Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
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Numero: 1574 |
Data di udienza: 5 Ottobre 2017
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Autolavaggio – Scarichi delle acquee reflue nella rete fognaria in assenza di autorizzazione – Diniego della concessione delle attenuanti generiche per tenuità del fatto – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Tenuità del fatto – Valutazione del giudice – Fattispecie – Art. 133, 1 c., cod. pen – Art. 137 d.lgs. n.152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2018
Numero: 1574
Data di udienza: 5 Ottobre 2017
Presidente: SAVANI
Estensore: GAI
Premassima
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Autolavaggio – Scarichi delle acquee reflue nella rete fognaria in assenza di autorizzazione – Diniego della concessione delle attenuanti generiche per tenuità del fatto – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Tenuità del fatto – Valutazione del giudice – Fattispecie – Art. 133, 1 c., cod. pen – Art. 137 d.lgs. n.152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/01/2018 (Ud. 05/10/2017), Sentenza n. 1574
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Autolavaggio – Scarichi delle acquee reflue nella rete fognaria in assenza di autorizzazione – Diniego della concessione delle attenuanti generiche per tenuità del fatto – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Tenuità del fatto – Valutazione del giudice – Fattispecie – Art. 133, 1 c., cod. pen – Art. 137 d.lgs. n.152/2006.
Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto. Sicché, la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza – l’onere di motivazione per il diniego dell’attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio. Nella specie, non sono state concesse le attenuanti generiche per tenuità del fatto al responsabile del reato di cui all’art. 137 d.lgs n. 152 del 2006 perché, quale titolare della ditta di autolavaggio, effettuava scarichi di acquee reflue provenienti dalla suindicata attività nella rete fognaria in assenza di autorizzazione allo scarico.
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 27/10/2015 – TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE) Pres. SAVANI, Rel. GAI, Ric. Griffo
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/01/2018 (Ud. 05/10/2017), Sentenza n. 1574
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/01/2018 (Ud. 05/10/2017), Sentenza n. 1574
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Griffo Antonio Paolo, nato a Parete il 28/06/1966;
avverso la sentenza del 27/10/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27 ottobre 2015, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato Griffo Antonio Paolo, alla pena di € 2000,00 di ammenda, perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 137 d.lgs n. 152 del 2006 perché, quale titolare della ditta di autolavaggio, effettuava scarichi di acquee reflue provenienti dalla suindicata attività nella rete fognaria in assenza di autorizzazione allo scarico. Fatto accertato in Parete il 13/11/2012.
2. Avverso la sentenza Griffo Antonio Paolo ha presentato ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 131-bis cod.pen. e all’illogicità della motivazione del diniego in assenza di un reale pregiudizio, avendo il Giudice applicato una pena assai prossima ai minimo edittale.
2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod.pen. in ragione dell’assenza di apprezzabili elementi di segno positivo.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo di ricorso (primo) e genericità (secondo).
5. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.pen.
Come è noto, la speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. è applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta.
La rispondenza ai limiti di pena rappresenta, tuttavia, soltanto la prima delle condizioni per l’esclusione della punibilità. Infatti, la norma richiede, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuità dell’offesa e la non abitualità del comportamento.
Quanto al primo requisito – particolare tenuità dell’offesa- si articola, a sua volta, in due "indici-requisiti", che sono la modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’art. 133 c.p., (natura, specie, mezzi; oggetto, tempo, luogo ed ogni altra modalità dell’azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato intensità del dolo o grado della colpa).
Al giudice, pertanto, spetta di rilevare se, sulla base dei due "indici-requisiti" della modalità della condotta e dell’esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all’art. 133 c.p., comma 1, sussista la particolare tenuità dell’offesa e, poi, che con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.
Come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen, richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene giuridico protetto (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha escluso l’applicazione della speciale causa di non punibilità in considerazione della «vocazione economica dell’impianto» e della «non minima estensione dello stesso», elementi, tratti dalle modalità della condotta e dalla gravità del danno ex art. 133 cod.pen., dai quali ha escluso la particolare tenuità del fatto, motivazione del tutto coerente e corretta in diritto.
A tal riguardo osserva, il Collegio, che l’argomento difensivo secondo cui l’applicazione della pena nel minimo sarebbe elemento indicativo della tenuità del danno, appare privo di pregio laddove, positivamente, il Giudice abbia rilevato, sulla scorta degli elementi di cui all’art. 133 cod.pen. la «non particolare tenuità del danno».
6. Il motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della motivazione di diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché generico. Rileva il Collegio che il giudice ha motivato la mancata concessione in ragione dell’assenza di elementi positivi per concederle. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale si è attenuto al principio di diritto secondo il quale la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull’accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell’imputato. Ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposti alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell’istanza – l’onere di motivazione per il diniego dell’attenuante è soddisfatto con il richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio (Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Piliero, Rv. 266460; Sez. 3, n. 44071, del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). A fronte di siffatta motivazione il ricorrente si limita a rilevare l’esistenza di innumerevoli elementi e circostanze che sarebbero state pretermesse nella valutazione del Giudice, motivo aspecifico che conduce alla inammissibilità dello stesso per genericità.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 05/10/2017