Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 7709 | Data di udienza: 11 Gennaio 2018

RIFIUTI – Smaltimento rifiuti – Abbandono incontrollato da parte del dipendente o dei preposti – Omessa vigilanza – Responsabilità dell’imprenditore – Art. 256, D.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione e differenze tra travisamento della prova e travisamento della prova dichiarativa – Art. 606 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Febbraio 2018
Numero: 7709
Data di udienza: 11 Gennaio 2018
Presidente: RAMACCI
Estensore: SEMERARO


Premassima

RIFIUTI – Smaltimento rifiuti – Abbandono incontrollato da parte del dipendente o dei preposti – Omessa vigilanza – Responsabilità dell’imprenditore – Art. 256, D.lgs. n. 152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione e differenze tra travisamento della prova e travisamento della prova dichiarativa – Art. 606 cod. proc. pen..



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/02/2018 (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.7709

 
RIFIUTI – Smaltimento rifiuti – Abbandono incontrollato da parte del dipendente o dei preposti – Omessa vigilanza – Responsabilità dell’imprenditore – Art. 256, D.lgs. n. 152/2006.
 
In tema di smaltimento incontrollato di rifiuti, gli imprenditori rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti o dei preposti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (Cass. Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014, Mangone e altro).
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione e differenze tra travisamento della prova e travisamento della prova dichiarativa – Art. 606 cod. proc. pen.
  
Il c.d. travisamento della prova si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (quest’ultimo è indicato anche quale fenomeno della prova omessa, rilevante e decisiva, cioè del vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio). Quanto poi al vizio del travisamento della prova dichiarativa, si ha quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri).
 
 
(riforma sentenza del 16/12/2016 del TRIBUNALE di AOSTA) Pres. RAMACCI, Rel. SEMERARO, Ric. Armand 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/02/2018 (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.7709

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/02/2018 (Ud. 11/01/2018), Sentenza n.7709
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da ARMAND ROBERT nato il 01/06/1958 a LOSANNA (SVIZZERA);
 
avverso la sentenza del 16/12/2016 del TRIBUNALE di AOSTA;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal consigliere LUCA SEMERARO;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FELICETTA MARINELLI, che ha concluso per il rigetto;
 
udito il difensore presente, avv. Raffaele Losardo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Il difensore di Robert Armand ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Aosta del 16 dicembre 2016 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di € 9.000 di ammenda per il reato ex art. 256 comma 2 del d.lgs. 152/2006.
 
Con il primo motivo, la difesa ha dedotto l’erronea applicazione di legge e la contraddittorietà della motivazione per il travisamento dei fatti rispetto alle deposizioni dei testi Colombotto, Giglio e Conte, non essendo emersa la prova che l’imputato abbia commesso il fatto.
 
Dopo aver ricostruito i fatti, la difesa ha segnalato gli errori rinvenibili nella motivazione.
 
1.1. Il primo errore, secondo la difesa, è nel passo della motivazione della sentenza in cui il giudice ha rilevato che «… in epoca compatibile con il rinvenimento dei rifiuti (aprile 2015) Armand Robert aveva chiesto al manutentore Giglio Salvatore di svuotare il furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano nel furgone … ».
 
Secondo la difesa, la data del rinvenimento dei rifiuti, indicata nell’aprile 2015 nella motivazione della sentenza (pagina 1,2) è errata perché dalla deposizione del teste Colombotto emerge che il rinvenimento è avvenuto il 17 febbraio 2016.
 
L’errore è rilevante, secondo la difesa, perché i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati nell’estate del 2015 (cfr. il contratto di assunzione del manutentore Stoleriu Ionut prodotto in dibattìmento): perché al momento del ritrovamento dei rifiuti il 17 febbraio 2016 furono rinvenute tracce di pneumatici riconducibili, secondo il teste Colombotto, al furgone di proprietà della società di cui il ricorrente è titolare. Pertanto, la richiesta effettuata al manutentore Giglio Salvatore non può essere stata rivolta in epoca compatibile con il rinvenimento dei rifiuti.
 
1.2. Un altro errore di fatto indicato dalla difesa è nel passo della sentenza in cui si afferma che si è risaliti all’hotel gestito dall’indagato per «un frammento di scatola di cartone su cui era incollata un’etichetta recante la dicitura hotel Nicolas», lasciando intendere che si tratti di un frammento di cartone logorato dal tempo, laddove invece è stata rinvenuta una scatola intatta; cfr. il fascicolo fotografico sulla quale era possibile leggere le scritte ed il codice a barre.
 
