Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Rifiuti Numero: 25028 | Data di udienza: 18 Febbraio 2016

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Nozione e rilevanza del caso fortuito e della forza maggiore – Eccezionalità e imprevedibilità del fattore estrinseco – Art. 256, c.2, d.Lgs. n.152/2006 – Deposito incontrollato di rifiuti – Sanse umide derivanti dal processo di molitura – Percolazione della parte liquida – Mancanza di protezioni – Esistenza della autorizzazione allo spandimento – Ininfluenza – Raggruppamento di rifiuti – Nozione di deposito controllato o temporaneo – Condizioni quantitative, qualitative e temporali – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità originaria del ricorso – Effetti – Causa di estinzione del reato – Preclusione.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Giugno 2016
Numero: 25028
Data di udienza: 18 Febbraio 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Liberati


Premassima

CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Nozione e rilevanza del caso fortuito e della forza maggiore – Eccezionalità e imprevedibilità del fattore estrinseco – Art. 256, c.2, d.Lgs. n.152/2006 – Deposito incontrollato di rifiuti – Sanse umide derivanti dal processo di molitura – Percolazione della parte liquida – Mancanza di protezioni – Esistenza della autorizzazione allo spandimento – Ininfluenza – Raggruppamento di rifiuti – Nozione di deposito controllato o temporaneo – Condizioni quantitative, qualitative e temporali – Giurisprudenza – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità originaria del ricorso – Effetti – Causa di estinzione del reato – Preclusione.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2016 (Ud. 18/02/2016) Sentenza n.25028



CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Nozione e rilevanza del caso fortuito e della forza maggiore – Eccezionalità e imprevedibilità del fattore estrinseco – Art. 256, c.2, d.Lgs. n.152/2006.
 
 
Fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del fattore estrinseco e la imprevedibilità dello stesso, e tali caratteri non sono affatto ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge, anche se particolarmente abbondanti o copiose: tali fenomeni, anche se inconsueti, possono e devono essere previsti, con la conseguenza che il titolare di una attività imprenditoriale, che si svolga in aperta campagna e richieda il trasporto di scarti di produzione (quali le sanse da molitura), deve adottare le cautele e gli accorgimenti necessari o per eseguire i trasporti anche in presenza di forti precipitazioni, o per realizzare un lecito deposito temporaneo di tali rifiuti (qualora le condizioni dei terreni non consentano lo spandimento delle sanse perché troppo saturi d’acqua), che sia conforme alle prescrizioni generali ed alle condizioni e quantità dei rifiuti.


RIFIUTI – Deposito incontrollato di rifiuti – Sanse umide derivanti dal processo di molitura – Percolazione della parte liquida – Mancanza di protezioni – Esistenza della autorizzazione allo spandimento – Ininfluenza.
 
Sussiste un deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, anche nei casi in cui vi sia l’omessa adozione delle cautele necessarie ad evitare lo spargimento sul terreno (nella specie, di sanse umide derivanti dal processo di molitura) in mancanza di protezioni atte ad evitare la percolazione della parte liquida, ravvisando di conseguenza uno stoccaggio di materiali abusivamente ammassati, compiuto con modalità inidonee rispetto alla qualità e quantità dei rifiuti, tale da considerarlo deposito incontrollato. Sicché, è irrilevante l’esistenza della autorizzazione allo spandimento delle sanse su altro fondo affermando la natura temporanea di tale deposito, in quanto prodromico e strumentale al successivo spandimento delle sanse.


RIFIUTI – Raggruppamento di rifiuti – Nozione di deposito controllato o temporaneo – Condizioni quantitative, qualitative e temporali – Giurisprudenza. 
 
Per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, ma solo quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Spinelli; Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Inammissibilità originaria del ricorso – Effetti – Causa di estinzione del reato – Preclusione.
 
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché essa impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l’apprezzamento dì una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalera). 
 

