Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Agricoltura e zootecnia, Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 20154 | Data di udienza: 13 Aprile 2016

RIFIUTI – AGRICOLTURA – Produzione del “compost” – Sostanze pericolose presenti nel “compost” – Tracciabilità dei fertilizzanti e disciplina applicabile – Attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione – Artt. 181 e ss. e 208 d. lgs. n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi – Cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. – Preclusione – Art. 616 cod. proc. pen..


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2016
Numero: 20154
Data di udienza: 13 Aprile 2016
Presidente: Ramacci
Estensore: Mengoni


Premassima

RIFIUTI – AGRICOLTURA – Produzione del “compost” – Sostanze pericolose presenti nel “compost” – Tracciabilità dei fertilizzanti e disciplina applicabile – Attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione – Artt. 181 e ss. e 208 d. lgs. n. 152/2006DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi – Cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. – Preclusione – Art. 616 cod. proc. pen..



Massima

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2016 (Ud. 13/04/2016) Sentenza n.20154



RIFIUTI – AGRICOLTURA – Produzione del “compost” – Sostanze pericolose presenti nel “compost” – Tracciabilità dei fertilizzanti e disciplina applicabile – Attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione – Artt. 181 e ss. e 208 d. lgs. n. 152/2006.
 
Nella produzione del “compost” di qualità sia superata la soglia d’accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio, ovvero siano presenti nel “compost” sostanze pericolose non previste nemmeno nell’elencazione delle delibere regionali in materia, si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in difetto dell’autorizzazione prevista dall’art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato d. lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal d. lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (Cass., Sez. 3, n. 10709 del 28/1/2009, Tenzon; Sez. 3, 27079 del 21/6/2007, Ugolini).

 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Ricorso per cassazione – Inammissibilità per manifesta infondatezza dei motivi – Cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen. – Preclusione – Art. 616 cod. proc. pen..
 
L’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità.
 

(conferma sentenza del 6/7/2012 del Tribunale di Arezzo) Pres. RAMACCI, Rel. MENGONI, Ric. Amato
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2016 (Ud. 13/04/2016) Sentenza n.20154

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/05/2016 (Ud. 13/04/2016) Sentenza n.20154
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da Amato Isabella, nata ad Arezzo il 22/6/1971
avverso la sentenza del 6/7/2012 del Tribunale di Arezzo; 
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
udite le richieste del PubblicoMinistero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito il difensore del ricorrente, Avv. Gianluca Rossi in sostituzione dell’Avv. Loris Fabbri, che ha conclusochiedendol’accoglimento del ricorso
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 6/7/2012, il Tribunale di Arezzo dichiarava Isabella Amato responsabiledella contravvenzionedi cui agli artt. 81 cpv. cod. pen., 256, comma 1, d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e la condannava alla pena di 5.000 euro di ammenda; alla stessa, quale legale rappresentante della “Green Planet s.r.l.”, era contestato di aver effettuato attività di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi senza la prescritta autorizzazione.
 
2. Propone ricorso per cassazione la Amato, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi:
 
– mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Il Tribunale avrebbe affermato la responsabilità dell’Amato riconoscendo, a suo carico, una condotta colposa invero non provata; ancora, non sarebbe stato specificato neppure quale profilo di colpa sarebbe addebitabile alla ricorrente, sì da evidenziarsi la carenza e l’illogicità della motivazione sul punto, fondata – di fatto – su un giudizio di responsabilità oggettiva, legata al solo ruolo coperto dalla stessa in sede societaria;
– estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La contravvenzione ascritta alla ricorrente si sarebbe estinta alla data del 30/9/2013, sì da doversi pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. Osserva preliminarmente questa Corte che non costituisce oggetto di contestazione l’oggettivo verificarsi della condotta ascritta, quale l’aver la “Green Planet”ceduto – a titolo gratuito all’azienda agricola Papalini Monica – quantità di ammendanti compostati misti nei quali la quantità di fanghi di depurazione superava la soglia consentita del 35%; il dato riscontrato, infatti, era risultato pari al 64%. Ne risulta confermata, quindi, la violazione delle norme contestate; ed invero, per costante indirizzo di questa Corte, ove nella produzione del “compost” di qualità sia superata la soglia d’accettabilità dei rifiuti raccolti separatamente per il compostaggio, ovvero siano presenti nel “compost” sostanze pericolose non previste nemmeno nell’elencazione delle delibere regionali in materia, si configura il reato di smaltimento di rifiuti pericolosie non pericolosi in difetto dell’autorizzazioneprevista dall’art. 208 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto è applicabile in tal caso la disciplina in materia di recupero dei rifiuti prevista dagli artt. 181 e ss. del citato d. lgs. e non quella in materia di fertilizzanti, prevista dal d. lgs. 29 aprile 2006, n. 217 (tra le altre, Sez. 3, n. 10709 del 28/1/2009, Tenzon, Rv. 243105; Sez. 3, 27079 del 21/6/2007, Ugolini, Rv. 237129).
 
4. Ciò premesso,il ricorso risulta manifestamente infondato.
 
Ed invero, il Tribunale di Arezzo ha rilevato – in modo oggettivo ed adeguato – che la condotta di cui trattasi era stata posta in essere in plurime occasioni, tanto da giustificare la contestazione della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen.; ancora, la sentenza ha sottolineato che la ricorrente, nella qualità citata, aveva disatteso anche le norme in tema di tracciabilità dei fertilizzanti, di cui al d. lgs. n. 217 del 2006. Sì da ravvisare un profilo quantomeno colposo in capo alla stessa, desumibile anche dalla rilevanza dello scostamento del dato riscontrato (si ribadisce, 65%) rispetto a quello massimo consentito (35%), tale da non permettere di riferirlo ad un errore scusabile; specie, peraltro, alla luce della carica ricoperta dalla Amato e degli obblighi – anche informativi e di controllo – che ad essa ineriscono. Un’attività di smaltimento di rifiuti non autorizzata, quindi, ripetutamente posta in essere con carattere di rilevanza e ascritta in modo corretto al legale rappresentante della società.
 
Una motivazione congrua e priva di qualsivoglia illogicità, dunque, alla quale la ricorrente contrappone una doglianza palesemente generica con cui – disattendendo tutto quanto precede, tamquam non esset – si limita ad affermare la mancanza di motivazione in punto di colpa.
 
5. Il gravame, pertanto, risulta inammissibile. Alla luce di ciò, non può dichiararsi l’intervenuta prescrizione del reato; ed invero, per costante indirizzo di questa Corte, l’inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (per tutte, Sez. 2, n. 28848 dell’8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).
 
In forza della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionalee rilevato che, nella fattispecie, non sussistonoelementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazionedella causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue,a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spesedel procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamentefissata in euro 1.500,00.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condannala ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
Così deciso in Roma,il 13 aprile 2016
 

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