* DIRITTO URBANISTICO – Intervento edilizio – Natura precaria – Intrinseca destinazione materiale dell’opera – Precarietà e stagionalità – Coincidenza – Esclusione – Natura dei materiali adottati – Irrilevanza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^ penale
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 16 Gennaio 2012
Numero: 1191
Data di udienza:
Presidente: Fiale
Estensore: Marini
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Intervento edilizio – Natura precaria – Intrinseca destinazione materiale dell’opera – Precarietà e stagionalità – Coincidenza – Esclusione – Natura dei materiali adottati – Irrilevanza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ – 16 gennaio 2012, n. 1191
DIRITTO URBANISTICO – Intervento edilizio – Natura precaria – Intrinseca destinazione materiale dell’opera.
La natura precaria di un intervento edilizio non coincide “con la temporaneita’ della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilita’ di successiva e sollecita eliminazione (Sezione Terza Penale, sentenza 27 maggio 2004, Polito).
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 16 Febbraio 2011 della Corte di Appello di Trento) – Pres. Fiale, Est. Marini
DIRITTO URBANISTICO – Intervento edilizio – Precarietà e stagionalità – Coincidenza – Esclusione.
Non sussiste coincidenza fra precarieta’ e stagionalita’ dell’opera, posto che le opere stagionali sono destinate a soddisfare bisogni che si perpetuano nel tempo, anche se in determinati periodi dell’anno, e come tali costituiscono interventi che incidono sui beni tutelati dalla legislazione edilizia e necessitano di permesso di costruire (Terza Sezione Penale, sentenza n. 35498 del 6 luglio 2007, Filigrana; sentenza n. 12428 del 7 febbraio 2008, Fioretti).
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 16 Febbraio 2011 della Corte di Appello di Trento) – Pres. Fiale, Est. Marini
DIRITTO URBANISTICO – Natura precaria di una costruzione – Natura dei materiali adottati – Irrilevanza.
La natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilita’ della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto e’ destinato a soddisfare e cioe’ alla stabilita’ dell’insediamento, indicativa dell’impegno effettivo e durevole del territorio (Terza Sezione Penale, sentenza n. 12428 del 7 febbraio 2008, Fioretti; sentenza del 27 maggio 2004, Polito; Cons.Stato, Sez. 5, sentenza n.3321 del 15 giungo 2000).
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso la sentenza del 16 Febbraio 2011 della Corte di Appello di Trento) – Pres. Fiale, Est. Marini
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ - 16 gennaio 2012, n. 1191SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ – 16 gennaio 2012, n. 1191
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIALE Aldo – Presidente
Dott. AMORESANO Silvio – Consigliere
Dott. MULLIRI Guicla I. – Consigliere
Dott. MARINI Luigi – Consigliere
Dott. SARNO Giulio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(omisses)
Avverso la sentenza emessa in data 16 Febbraio 2011 dalla Corte di Appello di Trento, che, in parziale riforma della sentenza 21 Gennaio 2010 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento, ha concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena a 14 giorni di arresto e 8.000,00 euro di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella di 532, euro di ammenda e cosi’ determinando la pena complessiva in 8.532,00 euro di ammenda. Fatto di reato accertato il (…);
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dott. MARINI Luigi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per la inammissibilita’ del ricorso.
RILEVA
Con sentenza emessa in data 21 gennaio 2010 a termine di rito abbreviato del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Trento, i Sigg. (omissis) e (omissis) sono stati condannati alla pena di 20 giorni di arresto e 10,400,00 euro di ammenda, con costituzione della pena detentiva in quella di 760,00 euro di ammenda, perche’ ritenuti colpevoli del reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c) per avere edificato in assenza di permesso di costruire e in area soggetta a vincolo un box in lamiera non destinato a uso temporaneo.
I verbalizzanti avevano segnalato alla locale procura della Repubblica la violazione dell’autorizzazione provvisoria che nel mese di agosto 2006 aveva ad oggetto una struttura destinata ad essere rimossa al termine della stagione di alpeggio.
La Corte di Appello di Trento ha confermato il giudizio di responsabilita’ penale degli imputati, disattendendo la difese proposte coi motivi di impugnazione; ha, tuttavia, concesso agli imputati le circostanze attenuanti generiche e ridotto la pena a 14 giorni di arresto e 8.000,00 euro di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella di 532, euro di ammenda, e cosi’ determinato la pena complessiva in 8.532,00 euro di ammenda.
Avverso tale decisione i Sigg. (omissis) e (omissis) propongono ricorso tramite il Difensore, con il quale, allegata ampia documentazione a supporto dei motivi, lamentano:
1. Omessa motivazione in relazione all’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 37;
2. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione ex articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e) in relazione alla mancata qualificazione del fatto ai sensi del citato articolo 37, che disciplina le ipotesi di interventi eseguiti in difformita’ dalla denuncia di inizio attivita’ che era stata proposta dal Sig. (omissis) e seguita da autorizzazione al posizionamento del box ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 22, commi 1 e 2, con la conseguenza che non essendo applicabile al caso in esame ne’ il comma 3 dell’articolo 22, citato (la cd. “super d.i.a.”) ne’ la disciplina in tema di permesso di costruire, non puo’ trovare applicazione il reato previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), bensi’ la sola sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 37 in parola. Si consideri, poi, che i ricorrenti hanno richiesto nel 2008 il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di una piccola struttura in legno a carattere permanente che sostituisca il box, a dimostrazione dell’assoluta loro buona fede.
OSSERVA
La Corte deve ricordare che la giurisprudenza di questa Sezione afferma costantemente che la natura precaria di un intervento edilizio non coincide “con la temporaneita’ della destinazione soggettivamente data all’opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi alla intrinseca destinazione materiale dell’opera ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente possibilita’ di successiva e sollecita eliminazione” (Sezione Terza Penale, sentenza 27 maggio 2004, Polito). Sotto diverso profilo, non sussiste coincidenza fra precarieta’ e stagionalita’ dell’opera, posto che le opere stagionali sono destinate a soddisfare bisogni che si perpetuano nel tempo, anche se in determinati periodi dell’anno, e come tali costituiscono interventi che incidono sui beni tutelati dalla legislazione edilizia e necessitano di permesso di costruire (Terza Sezione Penale, sentenza n. 35498 del 6 luglio 2007, Filigrana; sentenza n. 12428 del 7 febbraio 2008, Fioretti). Inoltre, e’ stato affermato che “la natura precaria di una costruzione non dipende dalla natura dei materiali adottati e quindi dalla facilita’ della rimozione, ma dalle esigenze che il manufatto e’ destinato a soddisfare e cioe’ alla stabilita’ dell’insediamento, indicativa dell’impegno effettivo e durevole del territorio” (Terza Sezione Penale, sentenza n. 12428 del 7 febbraio 2008, Fioretti; sentenza del 27 maggio 2004, Polito; Cons.Stato, Sez. 5, sentenza n.3321 del 15 giungo 2000).
Alla luce dei principi cosi’ richiamati, appare pienamente condivisibile il principio interpretativo richiamato dalla Corte di Appello ed appare evidente che di tale principio e’ stata fatta corretta applicazione con riferimento ad un box di non modeste dimensioni che e’ stato posizionato alla fine della stagione e che e’ rimasto in sede per due stagioni: tutti elementi che non illogicamente sono stati ritenuti incompatibili con il preteso carattere di precarieta’ dell’opera.
Risultano cosi’ inammissibili tutti i profili oggetto del ricorso, che deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p.. al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, nonche’ ciascuno di essi al versamento della somma di euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.