Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale, Inquinamento acustico Numero: 38516 | Data di udienza: 23 Giugno 2016

INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore (discoteca) – Decreto di sequestro preventivo – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Pericolo “concreto” – Configurabilità dell’llecito amministrativo e del reato penale – Art. 10, c.2, L. 447/1995 – Art. 659, cod. pen. – Giurisprudenza – Verifiche del Tribunale del riesame – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione di “violazione di legge” nel giudizio di legittimità – Art. 125 cod. proc. pen. – Riesame di provvedimenti di sequestro – Procedimenti incidentali – Verifica e limiti del Tribunale del riesame – Obiettivi endoprocessuali – Ruolo di garanzia – Elementi rappresentati dalle parti.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Settembre 2016
Numero: 38516
Data di udienza: 23 Giugno 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Manzon


Premassima

INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore (discoteca) – Decreto di sequestro preventivo – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Pericolo “concreto” – Configurabilità dell’llecito amministrativo e del reato penale – Art. 10, c.2, L. 447/1995 – Art. 659, cod. pen. – Giurisprudenza – Verifiche del Tribunale del riesame – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione di “violazione di legge” nel giudizio di legittimità – Art. 125 cod. proc. pen. – Riesame di provvedimenti di sequestro – Procedimenti incidentali – Verifica e limiti del Tribunale del riesame – Obiettivi endoprocessuali – Ruolo di garanzia – Elementi rappresentati dalle parti.



Massima

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/09/2016 (ud. 23/06/2016) Sentenza n.38516 


 
INQUINAMENTO ACUSTICO – Emissioni sonore (discoteca) – Decreto di sequestro preventivo – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – Pericolo “concreto” – Configurabilità dell’llecito amministrativo e del reato penale – Art. 10, c.2, L. 447/1995 – Art. 659, cod. pen. – Giurisprudenza – Verifiche del Tribunale del riesame.
 
E’ corretta la sussumibilità della condotta nelle previsioni di cui all’art. 10, comma 2, L. 447/1995 (illecito amministrativo) ovvero nel secondo comma dell’art. 659, cod. pen.. Nella specie, peraltro secondo l’imputazione provvisoria, è stata contestata non la violazione di specifiche disposizioni legislative/provvedimenti amministrativi autorizzatorii, quanto il più generale divieto di disturbo della pubblica quiete, a ciò bastando il pericolo “concreto” che tale evento si verifichi (Cass. Sez. 3, n. 5735/2015; Cass. Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, Giacomasso). A tal fine il Tribunale del riesame richiama il rilievo di cui al decreto di sequestro in ordine alla accertata idoneità delle emissioni sonore provenienti dalla discoteca gestita dai ricorrenti ad integrare la fattispecie contravvenzionale de qua, anche con riferimento ai rilievi fonometrici espletati, essendo comunque quest’ultimi solo elementi rafforzativi, non indispensabili, della potenzialità lesiva del bene protetto dalla norma incriminatrice medesima (in questo senso, tra le molte, v. da ultimo, Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli).
 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Nozione di “violazione di legge” nel giudizio di legittimità – Art. 125 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
 
Nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art. 125 cod. proc. pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen.  Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
 
 
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Riesame di provvedimenti di sequestro – Procedimenti incidentali – Verifica e limiti del Tribunale del riesame – Obiettivi endoprocessuali – Ruolo di garanzia – Elementi rappresentati dalle parti.
 
Nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una piena cognitio del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell’esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l’assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell’accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all’esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul meritum causae, così da determinare una non consentita preventiva verifica della fondatezza dell’accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell’ambito di un medesimo procedimento. L’accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono- in una prospettiva di ragionevole probabilità- di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame non deve, pertanto, instaurare un “processo nel processo”, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex multis Sez. 3, n.40189 del 2006, Di Luggo). Il controllo non può quindi limitarsi ad una verifica meramente burocratica della riconducibilità in astratto del fatto indicato dall’accusa alla fattispecie criminosa, ma deve essere svolto attraverso la valutazione dell’antigiuridicità penale del fatto come contestato, tenendo conto, nell’accertamento del fumus commissi delicti, degli elementi dedotti dall’accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive. E’ necessario che il Tribunale del riesame, ai fini della configurabilità del fumus del reato o del periculum in mora prenda in considerazione tutti gli elementi rappresentati dalle parti.
 
