le nuove opere sono costruite su terreno ancora di proprietà del ricorrente e in adiacenza al manufatto principale; che in occasione di entrambi i controlli operato dai verbalizzanti il ricorrente era presente e fu destinatario della verbalizzazione degli atti relativi all’accertamento dei fatti, tanto che in occasione del primo controllo fu nominato custode giudiziale al momento del sequestro operato d’iniziativa dalla polizia giudiziaria e successivamente convalidato dal Giudice delle indagini preliminari (convalida che attribuisce piena validità alla nomina di custode e legittima sul piano formale l’ipotesi di violazione dei sigilli). La Corte ritiene che a fronte di tali circostanze non possa dirsi ne’ incoerente ne’ illogica la motivazione con la quale la i giudici di appello hanno giustificato il giudizio di responsabilità penale del ricorrente per le violazioni contestate, ivi compresa la parte di motivazione in cui si evidenzia come, rispetto a ipotesi di reato contestate come commesse in concorso con ignoti, la probabile co-responsabilità del figlio non escluda affatto quella dell’imputato.
 
Manifestamente infondato, infine, anche il terzo motivo. In primo luogo si osserva che la Corte di Appello ha puntualmente risposto al motivo di impugnazione che prospettava la nullità della prima sentenza lamentava per carenza di motivazione, correttamente affermando che tramite l’impugnazione viene devoluto al giudice di appello l’esame integrale dei profili della decisione oggetto di censura, così’ che il dovere di controllo viene soddisfatto allorche’ il giudice di appello prende in esame il tema della decisione e offre adeguata motivazione, che puo’ integrare oppure modificare quella formulata dal primo giudice: non sussiste, dunque, alcun profilo di nullità come prospettato dal ricorrente.
 
Deve, infine, ritenersi del tutto generica la doglianza proposta con riferimento alla memoria depositata nel corso del giudizio, difettando nel motivo di ricorso ogni riferimento ai profili di motivazione che si ritengono omessi e alla loro rilevanza rispetto alla decisione; si versa così’ in ipotesi che impone di applicare la disciplina prevista dall’articolo 581 c.p.p., lettera c) e articolo 591 c.p.p., lettera c).
 
Deve in ultimo essere esaminata la richiesta proposta con la memoria depositata Considerati i periodi di sospensione della prescrizione conseguenti ai rinvii disposti alle udienze del 27 marzo 2008, 7 novembre 2008 e 20 ottobre 2010, i termini prescrizionali maturano nel febbraio 2012 per le contravvenzioni e nell’agosto 2014, e sarebbero posteriori all’emissione della sentenza di appello anche nell’ipotesi che i termini di sospensione non fossero conteggiabili.
 
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
 
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché’ al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

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