Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 21383 |
Data di udienza: 15 Marzo 2019
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione accessorio alla condanna penale per reati edilizi – Riesame in sede esecutiva – Pendenza di un procedimento amministrativo – Sospensione o revoca – Presupposti – Bilanciamento di interessi – Fattispecie – Art. 31 d.P.R. 380/2001 – Reati urbanistici – Ordine di demolizione e istanza di condono o di sanatoria – Passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Riesame in sede esecutiva – Poteri e verifiche del giudice dell’esecuzione.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Maggio 2019
Numero: 21383
Data di udienza: 15 Marzo 2019
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: GALTERIO
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione accessorio alla condanna penale per reati edilizi – Riesame in sede esecutiva – Pendenza di un procedimento amministrativo – Sospensione o revoca – Presupposti – Bilanciamento di interessi – Fattispecie – Art. 31 d.P.R. 380/2001 – Reati urbanistici – Ordine di demolizione e istanza di condono o di sanatoria – Passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Riesame in sede esecutiva – Poteri e verifiche del giudice dell’esecuzione.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/05/2019 (Ud. 15/03/2019), Sentenza n.21383
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di demolizione accessorio alla condanna penale per reati edilizi – Riesame in sede esecutiva – Pendenza di un procedimento amministrativo – Sospensione o revoca – Presupposti – Bilanciamento di interessi – Fattispecie – Art. 31 d.P.R. 380/2001.
L’ordine di demolizione accessorio alla condanna penale per reati edilizi, insuscettibile di passare in giudicato, è riesaminabile in sede esecutiva ove può essere revocato in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l’abbattimento del manufatto oppure può essere sospeso quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale. Mentre la revoca, (che si fonda sul sopravvenire di legittimi provvedimenti amministrativi che siano assolutamente incompatibili con l’ordine stesso o per aver conferito all’immobile altra destinazione o per essersi proceduto alla regolarizzazione postuma di opere che, pur non conformi alle norme urbanistico – edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano divenute solo successivamente), nel caso di specie, non è configurabile in difetto di provvedimenti incompatibili con l’ordine di demolizione impartito ai ricorrenti, la pendenza di un procedimento amministrativo per il conseguimento di un titolo concessorio in sanatoria non è invece di ostacolo, in astratto, ad un provvedimento di sospensione, dovendosi tuttavia a tal fine contemperare due interessi, tra loro configgenti, ed entrambi meritevoli di protezione: quello pubblico alla tutela del territorio con la rapida riparazione del bene violato e quello del privato ad evitare un danno irreparabile in presenza di una situazione giuridica che potrebbe evolversi a suo favore. Fattispecie: abuso edilizio consistito nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione della Soprintendenza su un’area soggetta a vincolo paesaggistico con contestuale violazione della normativa per le costruzioni in cemento armato ed in zona sismica.
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati urbanistici – Ordine di demolizione – Istanza di condono o di sanatoria – Passaggio in giudicato della sentenza di condanna – Richiesta di revoca o sospensione – Riesame in sede esecutiva – Poteri e verifiche del giudice dell’esecuzione.
In materia di reati urbanistici, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di opere accertate come abusive, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) a verificare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
(dich. inammissibile il ricorso avverso ordinanza in data 5.11.2018 – TRIBUNALE DI NAPOLI) Pres. ANDREAZZA, Rel. GALTERIO, Ric. Chianese
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/05/2019 (Ud. 15/03/2019), Sentenza n.21383
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 16/05/2019 (Ud. 15/03/2019), Sentenza n.21383
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CHIANESE ALBERTO, nato a Napoli;
avverso la ordinanza in data 5.11.2018 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 5.11.2018 il Tribunale di Napoli, adito in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza, proposta da Alberto Chianese, di revoca o sospensione dell’ingiunzione di demolizione disposta dalla Procura della Repubblica in relazione alla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Pretore di Napoli in data 20.1.1993 e diventata irrevocabile il 12.4.1994 per abuso edilizio consistito nella realizzazione, in assenza di permesso di costruire e di autorizzazione della Soprintendenza, di un immobile della superficie di 280 mq. composto di un unico piano su un’area soggetta a vincolo paesaggistico con contestuale violazione della normativa per le costruzioni in cemento armato ed in zona sismica.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 31 d.P.R. 380/2001 e al vizio motivazionale, che il parere di congruità espresso dall’Ufficio Tecnico del Comune in relazione alle due istanze di condono presentate dal ricorrente unitamente all’adesione da parte di costui alla procedura semplificata che aveva perciò adottato ogni possibile iniziativa in suo potere, si pone in stridente contrasto con l’ordine demolitorio, tanto più che nessun accertamento era stato eseguito dal G.E. nell’esercizio dei suoi poteri istruttori in ordine all’avveramento della duplice condizione cui era stato subordinato il parere di congruità, ovverosia che l’Ente preposto alla tutela del vincolo avesse espresso il proprio parere e che fossero state demolite le opere esterne non coperte dalla domanda di sanatoria. Sostiene altresì che nessun ostacolo poteva derivare dalla duplicazione della domanda di condono, riconducibile a ragioni di vario genere e comunque non in contrasto con la vigente normativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non può ritenersi ammissibile sviluppandosi in doglianze astratte che non si correlano con le puntuali argomentazioni spese dal G.E. nel rigettare l’istanza di sospensione o di revoca dell’ingiunzione di demolizione svolta dal condannato.
