Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia, Pubblica amministrazione Numero: 51833 | Data di udienza: 3 Ottobre 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Cessione di cubatura edificabile un fondo in favore di altro fondo – Condizioni – Requisito della reciproca prossimità – Omogeneità urbanistica – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Rilascio di autorizzazione paesaggistica – Responsabile dell’ufficio tecnico – Criteri di valutazione – Presupposti giuridico-fattuali – Falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Art. 479 cod. pen. – Giurisprudenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Discrezionalità tecnica – Presupposti e limiti – Reato di falso ideologico – Configurabilità – Valutazione normativamente fissati – Criteri tecnici generalmente accettati – Atto pubblico – Funzione di affidamento – Fattispecie.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Novembre 2018
Numero: 51833
Data di udienza: 3 Ottobre 2018
Presidente: SARNO
Estensore: RAMACCI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Cessione di cubatura edificabile un fondo in favore di altro fondo – Condizioni – Requisito della reciproca prossimità – Omogeneità urbanistica – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Rilascio di autorizzazione paesaggistica – Responsabile dell’ufficio tecnico – Criteri di valutazione – Presupposti giuridico-fattuali – Falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Art. 479 cod. pen. – Giurisprudenza – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Discrezionalità tecnica – Presupposti e limiti – Reato di falso ideologico – Configurabilità – Valutazione normativamente fissati – Criteri tecnici generalmente accettati – Atto pubblico – Funzione di affidamento – Fattispecie.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/11/2018 (Ud. 03/10/2018), Sentenza n.51833


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Cessione di cubatura edificabile un fondo in favore di altro fondo – Condizioni – Requisito della reciproca prossimità – Omogeneità urbanistica.
 
La cessione di cubatura, è un istituto di fonte negoziale ed è consentita a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la "cessione" della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto. Tuttavia, tale meccanismo, onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, è soggetto a determinate condizioni, delle quali le principali, in vicenda, sono costituite: a) dall’essere i terreni in questione, se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità; b) dall’essere i medesimi caratterizzati sia dalla omogeneità urbanistica, avere, cioè, tutti la stessa destinazione e lo stesso indice di fabbricabilità originario, perché altrimenti, in assenza di dette condizioni, attraverso l’utilizzazione di tale strumento, astrattamente del tutto legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed, anzi, confliggenti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio. Significativo il dato fattuale dell’assenza del necessario requisito della "contiguità" dei fondi, intesa nel senso che gli stessi, anche in assenza di continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, devono pur sempre essere caratterizzati da una effettiva e significativa vicinanza.
 
 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Rilascio di autorizzazione paesaggistica – Responsabile dell’ufficio tecnico – Criteri di valutazione – Presupposti giuridico-fattuali – Falsita’ ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici – Art. 479 cod. pen. – Giurisprudenza.
 
Il reato di cui all’art. 479 cod. pen., si configuri con il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell’ufficio tecnico competente, nella consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l’accoglimento della relativa domanda, essendo l’organo competente obbligato a svolgere in qualunque modo, e non necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito alla sussistenza delle relative condizioni. Inoltre, va ricordato il principio secondo il quale è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l’accettazione di parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi (Cass. Sez. 3, n. 41373 del 17/7/2014, P.M in proc. Pasteris e altri, che a sua volta richiama Sez. 1, n. 45373 del 10/6/2013, Capogrosso e altro). Sicché, anche nel caso in cui il pubblico ufficiale sia libero nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, tuttavia, se l’atto da compiere fa riferimento, anche implicito, a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, con conseguente integrazione della falsità se detto giudizio di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. 3, n. 9881 del 8/2/2018, Costantini ed altri; Sez.3, n. 2281 del 24/11 /2017 (dep. 2018), Siciliano ed altri; Sez. 3, n. 30040 del 30/1 /2018, Strambane; Sez. 3, n. 30025 del 4/12/2017 (dep. 2018), Scrudato; Sez. 3, n. 57120 del 29/9/2017, Borrello ed altro; Sez. 3, n. 57108del17/5/2017, Renna; Sez. 3 n. 18890 del 8/11/2017 (dep. 2018), Renna).


PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – Discrezionalità tecnica – Presupposti e limiti – Reato di falso ideologico – Configurabilità – Valutazione normativamente fissati – Criteri tecnici generalmente accettati – Atto pubblico –  Funzione di affidamento – Fattispecie.
 
La discrezionalità tecnica deve essere vincolata alla verifica della conformità della situazione fattuale alle previsioni normative. Pertanto, il reato di falso ideologico è pienamente configurabile quando detto giudizio di conformità non sia rispondente, come nei casi esaminati, ai parametri normativi richiesti per l’emanazione di atti amministrativi, che la veridicità di determinate situazioni fattuali richiedono quali necessari presupposti per l’integrazione delle fattispecie giuridiche di riferimento, ossia nei casi in cui l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o anche solo di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente in modo da creare, con la propria idonea e concreta condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico, impedendo all’atto pubblico di adempiere alla funzione di affidamento che gli è propria. Nella specie, i provvedimenti autorizzativi rilasciati erano fondati su presupposti urbanistici e paesaggistici falsi, contenuti anche nella relazione tecnica e, come tale, anch’essa falsa.
 
 
(annulla senza rinvio per prescrizione del reato sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di LECCE) Pres. SARNO, Rel. RAMACCI, Ric. Sangalli  
 
 
Conforme:
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/11/2018 (Ud. 03/10/2018), Sentenza n.51832; CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/11/2018 (Ud. 03/10/2018), Sentenza n.51831
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/11/2018 (Ud. 03/10/2018), Sentenza n.51833

SENTENZA

 

 

 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 16/11/2018 (Ud. 03/10/2018), Sentenza n.51833
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE,
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sui ricorsi proposti da:
 
SANGALLI PATRIZIA nato a BRIOSCO;
 
MARROCCOANTONIO nato a COLLEPASSO;
 
COSI FERNANDO nato a MORCIANO DI LEUCA;
 
MORCIANO VITO nato a GAGLIANO DEL CAPO;
 
avverso la sentenza del 03/04/2017 della CORTE APPELLO di LECCE;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA RAMACCI;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’;
 
udito il difensore (avv. Di Perna Matteo sost. proc.);
 
il difensore presente si riporta ai motivi, per Sangalli Patrizia e Marrocco Antonio, ribadisce la mancata notifica dell’estratto contumaciale. 
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 3/4/2017 ha riformato la sentenza in data 23\2\2015 del Tribunale di quella città, appellata da Patrizia SANGALLI, Antonio MARROCCO, Vito MORCIANO e Fernando COSI, riqualificando il fatto loro originariamente ascritto in concorso ai sensi degli artt. 110 e 480 cod. pen., rideterminando le pene inflitte dal primo giudice, eliminando le statuizioni civili e confermando, nel resto, la sentenza impugnata.
 
Oggetto dell’imputazione era l’illecito rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, predisponendo e presentando, Patrizia SANGALLI e Antonio MARROCCO nella qualità di proprietari committenti ed il COSI quale progettista, la relazione paesaggistica nella quale, nonostante l’illecito asservimento prevedesse la realizzazione sul sito di volumetrie non consentite (in particolare la zona qualificata E2 – verde agricolo – con indice di fabbricabilità mc/mq 0,03 avrebbe potuto esprimere una volumetria dì circa mc 48,30, mentre veniva progettata una costruzione avente una volumetria di mc 129,00 utilizzando illecitamente volumetrie di fondi distanti anche se con indice di fabbricabilità di mc/mq 0,03), si affermava falsa mente la compatibilità ambientale dell’intervento e che lo stesso valorizzava l’assetto del sito, sul quale veniva prevista, invece, una densità di costruzione non consentita, con conseguente pregiudizio ambientale, costituendo così gli indispensabili falsi presupposti che consentivano al MORCIANO, come tecnico comunale, l’emissione dell’autorizzazione paesaggistica, premessa necessaria per il rilascio del permesso di costruire, fondata su tali qualificazioni nella consapevolezza della loro falsità (commesso in Patù, 29\12\2009).
 
Avverso tale pronuncia i predetti propongono separati ricorsi per cassazione tramite i rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. Pen.
 