 
(conferma ordinanza del 22/12/2015 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI FROSINONE) Pres. AMORESANO, Rel. MANZON, Ric. Feola ed altro
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/09/2016 (ud. 23/06/2016) Sentenza n.38516

SENTENZA

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 16/09/2016 (ud. 23/06/2016) Sentenza n.38516
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sul ricorso proposto da:
1. Feola Mario nato a Ponza il 10/07 /1957
2. Beniani Luciano nato a Matelica il 16/04/1958
avverso la ordinanza del 22/12/2015 del Tribunale del riesame di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon; letta la requisitoria del PG che chiede rigettarsi il ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza in data 22 dicembre 2015 il Tribunale del riesame di Frosinone rigettava l’istanza di riesame proposta da Mario Feola e Luciano Beniani avverso il decreto di sequestro preventivo emesso nei loro confronti dal Gip del Tribunale di Cassino in data 2 ottobre 2015, avente ad oggetto la discoteca sita in Ponza da essi gestita, per il reato di cui all’art. 659, primo comma, cod. pen. Premesse alcune considerazioni in ordine ai limiti del sindacato incidentale consentito, il Tribunale rilevava che sussisteva il fumus criminis e che la fattispecie contravvenzionale non potesse considerarsi depenalizzata, anche in considerazione della più recente giurisprudenza di legittimità.
 
2. Contro il provvedimento, tramite il difensore fiduciario, hanno proposto ricorso per cassazione gli indagati deducendo un unico articolato motivo. 
 
2.1 In particolare i ricorrenti censurano la decisione impugnata sia quanto alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti, ritenendo trattarsi dell’ipotesi prevista non dal primo, bensì dal secondo comma dell’ art. 659, cod. pen., peraltro da ritenersi depenalizzata ex art. 10, L. 447/1995, sia in relazione alla mancanza di motivazione in ordine al fumus criminis, in quanto affermano non data alcuna risposta alle specifiche allegazioni difensive al riguardo.
 
3. Con requisitoria scritta il PG ha chiesto rigettarsi il ricorso, in particolare rilevandone l’infondatezza sul piano giuridico della qualificazione del fatto.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è infondato.
 
2. Con il motivo dedotto i ricorrenti lamentano doppia violazione di legge sia sostanziale sia formale. In particolare, anzitutto contestano la qualificazione della condotta loro ascritta nella previsione di cui all’art. 659, primo comma, cod. pen., dovendosi invece, al più, sussumerla in quella di cui al secondo comma di detta disposizione codicistica, peraltro depenalizzata dall’art. 10, comma 2, L. 447/1995; in secondo luogo denunciano l’omissione della motivazione ovvero la mera “apparenza” della medesima in ordine agli specifici punti fattuali devoluti con l’istanza di riesame.
 
La censura è infondata sotto entrambi i profili.
 
Va premesso che, a norma dell’art.325, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per “violazione di legge”.
 
Secondo le sezioni unite di questa Corte ( sentenza n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710), nella nozione di “violazione di legge” rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l’art. 125 cod. proc. pen., che impone la motivazione anche per le ordinanze, ma non la manifesta illogicità della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di ricorso dall’art. 606, comma 1, lett.e), cod. proc. pen. Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, secondo cui nella violazione di legge debbono intendersi compresi sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonee a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.
 