(dich. l’inammissibilità del ricorso avverso sentenza del 25/6/2013 del Tribunale di Cagliari) Pres. AMORESANO, Rel. LIBERATI, Ric. Vivarelli
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2016 (Ud. 18/02/2016) Sentenza n.25028

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/06/2016 (Ud. 18/02/2016) Sentenza n.25028
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
– sul ricorso proposto da Vivarelli Roberto, nato a Iglesias il 25/5/1961
– avverso la sentenza del 25/6/2013 del Tribunale di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
– udito u Pubblico Ministero: in persone del Sostituto Procuratore generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 25 giugno 2013 il Tribunale di Cagliari, in esito a giudizio abbreviato, ha condannato Roberto Vivarelli alla pena di euro 5.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.Lgs. 152/2006 (perché, quale titolare di un frantoio oleario, depositava in mode incontrollato le sanse umide derivanti dal processo produttivo, stoccandole sul terreno naturale permeabile, senza alcuna protezione, e su un carrello agricolo a doppia sponda, privo di adeguato sistema di impermeabilizzazione e perimetrazione, che ne impedisse lo sversamento).
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’imputato mediante il suo difensore di fiducia, che lo ha affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 
 
2.1. Con il primo motivo ha lamentato violazione dell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, per non essere ravvisabile un deposito incontrollato o l’abbandono di rifiuti, evidenziando che la S.r.l. Valle dei Lecci, amministrata dal ricorrente, era stata autorizzata ad effettuare lo spandimento delle sanse in agro dì Villamassargia e che, per difficoltà a trasportarle in tale località, a causa del maltempo, le stesse erano state accumulate nell’area circostante il frantoio, allo scopo di trasportale e spanderle nel terreno autorizzato non appena le condizioni del tempo lo avessero consentito, con la conseguente insussistenza della realizzazione di un deposito incontrollato o dell’abbandono dì rifiuti ravvisato dal Tribunale.
 
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge penale con riferimento all’art. 45 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, non essendo stato adeguatamente considerato che l’accumulo delle sanse nell’area circostante il frantoio era dipesa da eventi eccezionali ed imprevedibili, essendo comunque vietato lo spandimento delle sanse su terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso è inammissibile.
 
1. Con il primo motivo è stata prospettata violazione dell’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, denunciando l’erroneità della affermazione delle avvenuta realizzazione dì un deposito incontrollato di rifiuti; sulla base dei rilievo che la società amministrata dal ricorrente era stata autorizzata ad effettuare lo spandimento delle sanse in altro fondo e che, nella specie, quelle provenienti dalla molitura delle olive erano state provvisoriamente accumulate nell’area circostante il frantoio, in quanto vi erano difficoltà a trasportarle, in attesa del loro trasferimento e spandimento nel terreno non appena le condizioni del tempo lo avessero consentito, sicché non avrebbe potuto essere ravvisata la realizzazione di un deposito incontrollato o un abbandono di rifiuti, bensì un deposito prelirninare, realizzato in vista di successive operazioni di smaltimento.
 
Mediante tali deduzioni il ricorrente tende, però, in realtà, a conseguire una rivisitazione degli accertamenti in punto di fatto compiuti dal giudice del merito, non ammissibili nel giudizio di legittimità se disgiunti da censure in ordine alla completezza, logicità e coerenza della motivazione, nella specie non formulate.
 
Nel caso concreto, il Tribunale di Cagliari ha dato analiticamente conto degli esiti del sopralluogo compiuto dalla polizia giudiziaria presso il frantoio oleario della società amministrata dal ricorrente, da cui era emerso che le sanse provenienti dalla molitura delle olive venivano convogliate con un nastro trasportatore direttamente su un carrello agricolo a doppia sponda, privo di tenuta stagna e non in grado di assicurare una protezione adeguata; anche la platea su cui il carrello era stato posto non era isolata, essendo priva di cordonatura, sicché essa permetteva la fuoriuscita dei liquami e dei residui delle sanse sul terreno; nella medesima area vi erano anche due cassoni in lamiera in cui erano state poste le sanse, la cui parte liquida, non essendo i cassoni a tenuta stagna, fuoriusciva all’esterno verso il terreno; oltre a tali cassoni vi erano anche 11 recipienti in plastica, che contenevano circa un metro cubo di materiale ed erano privi di copertura, dai quali la sansa strabordava all’esterno, e tre cumuli di sansa poggiati direttamente sul terreno, senza alcuna precauzione, in violazione delle disposizioni che prevedono che per lo stoccaggio di tali materiali occorre predisporre una platea impermeabilizzata con dei cordoli di cemento, onde evitare che diventino delle vasche di stoccaggio e che le sanse possano venire a contatto con il terreno, come avvenuto nel caso di specie, essendo stato accertato che nel piazzale attorno al capannone del frantoio vi erano tre distinti cumuli dì sanse appoggiate al terreno, di cui uno più risalente e gli altri più recenti, per un totale di circa 15 metri cubi.
 