 
2. Patrizia SANGALLI ed Antonio MARROCCO, con un primo motivo di ricorso, lamentano la violazione dell’art. 585 cod. proc. pen. e dell’art. 15-bis legge 67/2014, denunciando la mancata notifica della sentenza contumaciale ricevuta, invece, dal difensore fiduciario ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis cod. proc. pen..
 
Con un secondo motivo di ricorso deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell’istituto della cessione di cubatura e la vigenza dell’art. 51 della Legge Regionale 56/1980.
Con un terzo e quarto m9tivo di ricorso denunciano la violazione di legge, rilevando l’insussistenza del falso.
 
Con un quinto motivo di ricorso deducono il vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
 
Con un sesto motivo di ricorso censurano il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
 
 
3. Vito MORCIANO, con un primo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell’istituto della cessione dì cubatura e la vigenza dell’art. 51 della Legge Regionale 56/1980.
 
Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge, osservando che egli avrebbe effettuato una mera valutazione tecnica di natura discrezionale.
 
Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione, osservando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
 
Con un quarto motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione relativamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.
 
 
4. Fernando COSI deduce, anch’egli, con un primo motivo dì ricorso. la violazione di legge, ponendo la questione della natura meramente valutativa della relazione tecnica e l’insussistenza del falso.
 
Con un secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla valutazione dell’istituto della cessione di cubatura e la vigenza dell’art. 51 della Legge Regionale 56/1980.
Con un terzo motivo di ricorso denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
 
 
5. Tutti insistono, pertanto, per l’accoglimento dei rispettivi ricorsi. 
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Va preliminarmente osservato che il presente procedimento si colloca tra i numerosi altri sottoposti all’attenzione di questa Corte e riguardanti fatti analoghi, commessi nel Comune di Marciano di Leuca ed in altri comuni nella provincia di Lecce, tra i quali Patù.
 
Lo stesso riguarda questioni già ripetutamente affrontate e risolte da questa Corte, da ultimo con sentenza del 9 luglio 2018 (Sez. 3, n. 39337 del 917 /2018, Renna, non massimata) nella quale si è dato conto delle soluzioni adottate da questa Corte.
 
Pare dunque opportuno riportare testualmente le considerazioni svolte nella richiamata decisione prima di procedere alla disamina dei motivi di ricorso.
 
 
2. Modalità applicative dell’istituto della cessione di cubatura e la vigenza o meno dell’articolo 51 della legge regionale 56/1980 Questa Corte ha già chiarito che essendo stato emanato, con delibera della Giunta regionale della Puglia n. 17 48 del 15 dicembre 2000, il Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), si è verificata, una volta entrato in vigore quest’ultimo, la clausola risolutiva espressa della efficacia delle predetta disposizione legislativa (così, Sez. 3, n. 8635 del 18/9/2014 (dep. 2015), Pmt in proc. Manzo e altri, Rv. 262512).
 
Tale assunto, spesso non condiviso dalla Corte di appello di Lecce, viene frequentemente proposto nei ricorsi degli imputati, senza tuttavia considerare le altre argomentazioni sviluppate nella sentenza 8635\2015, nella quale viene inequivocabilmente dichiarata la illegittimità dell’operazione dì accorpamento di volumi utilizzata anche nel caso in esame.
 
Pare dunque opportuno richiamare nel dettaglio le motivazioni della sentenza 8635/2015 sul punto.
 
Nel valutare il motivo di impugnazione avente ad oggetto la corretta applicabilità alla fattispecie della cessione di cubatura, la sentenza richiamata ha ricordato che essa è un istituto di fonte negoziale, la cui legittimità è stata ripetutamente avallata in sede giurisprudenziale (per tutte si richiama Consiglio di Stato, Sezione V, 28 giugno 2000, n. 3636), in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la "cessione" della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.
 
Specifica però la sentenza che tale meccanismo, onde evitare la facile elusione dei vincoli posti alla realizzazione di manufatti edili in funzione della corretta gestione del territorio, è soggetto a determinate condizioni, delle quali le principali, rilevanti nella vicenda esaminata, sono costituite: a) dall’essere i terreni in questione, se non precisamente contermini, quanto meno dotati del requisito della reciproca prossimità; b) dall’essere i medesimi caratterizzati sia dalla omogeneità urbanistica, avere, cioè, tutti la stessa destinazione e lo stesso indice di fabbricabilità originario, perché altrimenti, in assenza di dette condizioni, attraverso l’utilizzazione di tale strumento, astrattamente del tutto legittimo, sarebbe possibile realizzare scopi del tutto estranei ed, anzi, confliggenti con le esigenze di corretta pianificazione del territorio.
 