Ciò dimostrerebbe che lo scarico dei rifiuti non può essere avvenuto nell’estate del 2015, perché la scatola, per le intemperie invernali, si sarebbe deteriorata, ma è stato effettuato in epoca prossima al rinvenimento dei rifiuti.
 
Tale circostanza di fatto conferma l’errore in cui è incorso il Tribunale nel ritenere che lo scarico sia avvenuto in tempo compatibile con la realizzazione dei lavori effettuati nel 2015. 
 
1.3. Un altro travisamento, secondo la difesa, riguarda la deposizione del teste Giglio Salvatore su cui la condanna è stata fondata; nella motivazione si riporta che Armand Robert aveva chiesto a Giglio Salvatore «di svuotare il furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano sul cassone e di gettare tali rifiuti nei cassetti dei rifiuti indifferenziati … ».
 
La difesa ha rilevato che in dibattimento Giglio Salvatore ha affermato di non ricordare se gli avessero chiesto qualcosa in merito al furgone e se Robert Armand gli avesse detto di non avere i soldi per smaltire il furgone.
 
La difesa in nota ha chiarito che Giglio Salvatore ha però anche confermato le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari nelle quali ha rappresentato di aver lavorato nell’albergo del ricorrente nell’aprile del 2015; dalla nota del ricorso emerge che le frasi riportate in sentenza sono quelle riferite da Giglio Salvatore nel corso delle indagini preliminari.
 
Ha rilevato la difesa che dai contratti prodotti risulta che Giglio Salvatore ha lavorato nell’albergo nel 2014; che in ogni caso non ha dichiarato di aver tolto «tubi di piombo, cavi elettrici, parti di sanitari, calcinacci e piastrelle … », cioè i materiali rinvenuti nel febbraio 2016. Dunque l’istruttoria non ha provato che tali rifiuti fossero riconducibili all’imputato: «Di qui il secondo errore del primo giudice che ha chiaramente travisato i fatti emersi in ìstruttorla».
 
1.4. Quanto al terzo errore del giudice, nella motivazione (pagine 1,2) si afferma che la teste Martina Conti avrebbe udito il sig. Armand chiedere al Giglio di «svuotare il furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano sul cassone e di gettare tali rifiuti nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Alla richiesta udita anche dalla Conti, seguiva un rifiuto del Giglio, consapevole che tale pratica era vietata».
 
Secondo la difesa, nel verbale di udienza relativo alla deposizione della teste Martina Conti non si rinvengono tali frasi ma solo che Martina Conti ricorda « … di aver sentito discutere l’imputato con il Giglio in merito allo smaltimento dei rifiuti», laddove la Martina Conti ha anche affermato che per lo smaltimento « … si andava in discarica e Giglio è andato diverse volte». Secondo la difesa il travisamento è rilevante perché il giudice ha posto a fondamento della condanna la deposizione di Martina Conti in relazione al deposito incontrollato di rifiuti.
 
2. Con il secondo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di contraddittorietà della sentenza (recte della motivazione) rispetto alle dichiarazioni del teste Colombotto il quale ha dichiarato che rispetto alle piastrelle rinvenute e sequestrate «non abbiamo avuto riscontro del fatto che provenissero dall’albergo» ed ha confermato in udienza che l’imputato riconobbe la moquette e la scatola quale proveniente dall’albergo. 
 
Si tratta di una circostanza rilevante perché l’imputato è stato condannato per tutto il materiale rinvenuto mentre non tutto proviene dall’albergo del ricorrente; inoltre, se l’Armand avesse realmente effettuato lo scarico non avrebbe riconosciuto in buona fede la moquette e la scatola e neppure dato indicazioni su colui che avrebbe dovuto provvedere allo smaltimento del materiale se gli avesse ordinato uno smaltimento illegale.
 
La difesa quindi ha osservato che il giudice non ha dato alcun rilievo al fatto che l’Armand ha querelato il Giglio e la Conte per le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari tanto che li ha ritenuti attendibili.
 
In ogni caso, secondo la difesa, non è emersa la prova della penale responsabilità dell’imputato perché nessuno ha visto chi ha effettuato lo scarico (se il ricorrente, terzi da lui incaricati o altro), e per il contenuto delle dichiarazioni dei testi Giglio e Conte, già prima riportate.
 