Sulla base di tale ricostruzione dello stato dei luoghi, il Tribunale ha ritenuto sussistente un deposito incontrollato di rifiuti, sanzionato penalmente dall’art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006, per l’omessa adozione delle cautele necessarie ad evitare lo spargimento di sanse umide derivanti dal processo di molitura sul terreno, in mancanza di protezioni per evitare la percolazione della parte liquida, ravvisando di conseguenza uno stoccaggio di materiali abusivamente ammassati, compiuto con modalità inidonee rispetto alla qualità e quantità dei rifiuti, tale da considerarlo deposito incontrollato.
 
Il ricorrente, evidenziando l’esistenza della autorizzazione allo spandimento delle sanse su altro fondo, ha affermato la natura temporanea di tale deposito, in quanto prodromico e strumentale al successivo spandimento delle sanse, e dunque la sua liceità, omettendo di considerare le circostanze di fatto evidenziate nella motivazione della sentenza impugnata, sulla base delle quali sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per poter considerare il deposito in questione controllato o temporaneo, a cagione delle modalità di conservazione delle sanse e dei loro quantitativi: tale motivazione risulta corretta sul piano del diritto, in quanto per deposito controllato o temporaneo si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, ma solo quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel d.lgs. n. 152 del 2006 (cfr. Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Spinelli, Rv. 265970; Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014, Rodolfi, Rv. 260384), e non è sindacabile nel giudizio di legittimità in punto di fatto, quanto al rispetto delle condizioni di fatto per poter considerare il deposito come controllato o temporaneo, come invece tende a fare il ricorrente con la sua censura, che dunque risulta inammissibile.
 
2. Mediante il secondo motivo il ricorrente ha denunciato violazione dell’art. 45 cod. pen. e vizio di motivazione, per l’omessa considerazione della riconducibilità dell’accumulo delle sanse provenienti dal processo di molitura ad un caso di forza maggiore, consistente nelle copiose piogge verificatesi nei giorni immediatamente precedenti il sopralluogo compiuto dalla polizia giudiziaria.
 
Va dunque ricordato che fondamento del caso fortuito e della forza maggiore sono la eccezionalità del fattore estrinseco e la imprevedibilità dello stesso, e tali caratteri non sono affatto ravvisabili nel verificarsi di temporali o di piogge, anche se particolarmente abbondanti o copiose: tali fenomeni, anche se inconsueti, possono e devono essere previsti, con la conseguenza che il titolare di una attività imprenditoriale, che sì svolga in aperta campagna e richieda il trasporto di scarti di produzione (quali le sanse da molitura), deve adottare le cautele e gli accorgimenti necessari o per eseguire i trasporti anche in presenza dì forti precipitazioni, o per realizzare un lecito deposito temporaneo di tali rifiuti (qualora le condizioni dei terreni non consentano lo spandimento delle sanse perché troppo saturi d’acqua), che sia conforme alle prescrizioni generali ed alle condizioni e quantità dei rifiuti.
 
Ai riguardo il Tribunale ha comunque dato atto della mancate dimostrazione sia della impossibilità di eseguire il trasporto delle sanse, esclusa da alcuni dei testi, tanto che l’imputato, poche ore dopo il sopralluogo, aveva fatto sgomberare le aree del frantoio nelle quali erano stati depositati ì residui della attività dì molitura, sia della impossibilità di adottare misure idonee ad evitare che le sanse fossero depositate sul terreno naturale permeabile in assenza di protezioni, o su un carrello agricolo privo di sistemi di impermeabilizzazione.
 
Ne consegue la manifesta infondatezza della censura, non sussistendo né la violazione dell’art. 45 cod. pen. denunciata né i: vizio di motivazione prospettato.
 
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, stante la proposizione dì censure non consentite mediante il primo motivo e la manifesta infondatezza del secondo.
 
L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza impugnata, giacché essa impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale innanzi al giudice di legittimità e preclude l’apprezzamento dì una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalera, Rv. 261616). 
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 18/2/2016
 
 
 
 

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