A titolo dì esempio, la sentenza ricorda come si potrebbe verificare, laddove sì ritenesse legittima la "cessione di cubature" fra terreni fra loro distanti, la realizzazione, per un verso, di una situazione di "affollamento edilizio" in determinate zone (quelle ove sono ubicati i fondi cessionari) e di carenza in altre (ove sono situate i terreni cedenti), con evidente pregiudizio per l’attuazione dei complessivi criteri di programmazione edilizia contenuti negli strumenti urbanistici; pregiudizio ancora più manifesto ove fosse consentita la "cessione di cubatura" fra terreni aventi diversa destinazione urbanistica ovvero diverso indice di edificabilità; essendo, infatti, evidente che ove fosse consentito l’asservimento di un terreno avente un indice di fabbricabilità più vantaggioso di quello proprio del terreno asservente, ovvero avente una diversa destinazione, le esigenze di pianificazione urbanistìca che avevano presieduto alla scelta amministrativa dì differenziare gli indici di edificabilità dei due fondi, ovvero la loro stessa destinazione, rimarrebbero inevitabilmente insoddisfatte.
 
Venendo poi all’esame del caso di specie, la sentenza 8635/2015 rileva come i terreni utilizzati in quell’occasione non fossero tra loro adiacenti e, sebbene tutti tipizzati come agricoli, presentassero indici di fabbricabilità fra loro difformi, per essere quelli cedenti classificati nello strumento urbanistico locale come E2 e forniti di un indice di fabbricabilità 0,03 mc/mq, mentre quelli cessionari erano, invece, classificati come E3 e caratterizzati dal minore indice 0,01 mc/mq, con la conseguenza che attraverso l’asservimento dei primi ai secondi si era ottenuto l’effetto di violare il rapporto di edificabilità proprio di questi ultimi, con palese  compromissione delle finalità urbanistìche che siffatta previsione perseguiva.
 
Il Collegio rilevava quindi la illegittimità della cessione di cubatura fra terreni caratterizzati da indici di fabbricabilità fra loro diversi e l’abusività dell’utilizzo di tale strumento negoziale, in quanto grossolanamente volto alla elusione dei principi e delle regole in materia di pianificazione edilizia, abusività ritenuta poi ridondante in senso negativo sia sulla legittimità dei permessi a costruire in tal modo rilasciati dal Comune di Morciano di Leuca che sulla efficacia delle autorizzazioni paesaggistiche richiamate nell’articolato capo di imputazione.
 
Tali argomentazioni sono state ribadite, negli stessi termini, in una successiva pronuncia (Sez. 3, n. 35166 del 28/3/2017, Nespoli ed altri, non massimata), riguardante terreni che, sebbene tutti classificati come agricoli, presentavano indici di fabbricabilità fra loro difformi, essendo stati quelli cedenti – in quanto tipizzati nello strumento urbanistico locale come E2, forniti di un indice di fabbricabilità 0,03 mc./mq. e quelli cessionari tipizzati come E3, caratterizzati, invece. dal minore indice 0,01 mc./mq. (si vedano anche, sullo stesso tema e relativamente a vicende analoghe, Sez. 3, n. 30040 del 30/1 /2018, Strambone, non massimata; Sez. 3, n. 30025 del 4/12/2017 (dep. 2018), Scrudato, non massimata; Sez. 3, n. 2281 del 24/11)2017 (dep. 2018), Siciliano e altri, Rv. 271770; Sez. 3, n. 56085 del 18/10/2017. Melcarne, non massimata; Sez. 3, n. 52605 del 4/10/2017, Renna, non massimata; Sez. 3, n. 26714 del 14/1/2015, Tedoldi, non massimata). 
 