3. Con il terzo motivo, la difesa ha dedotto il vizio di contraddittorietà della motivazione rispetto alla valutazione di falsità delle dichiarazioni della teste Miranda Benvenuto, moglie del ricorrente, perché in contrasto con le prove acquisite in dibattimento.
 
La difesa ha rilevato che le dichiarazioni della teste Miranda Benvenuto sono documentalmente riscontrate quanto ai manutentori (Giglio nel 2014 e Ionut detto Giovanni nel 2015; cfr. i documenti prodotti dalla difesa), che si occupavano anche dello smaltimento (sul punto cfr. la deposizione della teste Martina Conte, quanto ai conferimenti in discarica da parte di Salvatore Giglio), sui materiali tolti nel corso dei lavori. La difesa ha rilevato che la frase ritenuta falsa è in realtà un giudizio espresso dalla teste che riteneva che i piatti doccia potessero essere smaltiti in discarica e pertanto non può ritenersi falso.
 
La difesa (pagine 11 e 12 del ricorso) ha quindi effettuato la sua ricostruzione del fatto, ritenendo l’ultimo manutentore (Ionut Stoleriu) l’autore dello sversamento dei rifiuti.
 
4. Con il quarto motivo di ricorso (punto 3, pagine 12-15) la difesa ha affermato l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, del dolo o della colpa, non essendo emerso che il ricorrente sia l’autore materiale dello sversamento, o abbia incaricato terzi di effettuarlo né che lo sversamento sia avvenuto per un suo difetto di vigilanza, avendo il ricorrente creduto in buona fede a Ionut Stoleriu quanto allo sversamento in discarica da quest’ultimo effettuato.
 
5. Con il quinto motivo la difesa ha dedotto l’errore del giudice nella determinazione della pena e nella mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
 
Rileva la difesa di aver chiesto il minimo della pena ed i benefici di legge; invece l’imputato è stato condannato all’ammenda di euro 9.000 senza sospensione condizionale della pena, ciò nonostante il ricorrente, già prima del dibattimento, avesse provveduto allo smaltimento del materiale rinvenuto, come emerge dai documenti allegati al ricorso. Essendo l’imputato incensurato, trattandosi di rifiuti non pericolosi, avendo l’imputato smaltito i rifiuti, poteva essere irrogato il minimo della pena o applicata la sospensione condizionale della pena.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il primo motivo, con il quale la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge, è inammissibile ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. perché non è stato indicato in cosa sia consistita la violazione di legge e neanche quali siano le norme violate.
 
2. La difesa ha qualificato travisamento del fatto il vizio in cui è incorso il giudice: il travisamento del fatto non è però in alcun modo deducibile nel giudizio di legittimità, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Rv. 253099).
 
In realtà, facendo riferimento alla mancata valutazione di prove o alla errata indicazione in motivazione delle prove acquisite, la difesa ha inteso dedurre il vizio del cd. travisamento della prova che, ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta.
 
Il c.d. travisamento della prova si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (quest’ultimo è indicato anche quale fenomeno della prova omessa, rilevante e decisiva, cioè del vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio).
 
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 3, n. 3141del10/12/2013, Rv. 259310, O.V.), anche a seguito della modifica dell’art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione rimane circoscritto al controllo di sola legittimità; la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da altri atti del processo non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all’annullamento quando la prova omessa o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata.
 
Anche di fronte alla previsione di un ampliamento dell’area entro la quale il controllo sulla motivazione deve operare, non è mutata la natura del sindacato di legittimità che è limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile; per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l’intero ragionamento del giudice del merito.
 
Quanto poi al vizio del travisamento della prova dichiarativa, invocato dalla difesa, si ha quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Rv. 258774, Del Gaudio e altri).
 
3. Tutti i motivi con quali si deduce il travisamento della prova sono manifestamente infondati.
 
3.1. Quanto al primo motivo, va osservato che nella motivazione della sentenza il giudice ha attribuito rilievo soprattutto alle dichiarazioni rese Salvatore Giglio e Marina Conte e ha rappresentato che entrambi, in modo concorde e coerente, hanno riferito che «… in epoca compatibile con il rinvenimento dei rifiuti (aprile 2015), Armand Robert aveva chiesto al manutentore Giglio Salvatore, al termine dei lavori di ristrutturazione di alcune camere dell’albergo, di svuotare un furgone dalla moquette e dalle macerie che si trovavano sul cassone e di gettare tali rifiuti nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Alla richiesta, udita anche dalla Conte, seguiva un rifiuto del Giglio, consapevole che tale pratica era vietata. Armand replicava allora di non avere i soldi per smaltire correttamente i rifiuti».
 