Quanto poi ai poteri del Tribunale del riesame, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. in particolare, Sez. U, P.M. in proc. Bassi), nei procedimenti incidentali aventi ad oggetto il riesame di provvedimenti di sequestro, non è ipotizzabile una piena cognitio del Tribunale, al quale è conferita esclusivamente la competenza a conoscere della legittimità dell’esercizio della funzione processuale attribuita alla misura ed a verificare, quindi, la correttezza del perseguimento degli obiettivi endoprocessuali che sono propri della stessa, con l’assenza di ogni potere conoscitivo circa il fondamento dell’accusa, potere questo riservato al giudice del procedimento principale. Tale interpretazione limitativa della cognizione incidentale risponde all’esigenza di far fronte al pericolo di utilizzare surrettiziamente la relativa procedura per un preventivo accertamento sul meritum causae, così da determinare una non consentita preventiva verifica della fondatezza dell’accusa il cui oggetto finirebbe per compromettere la rigida attribuzione di competenze nell’ambito di un medesimo procedimento.
 
L’accertamento, quindi, della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati sul piano fattuale, per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono- in una prospettiva di ragionevole probabilità- di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica. Il Tribunale del riesame non deve, pertanto, instaurare un “processo nel processo”, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro (ex multis Sez. 3, n.40189 del 2006, Di Luggo).
 
Il controllo non può quindi limitarsi ad una verifica meramente burocratica della riconducibilità in astratto del fatto indicato dall’accusa alla fattispecie criminosa, ma deve essere svolto attraverso la valutazione dell’antigiuridicità penale del fatto come contestato, tenendo conto, nell’accertamento del fumus commissi delicti, degli elementi dedotti dall’accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive.
 
E’ necessario che il Tribunale del riesame, ai fini della configurabilità del fumus del reato o del periculum in mora prenda in considerazione tutti gli elementi rappresentati dalle parti.
 
Ciò posto, nel caso che occupa il Tribunale del riesame, nei limiti precisati ed in fedele applicazione degli stessi, ha dato compiuta argomentazione circa la sussistenza in fatto del reato contravvenzionale di cui all’art. 659, primo comma, cod. pen. In particolare ha tratto i propri elementi di convincimento dalle dichiarazioni accusatorie dei denuncianti e dagli elementi ulteriori risultanti dagli atti, come compendiati nel decreto di sequestro. 
 
Non si verte dunque certamente in un’ipotesi di motivazione assente ovvero meramente apparente.
 
Le critiche alla stessa sviluppate nel motivo si pongono perciò al di fuori della previsione normativa di specifica ricorribilità di cui all’ art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il che rende inammissibile il secondo profilo della censura.
 
Quanto al primo, implicante valutazioni strettamente giuridiche ossia la sussumibilità della condotta ascritta agli indagati nelle previsioni di cui all’art. 10, comma 2, L. 447/1995 (illecito amministrativo) ovvero nel secondo comma dell’art. 659, cod. pen. (esatto in questo senso il riferimento a Sez. 3, n.5735/2015), risulta corretta la qualificazione data dal Tribunale del riesame, peraltro secondo l’imputazione provvisoria, essendo contestato non la violazione di specifiche disposizioni legislative/provvedimenti amministrativi autorizzatorii, quanto il più generale divieto di disturbo della pubblica quiete, a ciò bastando il pericolo “concreto” che tale evento si verifichi (così, tra le molte, v. Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012, Giacomasso, Rv. 252075).
 
Opportunamente a tal fine il Tribunale del riesame richiama il rilievo di cui al decreto di sequestro in ordine alla accertata idoneità delle emissioni sonore provenienti dalla discoteca gestita dai ricorrenti ad integrare la fattispecie contravvenzionale de qua, anche con riferimento ai rilievi fonometrici espletati, essendo comunque quest’ultimi solo elementi rafforzativi, non indispensabili, della potenzialità lesiva del bene protetto dalla norma incriminatrice medesima (in questo senso, tra le molte, v. da ultimo, Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli, Rv. 263433).
 
3. Il ricorso deve quindi essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 
 
Così deciso il 23/06/2016
 
 
 
 
 
 
 
 

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