La sentenza 35166/2017, nel ribadire l’orientamento espresso con la sentenza 8635/2014, ha anche evidenziato che a ciò non osta una precedente pronuncia di questa Sezione (Sez. 3, n. 28225 del 3/5/2011, Panada, Rv. 262512, non massimata sul punto), la quale ha, in realtà, unicamente escluso la rilevanza degli strumenti urbanistici comunali che, nella sentenza impugnata, la Corte di appello richiama nel sostenere la tesi della vigenza dell’art. 51 legge regionale 56\1980.
 
Anche in ipotesi di aree entrambe tipizzate come zona agricola E2 ed avente il medesimo indice di fabbricabilità non può essere esclusa la illegalità dell’operazione effettuata.
 
Va infatti richiamata l’attenzione sul significativo dato fattuale, più volte correttamente valorizzato dai giudici del merito, dell’assenza del necessario requisito della "contiguità" dei fondi, intesa nel senso che gli stessi, anche in assenza di continuità fisica tra tutte le particelle catastali interessate dalla nuova costruzione, devono pur sempre essere caratterizzati da una effettiva e significativa vicinanza (così Cons. Stato Sez. V n. 6734, 30 ottobre 2003; Sez. V n. 400, 1 aprile 1998 e, più recentemente, TAR Campania (Salerno) Sez. Il n. 1675 del 19/7/2016). Tali principi sono stati richiamati anche da questa Corte (Sez. 3, n. 33884 del 12/7 /2006, Ferrara, Rv. 235054; Sez. 3, n. 10122 del 22/1 /2013, Scrudato, non massimata; Sez. 3, n. 26714 del 14/1/2015, Tedoldi, non massimata) anche con specifico riferimento alla vicenda in esame (Sez. 3, n. 9881 del 8/2/2018, Costantìnì ed altri, non massimata).
 
Altro elemento di rilievo da tenere in considerazione è anche l’assenza della effettiva correlazione dell’immobile da edificare con l’attività agricola.
 
A tale riguardo si è preso in considerazione anche il contenuto delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Fabbricazione del comune di Marciano di Leuca, escludendo che dallo stesso possa ricavarsi la piena legittimità dell’accorpamento (argomento preso in considerazione, ad esempio, in Sez. 3, n. 25589 del 18/1 /2018, Cosi ed altri, non massimata).
 
Invero, l’articolo 4 delle NTA stabilisce che le Zone E (uso agricolo) "comprendono le rimanenti parti del territorio comunale destinate esclusivamente o prevalentemente ad usi agricoli", specificando che le stesse sono suddivise in sottozone, tra le quali figurano le zone E2 definite come "le parti del territorio extraurbano destinate esclusivamente ad usi agricoli, salvo quanto appositamente stabilito per le deroghe".
 
Il successivo articolo 17 stabilisce, per le zone E2 che "Stante il carattere agricolo della destinazione di zona, sono consentiti prevalentemente insediamenti connessi con fa agricoltura, ossia: A) Edifici per usi rurali (depositi, fienili, stalle, ecc.) con o senza abitazione annessa; B) Case isolate per abitazione; C) Aziende agricole. Gli edifici per uso rurale devono rispondere alle norme tecniche stabilite nell’art. 61 del Regolamento Edilizio".
 
Dopo aver stabilito gli standard edilizi per la zona, il medesimo articolo prevede alcune deroghe, operanti tuttavia entro il ristretto ambito dell’art. 16 legge 6 agosto 1967 n° 765, espressamente richiamato, il quale limita i poteri di deroga previsti da norme di piano regolatore e di regolamento edilizio ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico e sempre con l’osservanza dell’articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357.
 
Infatti, il citato art. 17 delle NTA limita la facoltà di deroga a casi specifici, quali opere ed impianti pubblici; attrezzature ed impianti destinati ad attività ricreative, a ristoro e sport (a determinate condizioni, espressamente indicate); impianti produttivi legati alla conservazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli (sempre a determinate condizioni); opere ed impianti di interesse generale, anche diversi da quelli legati con l’economia agricola e l’utilizzazione del suolo, con esclusione delle attrezzature ricettive; ampliamento e potenziamento di attrezzature ricettive (alberghi e simili) preesistenti e funzionanti all’atto dell’entrata in vigore dello strumento urbanistico, a condizione che siano rigorosamente rispettate tutte le norme e gli standard stabiliti nell’art. 14 per attrezzature da insediare nelle zone C4.
 