Occorre al riguardo premettere che l’ordine di demolizione accessorio alla condanna penale per reati edilizi, insuscettibile di passare in giudicato, è riesaminabile in sede esecutiva ove può essere revocato in presenza di determinazioni della autorità o giurisdizione amministrativa incompatibili con l’abbattimento del manufatto oppure può essere sospeso quando sia ragionevolmente prevedibile, in base a elementi concreti, che un tale provvedimento sarà adottato in breve arco temporale.
Mentre la revoca che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte si fonda sul sopravvenire di legittimi provvedimenti amministrativi che siano assolutamente incompatibili con l’ordine stesso o per aver conferito all’immobile altra destinazione o per essersi proceduto alla regolarizzazione postuma di opere che, pur non conformi alle norme urbanistico – edilizie ed alle previsioni degli strumenti di pianificazione al momento in cui vennero eseguite, lo siano divenute solo successivamente (Sez. 3, n. 30016 del 14/07/2011 – dep. 27/07/2011, D’Urso, Rv. 251023; Sez. 3, n. 14329 del 10/01/2008 – dep. 07/04/2008, Iacono Ciulla, Rv. 239708), non è configurabile nel caso di specie in difetto di provvedimenti incompatibili con l’ordine di demolizione impartito ai ricorrenti, la pendenza di un procedimento amministrativo per il conseguimento di un titolo concessorio in sanatoria non è invece di ostacolo, in astratto, ad un provvedimento di sospensione, dovendosi tuttavia a tal fine contemperare due interessi, tra loro configgenti, ed entrambi meritevoli di protezione: quello pubblico alla tutela del territorio con la rapida riparazione del bene violato e quello del privato ad evitare un danno irreparabile in presenza di una situazione giuridica che potrebbe evolversi a suo favore. Sulla composizione di tale contrasto si innesta l’univoco orientamento di questa Corte, secondo il quale i giudice dell’esecuzione è chiamato a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso. Come infatti ripetutamente affermato, in presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione di opere accertate come abusive, è tenuto ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) a verificare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007 – deo. 23/10/2007, Di Somma, Rv. 237816; Sez. 3, n.47263 del 25/9/2014 — de. 17/11/2014, Rv. 261212).
Facendo buon governo di tali principi il Tribunale partenopeo ha evidenziato, con motivazione coerente alle emergenze istruttorie ed immune da vizi logico-giuridici, la sussistenza di una molteplicità di circostanze ostative alla definizione in termini positivi e comunque in tempi rapidi della procedura di condono, quali l’assoggettamento dell’area su cui insiste il manufatto a vincolo paesaggistico senza che risultino essere stati acquisiti i pareri degli enti preposti, l’ampliamento dell’immobile con ulteriori opere abusive, neppure fatte oggetto di istanza di condono, in relazione alle quali era intervenuta un’altra successiva condanna giudiziale seguita da ingiunzione di demolizione nel 2015, nonché l’ampliamento dei limiti di cubatura previsti dalla I. 724/94, non eludibile con il frazionamento del condono, ovverosia con la presentazione di due distinte domande una da parte del Chianese e l’altra dalla moglie, in relazione ad un unico immobile facente capo ad un unico soggetto, ovverosia allo stesso ricorrente (Sez. 3, n. 12353 del 02/10/2013 – dep. 17/03/2014, Cantiello, Rv. 25929201). Con tutte tali peculiari circostanze il ricorrente omette ogni confronto, limitandosi a valorizzare un non meglio specificato parere di congruità di cui il provvedimento impugnato non contiene menzione e a lamentare il mancato esercizio dei poteri istruttori in capo al G.E. che risulta aver, invece, richiesto al responsabile dell’ufficio comunale preposto i necessari chiarimenti in ordine alla pratica del condono dal quale sono emerse tutte le problematiche ivi evidenziate, sulle quali si fonda il giudizio prognostico negativo in ordine al suo esito, neanch’esso confutato dalla difesa.
Segue all’esito del ricorso la condanna del ricorrente a norma dell’art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma d € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15.3.2019