Dalla lettura del passo della motivazione, non fedelmente riportato nel ricorso, emerge allora che il dato temporale – aprile 2015 – si riferisce al colloquio tra il ricorrente ed il manutentore Giglio Salvatore e non al ritrovamento dei rifiuti, indicato comunque precisamente nella sentenza, pochi righi prima, nel 22 febbraio 2016, sia con riferimento alla deposizione del teste Paolo Colombotto che alla data del verbale di sequestro.
 
Nessun travisamento della prova è stato quindi commesso quanto alla data del ritrovamento dei rifiuti, tenuto conto della complessiva motivazione della sentenza.
 
3.2. Del tutto irrilevante è poi la questione sollevata dalla difesa se sia stato trovato un frammento o la scatola intera perché nella sentenza non è mai indicato che lo sversamento di rifiuti sia avvenuto in estate e non in epoca prossima al ritrovamento.
 
3.3. Nessun travisamento è poi avvenuto quanto alla deposizione del teste Salvatore Giglio perché è lo stesso ricorrente che riporta in nota le dichiarazioni rese dal teste nelle indagini preliminari e confermate in dibattimento; dichiarazioni che hanno un contenuto analogo a quello riportato nella sentenza.
 
3.4. Quanto alle dichiarazioni di Martina Conte, deve rilevarsi che la questione, per come dedotta, non rientra nell’ambito del vizio del travisamento della prova perché riguarda non il significante, ma il significato, cioè il valore probatorio delle affermazioni della teste. Ciò emerge proprio dal ricorso che riporta le frasi della teste sull’aver assistito ad una discussione avente ad oggetto i rifiuti.
 
4. Contrariamente poi a quanto afferma la difesa sia nel primo che nel secondo motivo, nella motivazione sono indicate due fonti di prova in base alle quali il giudice ha ritenuto provato che tutti i rifiuti rinvenuti e sottoposti a sequestro siano stati prodotti durante i lavori di ristrutturazione dell’albergo.
 
Le due prove indicate dal giudice sono il rinvenimento di un frammento del cartone con l’intestazione dell’hotel e la deposizione della teste Conte che ha riconosciuto i rifiuti come quelli prodotti durante la ristrutturazione.
 
Dunque, vi è anche una ulteriore fonte di prova, la teste Conte, non menzionata dalla difesa, che supera anche le incertezze nell’attribuzione delle piastrelle indicate dalla difesa e riferite al teste di p.g., nel motivo 2.
 
Pertanto, la mancata valutazione del passaggio della testimonianza del teste Colombotto non è rilevante, avendo il giudice individuato un’altra fonte di prova, la deposizione della Conte, sul punto neanche esplicitamente contestata dalla difesa.
 
5. Alcuna rilevanza ha poi l’omessa valutazione, ritenuta dalla difesa, dei documenti che dimostrerebbero che i lavori sono stati completati da tale Ionut Stoleriu, il quale poi, incaricato dello sversamento in discarica dei rifiuti, avrebbe carpito la buona fede dell’Armand.
 
Va rilevato infatti che tale ricostruzione alternativa non determinerebbe l’assenza di responsabilità per la contravvenzione contestata in quanto gli imprenditori rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti o dei preposti che abbiano posto in essere la condotta di abbandono (cfr. Cass. Sez. 3, n. 40530 del 11/06/2014, Rv. 261383, Mangone e altro).
 
6. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché si chiede alla Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio sulla attendibilità della testimone laddove la valutazione della credibilità del teste rappresenta una questione di fatto che, come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia incorso in manifeste contraddizioni.
 
Contraddizioni manifeste che non si rinvengono perché il passaggio della motivazione riporta in realtà un obbligo, di legge per gli imprenditori quanto allo smaltimento dei rifiuti.
 
7. Il quarto motivo, indicato al punto 3 del ricorso, nel quale la difesa afferma l’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato, da pagina 12, è del tutto inammissibile perché è tutto formulato solo con deduzioni di fatto prive di ogni riferimento alla motivazione della sentenza; dunque, è anche assente il requisito della specificità estrinseca.
 