Il contenuto della richiamata disposizione appare dunque inequivocabile nello stabilire, come peraltro è evidente, che tutte le attività e gli interventi che si ritengono realizzabili nella zona sono comunque funzionali ad un’attività tipicamente agricola o alle altre attività alla stessa intimamente connesse, con esclusione, quindi, di tutto ciò che è riferibile ad altre zone individuate in sede di pianificazione del territorio comunale, mentre le deroghe operano nel ristretto ambito delineato dalla legge 765/1967, espressamente richiamata, riferibile ai soli edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
 
Ne consegue che l’uso dell’avverbio "prevalentemente" non determina, come si sostiene in ricorso, la possibilità di edificare anche immobili diversi da quelli connessi con l’attività agricola ed il riferimento alle "case isolate per abitazione", essendo inserito nell’elenco descrittivo degli "insediamenti connessi con la agricoltura", non significa certo possibilità di realizzare edifici a destinazione residenziale, presupponendo, invece, una evidente relazione diretta tra edificio e conduzione del fondo.
 
Si tratta, peraltro, di circostanze che nelle varie decisioni della Corte del merito vengono ritenute ben note agli imputati sulla base di specifici dati fattuali, di volta in volta opportunamente valorizzati.
 
 
3. Il falso nella formazione dell’autorizzazione paesaggistica.
 
In diversi casi sottoposti all’attenzione di questa Corte la condotta attribuita agli imputati veniva originariamente qualificata come violazione dell’art. 479 cod. pen. e poi riqualificata ai sensi dell’art. 480 cod. pen.
 
In una recente decisione (Sez. 3, n. 28713 del 19/4/2017, Colella ed altri, non massimata) riguardante proprio una vicenda relativa al comune di Marciano di Leuca, richiamate altre decisioni attinenti a procedimenti aventi ad oggetto fatti analoghi (Sez. 3, n. 42064 del 30/6/2016, Quaranta e altri, Rv. 268083; Sez. 5, n. 35556 del 26/4/2016, Renna, Rv. 267953), si è ricordato, con riferimento al più grave reato di cui all’art. 479 cod. pen., in quell’occasione contestato, come lo stesso si  configuri con il rilascio di autorizzazione paesaggistica, da parte del responsabile dell’ufficio tecnico competente, nella consapevolezza della falsità di quanto attestato dal richiedente circa la sussistenza dei presupposti giuridico-fattuali per l’accoglimento della relativa domanda, essendo l’organo competente obbligato a svolgere in qualunque modo, e non necessariamente con un sopralluogo, le necessarie preventive verifiche in merito alla sussistenza delle relative condizioni.
 
Ancora, va ricordato il principio secondo il quale è configurabile il delitto di falso ideologico nella valutazione tecnica formulata in un contesto implicante l’accettazione di. parametri normativamente predeterminati o tecnicamente indiscussi (ribadito in Sez. 3, n. 41373 del 17/7/2014, P.M. in proc. Pasteris e altri, Rv. 260968, non massimata sul punto, che a sua volta richiama Sez. 1, n. 45373 del 10/6/2013, Capogrosso e altro, Rv. 257895).
 
Anche altre decisioni hanno specificato che, se pure è vero che nel caso in cui il pubblico ufficiale sia libero nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto, tuttavia, se l’atto da compiere fa riferimento, anche implicito, a previsioni normative che dettano criteri dì valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, con conseguente integrazione della falsità se detto giudizio di conformità non sia rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, p.c. in proc. Platamone e altro, Rv. 254305; si vedano anche Sez. 5, n. 39360 del 15/07/2011, Gulino, Rv. 251533; Sez. 5, n. 14486 del 21 /02/2011, Marini e altro, Rv. 249858).
 
