Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Inquinamento atmosferico Numero: 16679 | Data di udienza: 22 Novembre 2017

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di lavorazione di materiale lapideo – Immissione di materiali in atmosfera – Assenza di autorizzazione amministrativa – Atteggiamento psicologico dell’agente – Ipotesi di colpa qualificata – Flagranza del reato permanente – Momento della cessazione della permanenza – Art. 279 dlgs n. 152/2006 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Aprile 2018
Numero: 16679
Data di udienza: 22 Novembre 2017
Presidente: DI NICOLA
Estensore: GENTILI


Premassima

* INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di lavorazione di materiale lapideo – Immissione di materiali in atmosfera – Assenza di autorizzazione amministrativa – Atteggiamento psicologico dell’agente – Ipotesi di colpa qualificata – Flagranza del reato permanente – Momento della cessazione della permanenza – Art. 279 dlgs n. 152/2006 – Giurisprudenza.



Massima

 

 

 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/04/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.16679
 
 
INQUINAMENTO ATMOSFERICO – Attività di lavorazione di materiale lapideo – Immissione di materiali in atmosfera – Assenza di autorizzazione amministrativa – Atteggiamento psicologico dell’agente – Ipotesi di colpa qualificata – Flagranza del reato permanente – Momento della cessazione della permanenza – Art. 279 dlgs n. 152/2006.
 
Si configura il reato di cui all’art. 279 del dlgs n. 152 del 2006, per avere esercitato la attività di lavorazione di materiale lapideo, senza avere la autorizzazione alla immissione di materiali in atmosfera. Considerato che il reato contestato è una contravvenzione, punibile pertanto ove l’atteggiamento psicologico dell’agente sia caratterizzato anche dalla sola colpa e non anche, necessariamente, dal dolo, non vi è dubbio che integri gli estremi, quanto meno, dell’atteggiamento colposo, costituendo anzi un’ipotesi di colpa qualificata, il fatto di avere intrapreso un’attività imprenditoriale nella consapevolezza che essa, per essere legittimamente svolta presuppone, in forza di un preesistente atto normativo, l’avvenuto conseguimento, nella specie invece non ottenuto, della prescritta autorizzazione amministrativa. E’, infatti, principio consolidato che la flagranza del reato permanente cessa solamente con la definitiva interruzione, sia essa spontanea ovvero solo volontaria od anche necessitata dalla adozione di atti pubblici volti ad impedirne la prosecuzione, della attività illecita.
  
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza n. 13/17 – TRIBUNALE DI FROSINONE – 20/01/2017) Pres. DI NICOLA, Rel. GENTILI, Ric.  Brocco

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/04/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.16679

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/04/2018 (Ud. 22/11/2017), Sentenza n.16679
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da BROCCO Guglielmo, nata a Veroli (Fr) 
 
avverso la sentenza n. 13/17 del Tribunale di Frosinone del 20 gennaio 2017;
 
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
 
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
 
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro ANGELILLIS, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
Il Tribunale di Frosinone, con sentenza del 20 gennaio 2017, ha dichiarato la penale responsabilità di Brocco Guglielmo e lo ha condannato pertanto alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 279 del dlgs n. 152 del 2006, per avere esercitato la attività di lavorazione di materiale lapideo, senza avere la autorizzazione alla imissione di materiali in atmosfera.
 
Ha interposto ricorso in appello il prevenuto deducendo la non rilevanza penale del fatto in quanto il Brocco aveva inoltrato alla Provincia di Frosinone richiesta di autorizzazione per l’inizio della attività in questione in data 14 giugno 2010.
 
In subordine il ricorrente ha evidenziato il fatto che la contravvenzione a lui cointestata già doveva intendersi prescritta al momento della pronunzia della sentenza impugnata.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Deve preliminarmente disporsi la conversione della impugnazione proposta dal difensore del Brocco, dal medesimo introdotta come ricorso in appello, in ricorso per cassazione.
 
Osserva, infatti, il Collegio che con la sentenza impugnata il Tribunale di Frosinone, dichiarata la penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato a lui contestato lo ‘ha condannato alla pena di euro 400,00 di ammenda; ai sensi, pertanto, dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. la sentenza in questione, con la quale è stata irrogata esclusivamente la pena dell’ammenda, non è suscettibile di appello.
 