8. Il quinto motivo sulla quantificazione della pena è inammissibile.
 
8.1. Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena è soggetto da un lato all’obbligo di motivazione e dall’altro all’uso di precisi parametri di riferimento (art. 133 cod. pen.), di natura sia oggettiva, perché ancorati alla gravità del reato, che soggettiva, relativi alla capacità a delinquere del reo. Per le pene pecuniarie, ulteriori parametri di valutazione sono stabiliti nell’art. 133 bis cod. pen. Ciò affinché si giunga ad una pena, in ragione del parametro costituzionale, fortemente individualizzata in rapporto con le caratteristiche personali dei soggetti destinatari (C. cost. n. 50 del 1980) e all’obiettivo della rieducazione del condannato (C. cost. n. 183 del 2011).
 
L’obbligo di motivazione è previsto dall’art. 132 cod. pen. ed impone al giudice di indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale.
 
Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione il giudice di merito che enunci, anche sinteticamente, la valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’articolo 133 cod. pen.; non è necessaria un’analitica esposizione dei criteri adottati, pur non potendosi far ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla entità del fatto e alla personalità dell’imputato (Cass., Sez. 6, 18/11/1999 – 9/03/2000, n. 2925).
 
Però, il dovere per il giudice di una specifica motivazione è stato ancorato allo scostamento dal minimo edittale. È stato ritenuto che l’uso del potere discrezionale del giudice, nella graduazione della pena, è insindacabile nei casi in cui la pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, essendo sufficiente in tali casi richiamare criteri di adeguatezza, congruità, non eccessività, di equità e simili.
 
Ciò dimostra che il giudice ha considerato, sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 4, n. 46412 del
05/11/2015 rv. 265283, Scaramozzino: In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.).
 
Di recente, la sentenza della sez. 3 della Corte di Cassazione n. 38251 del 2016 (Rv. 267949, Rignanese e altro) ha affermato che nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena.
 
8.2. Orbene, nel caso in esame, il giudice si è tenuto ben al di sotto detta media edittale ed ha correttamente motivato ta determinazione detta pena, oltre che per la natura non pericolosa dei rifiuti, per ta massa di rifiuti, di dimensioni non eccessive. Ha dunque adoperato il criterio della gravità del reato per la determinazione detta pena.
 
La difesa in realtà pone una censura inammissibile perché mira ad una nuova valutazione della congruità della pena: inammissibile perché net giudizio di cassazione può valutarsi solo se la determinazione della pena non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Rv. 259142).
 
9. È invece fondato il quinto motivo sulla mancanza di motivazione sulla concessione detta sospensione condizionale della pena.
 
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, quando l’imputato, nel processo di primo grado, ne faccia richiesta in sede di conclusioni (come risulta sia effettivamente accaduto nel caso di specie, nel quale il difensore ha chiesto l’applicazione dei benefici di legge), il giudice ha comunque il dovere di spiegare le ragioni per le quali ritiene di non concedere il beneficio delta sospensione condizionate della pena (cfr. Cass. Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012, Giovanrosa, Rv. 253057), a meno che il beneficio non sia concedibile per mancanza dei presupposti di fatto e di diritto (Cass. Sez. 5, n. 30410 del 26/05/2011, Albanito, Rv. 250583; Cass. Sez. 6, n. 20383 del 21/04/2009, Bombai, Rv. 243841, con richiamo, in motivazione, ad ulteriori precedenti).
 
Nel caso in esame il Tribunale ha omesso di pronunciarsi del tutto sulla richiesta dell’imputato e poiché non risultano, né dalla lettura della sentenza, né dal certificato penale, fatti astrattamente ostativi alla concessione del beneficio, la sentenza deve essere annullata limitatamente alla omessa valutazione della richiesta della sua concessione con rinvio al Tribunale per nuovo giudizio sul punto.
 
La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare un giudizio, necessariamente anche di fatto, circa la concedibilità o meno all’imputato del beneficio richiesto.
Ai sensi dell’art. 624 comma 2 cod. proc. pen. va dichiarata irrevocabile la sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità del ricorrente.
 
P.Q.M.
 
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Aosta.
 
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e irrevocabile la sentenza impugnata quanto all’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624 comma 2 cod. proc. pen..
 
Così deciso il 11/01/2018.
 

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