Tali principi sono stati anche recentemente ribaditi (Sez. 3, n. 9881 del 8/2/2018, Costantini ed altri, cit.; Sez.3, n. 2281 del 24/11 /2017 (dep. 2018), Siciliano ed altri, cit.. V. anche Sez. 3, n. 30040 del 30/1 /2018, Strambane, non massimata, cit.; Sez. 3, n. 30025 del 4/12/2017 (dep. 2018), Scrudato, non massimata, cit.; Sez. 3, n. 57120 del 29/9/2017, Borrello ed altro, non massimata; Sez. 3, n. 57108del17/5/2017, Renna, non massimata. V. anche Sez. 3 n. 18890 del 8/11 /2017 (dep. 2018), Renna non ancora massimata).
 
Si è conseguentemente ritenuto che i provvedimenti autorizzativi rilasciati fossero fondati su presupposti urbanistici e paesaggistici falsi contenuti anche nella relazione tecnica e, come tale, anch’essa falsa.
 
Va conseguentemente considerato che, dovendo la discrezionalità tecnica essere vincolata alla verifica della conformità della situazione fattuale alle previsioni normative, il reato di falso ideologico è pienamente configurabile quando detto giudizio di conformità non sia rispondente, come nei casi esaminati, ai parametri normativi richiesti per l’emanazione di atti amministrativi, che la veridicità di determinate situazioni fattuali richiedono quali necessari presupposti per l’integrazione delle fattispecie giuridiche di riferimento, ossia nei casi in cui l’agente, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o anche solo di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti consapevolmente in modo da creare, con la propria idonea e concreta condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico, impedendo all’atto pubblico di adempiere alla funzione di affidamento che gli è propria.
 
Occorre poi rilevare come, in alcune occasioni, altre decisioni di questa Corte siano giunte a conclusioni diverse, le quali, tuttavia, non pongono in discussione i principi dianzi ricordati, i quali, pienamente condivisi dal Collegio, meritano conferma.
 
Invero, le difformi decisioni prendono in considerazione il fatto specifico, riconoscendo come corrispondenti al vero i fatti rappresentati negli elaborati progettuali (Sez. 3, n. 4566 del 10/10/2017 (dep. 2018), Marciano ed altro, non massimata), il difetto dell’elemento soggettivo (v. Sez. 5 n. 37915 del 26/4/2017, Baglivo, non massimata) ovvero sostenendo che la valutazione oggetto di imputazione, essendo correlata alla mera interpretazione della normativa di settore, ma svincolata da qualsiasi riferimento ad elementi fattuali integranti il presupposto dell’atto, è priva di quella funzione informativa in forza della quale l’enunciato può essere predicato di falsità (Sez. 5, n. 19384 del 12/2/2018, De Micheli ed altri, non massimata; Sez. 5, n. 7879 del 1611 /2018, Daversa e altri, Rv. 272457).
 
Si tratta, in tale ultimo caso, di una non convincente qualificazione dei contenuti dell’atto che si assume falso, perché, come si è condivisibilmente affermato in una recente pronuncia (Sez. 3, n. 8844 del 18/112018, Renna ed altro, non massimata, la quale a sua volta richiama Sez. 3, n. 57108 del 17/5/2017, Renna, cit. Negli stessi termini, Sez. 3, n. 8852 del 18/112018, Dilonardo ed altri, non massimata) nell’autorizzazione paesaggistica vengono attestate la conformità urbanistica e la compatibilità ambientale delle opere da edificare, esprimendo quindi un giudizio in base alla rispondenza dell’intervento edilizio ad oggettivi e preesistenti criteri normativi, in quanto tale non caratterizzato da mera discrezionalità tecnica quanto, piuttosto, da una verifica oggettiva. 
 
Quanto alla sussistenza dell’elemento soggettivo, nei casi esaminati si è sempre attribuito decisivo rilievo alla piena conoscenza della normativa di settore, da parte dei soggetti coinvolti, trattandosi di tecnici, alla insostenibilità della tesi difensiva della difficoltà della normativa edilizia riferita alle zone agricole e del fatto che la procedura seguita rientrasse in una "prassi" seguita dagli uffici comunali (Sez. 3, n. 35166 del 28/3/2017, Nespoli ed altri, citata), alla sistematicità del meccanismo ideato per aggirare la disciplina urbanistica e paesaggistica, riconoscendo, in definitiva, come giudici del merito avessero del tutto legittimamente ritenuto la piena consapevolezza, da parte degli imputati, della illiceità delle loro azioni e, segnatamente, della non compatibilità dell’intervento edilizio con la destinazione di zona.
 