Tuttavia, in ossequio al principio del favor impugnationis, il ricorso proposto avverso sentenza non appellabile, una volta verificata la voluntas impugnandi del ricorrente, deve essere convertito in ricorso per cassazione, salvo comunque il controllo in ordine alla sua ammissibilità in ragione della sussistenza nell’atto in questione dei requisiti di forma e di sostanza che deve avere l’atto introduttivo del giudizio per essere considerato un valido ricorso per cassazione e salva la capacità processuale speciale di chi lo abbia sottoscritto.
 
Fatta questa premessa, rileva la Corte che il ricorso è inammissibile. 
 
Con esso, infatti, la difesa del Brocco ha articolato due motivi di impugnazione; con il primo di essi è stata richiesta la "assoluzione (del ricorrente) perché il fatto non costituisce reato"; tale richiesta, che, una volta operata la conversione dell’atto da ricorso in appello a ricorso per cassazione, può essere considerata volta ad introdurre una censura per vizio di motivazione della sentenza impugnata ovvero di violazione di legge nella
qualificazione giuridica del fatto accertato, è palesemente infondata.
 
Il ricorrente, infatti, parrebbe aver introdotto, quale elemento posto a sostegno della assenza in capo a sé medesimo del necessario elemento soggettivo del reato contestato, il fatto che egli avesse inoltrato, in data 14 giugno 2010, una domanda, indirizzata alla Amministrazione provinciale di Frosinone, volta ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento della attività di cui al capo di imputazione.
 
Al riguardo è sufficiente osservare che, essendo pacifico il dato che a questa richiesta la Amministrazione in indirizzo non aveva ancora, al momento della verifica da cui è scaturita l’elevazione della contestazione di reato a carico del Brocco, dato alcun seguito (e dovendosi, per altro, escludere, atteso il contenuto discrezionale del provvedimento richiesto, il quale postula l’avvenuto positivo esperimento, quanto meno, di una serie di verifiche di idoneità tecnica riferite alla posizione dell’istante, che ci si trovi di fronte ad ipotesi in cui il silenzio della amministrazione in ordine ad una richiesta di autorizzazione possa valere quale tacito accoglimento della richiesta), è proprio il fatto che il Brocco avesse formulato la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della attività di lavorazione lapidea, comportante la immissione in atmosfera di pulviscolo ed altri materiali inquinanti, che evidenzia la consapevolezza da parte del medesimo della necessità, prima di intraprendere l’attività in questione, di munirsi di apposita autorizzazione amministrativa.
 
Considerato che il reato contestato è una contravvenzione, punibile pertanto ove l’atteggiamento psicologico dell’agente sia caratterizzato anche dalla sola colpa e non anche, necessariamente, dal dolo, non vi è dubbio che integri gli estremi, quanto meno, dell’atteggiamento colposo, costituendo anzi un’ipotesi di colpa qualificata, il fatto di avere intrapreso un’attività imprenditoriale nella consapevolezza che essa, per essere legittimamente svolta presuppone, in forza di un preesistente atto normativo, l’avvenuto conseguimento, nella specie invece non ottenuto, della prescritta autorizzazione amministrativa. 
 
Quanto al secondo motivo di impugnazione, riferito alla già maturata prescrizione del reato contestato al momento della pronunzia della sentenza del Tribunale ciociaro, osserva la Corte che, premessa la indiscussa natura di reato permanente dell’illecito contestato al Brocco (a tale proposito, nel senso sopra esposto, cfr.: Corte di cassazione, Sezione III penale, 23 gennaio 2015, n. 3206; idem Sezione III penale, 28 marzo 2008, n. 13225), sarebbe stato onere del prevenuto – in assenza di atti autoritativi in forza dei quali l’attività della impresa del Brocco sia stata necessariamente sospesa ovvero di atti autorizzativi che, a decorrere dalla loro emanazione, abbiano escluso la natura illecita della attività stessa – dare dimostrazione della intervenuta volontaria cessazione della permanenza del reato in questione.
 
E’, infatti, principio consolidato che la flagranza del reato permanente cessa solamente con la definitiva interruzione, sia essa spontanea ovvero solo volontaria od anche necessitata dalla adozione di atti pubblici volti ad impedirne la prosecuzione, della attività illecita.
 
La circostanza che di tale definitiva interruzione il ricorrente non abbia fornito prova alcuna in sede di merito, né, per vero, ne abbia allegato la sussistenza anche in questa sede di legittimità, comporta la inammissibilità per genericità del relativo motivo di impugnazione.
 
Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, dichiarato inammissibile il ricorso da lui presentato e visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del processo e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
PQM
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000.00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2017
 
 
 
 
 

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