 
4. Tutto ciò premesso, il Collegio ribadiva i principi finora affermati, sottolineando che, ai fini dell’epilogo decisorio, rileva il testo della sentenza impugnata ed i motivi di ricorso, con particolare riferimento al confronto delle censure con il provvedimento impugnato. da ciò dipendendo la manifesta infondatezza o il rigetto dei motivi dì impugnazione.
 
Dato dunque conto della indubbia illiceità dell’attività edilizia posta in essere e della sussistenza del falso contestato, occorre ora prendere in considerazione i singoli motivi di ricorso.
 
 
5. Va rilevato, quanto alla questione processuale prospettata da Patrizia SANGALLI ed Antonio MARROCCO, nel primo motivo di ricorso, che, effettivamente, l’estratto contumaciale risulta essere stato notificato a mezzo posta elettronica certificata al difensore.
 
Nulla risulta, tuttavia, riguardo all’atto di nomina nel quale, secondo quanto indicato in ricorso, entrambi i ricorrenti avrebbero dichiarato il proprio domicilio ed il richiamo, effettuato in ricorso, è del tutto generico, facendosi riferimento ad una nomina "depositata presso la Procura della Repubblica di Lecce da parte degli imputati", senza alcuna specificazione che consenta di pervenire alla individuazione dell’atto che i ricorrenti non hanno neppure ritenuto di allegare in copia al ricorso.
 
Ne consegue l’inammissibilità del motivo per genericità e difetto di autosufficienza.
 
I motivi concernenti la legittimità della pratica edilizia e la sussistenza del delitto di falso sono comuni a tutti i ricorrenti e possono essere esaminati  unitariamente.
 
A tale proposito occorre richiamare quanto illustrato in precedenza in tema di modalità applicative dell’istituto della cessione di cubatura e la vigenza o meno dell’articolo 51 della legge regionale 56/1980.
 
Deve inoltre darsi atto dei seguenti elementi fattuali valorizzati dai giudici del gravame per evidenziare la illiceità dell’intervento edilizio che si intendeva realizzare:
 
1) la distanza di alcuni chilometri tra i fondi; 2) la destinazione esclusivamente residenziale del costruendo fabbricato e l’assenza di correlazione con l’attività agricola.
 
 
6. Riguardo alla sussistenza del falso è sufficiente richiamare, anche in questo caso, quanto in precedenza osservato.
 
 
7. Inoltre, per ciò che concerne il diniego delle circostanze attenuanti generiche, censurato da Patrizia SANGALLI ed Antonio MARROCCO, nonché dal MORCIANO,va rilevato che la Corte del merito non ha rilevato elementi positivi di valutazione ai fini del riconoscimento e tale apprezzamento risulta del tutto adeguato, avendo questa Corte affermato che il riconoscimento delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza dì elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi dì valutazione (Sez. 3, n. 19639 del 27/1 /2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Stelitano, Rv. 195339 ; Sez. 6, n. 6724 del 1 /2/1989, Ventura, Rv. 181253).
 
 
8. Quanto alla determinazione della pena. oggetto di ulteriore censura da parte del MORCIANO, i giudici del gravame hanno opportunamente richiamato i criteri direttivi di cui all’art. 133 cod. pen. e la determinazione della misura della stessa tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito, che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione (Sez. 4, n. 41702 del 20/9/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
 
 
9. I motivi di ricorso sono dunque infondati, ma il Collegio deve tuttavia rilevare che i termini massimi di prescrizione, considerato anche il periodo dì sospensione, risultano spirati a far data dal 25/9/2017.
 
La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
 
 
10. Ritiene infine la Corte che vada comunque confermata la dichiarazione di falsità dei documenti già positivamente accertata in giudizio e pronunciata dal giudice del merito (cfr. Sez. 5, n. 21008 del 6/5/2014, Barzaghi, Rv. 260583. V. anche Sez. 3, n. 7908 del 15/01 /2015, Onori, Rv. 262516).
 
P.Q.M.
 
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
 
Così deciso in data 3/10/2018
 

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