Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto processuale penale
Numero: 1978 | Data di udienza: 6 Ottobre 2016
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Vincolo della continuazione dei fatti-reato – Presupposti per il riconoscimento della continuazione – Giurisprudenza – Fattispecie: Reati ex art. 181, c.1-bis d.lgs. n. 42/2004 e artt. 44, 64 e 71, 65 e 72 d.p.r. n. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2017
Numero: 1978
Data di udienza: 6 Ottobre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: RENOLDI
Premassima
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Vincolo della continuazione dei fatti-reato – Presupposti per il riconoscimento della continuazione – Giurisprudenza – Fattispecie: Reati ex art. 181, c.1-bis d.lgs. n. 42/2004 e artt. 44, 64 e 71, 65 e 72 d.p.r. n. 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/01/2017 (Ud. 06/10/2016) Sentenza n.1978
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Vincolo della continuazione dei fatti-reato – Presupposti per il riconoscimento della continuazione – Giurisprudenza – Fattispecie: Reati ex art. 181, c.1-bis d.lgs. n. 42/2004 e artt. 44, 64 e 71, 65 e 72 d.p.r. n. 380/2001.
Per aversi il medesimo disegno criminoso, occorre che ci sia stata un’ideazione preventiva di tutti i fatti-reato, con previsione e rappresentazione da parte dell’agente dei singoli reati e della loro futura esecuzione, almeno nelle linee essenziali e nei suoi aspetti principali, sin dal momento della risoluzione di commettere il reato o quanto meno dalla sua esecuzione. Pertanto, l’unicità del disegno criminoso “deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere” (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009). Tuttavia, l’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 23/01/2014, P.); sottolineando come il decorso del tempo costituisca elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, dep. 11/09/2012, Madonia e altri). Nella specie, il decorso di un significativo lasso di tempo impediva di ricondurre i diversi episodi ad un identico contesto deliberativo e che, per converso, l’omogeneità dei titoli di reato non era sufficiente ad affermare l’esistenza del vincolo della continuazione tra gli stessi.
(dich. inammissibilità il ricorso avverso ordinanza del 18/02/2016 TRIBUNALE DI NOLA) Pres. FIALE, Rel. RENOLDI, Ric. Guadagno
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/01/2017 (Ud. 06/10/2016) Sentenza n.1978SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/01/2017 (Ud. 06/10/2016) Sentenza n.1978
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Guadagno Maria Angela, nata a Poggiomarino il 12/12/1948, avverso l’ordinanza del 18/02/2016 del Tribunale di Nola;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 650/2015 in data 26/02/2015, pronunciata nel procedimento penale n. 9954/2009 R.G.N.R., il Tribunale di Nola condannò Maria Angela Guadagno alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e di 700,00 euro di multa in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 181, comma 1-bis d.lgs. n. 42 del 2004 e 349, comma 2, cod. pen., accertati in San Giuseppe Vesuviano in data 1/09/2009.
2. Con istanza depositata in data 5/01/2016, Maria Angela Guadagno avanzò richiesta di restituzione in termini ex art. 670, commi 1 e 3, cod. proc. pen., nonché di applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti giudicati con la predetta sentenza e quelli di cui alla sentenza n. 1278/08, relativa al procedimento penale n. 111/2005 RGNR, emessa in data 23/06/2008 dal Tribunale di Nola, poi riformata dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 956/10 del 10/02/2010, passata in giudicato – per la sola Guadagno – in data 18/10/2011, con la quale ella era stata condannata alla pena di cinque mesi e quindici giorni di reclusione e di 690,00 euro di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 44 d.p.r. 380 del 2001, 181, comma 1-bis d.lgs. n. 42 del 2004, 349 cod. pen., 64 e 71, 65 e 72 del d.p.r. n. 3880 del 2001.
2.1 Il Tribunale di Nola, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 18/02/2016, rigettò entrambe le richieste.
Quanto all’istanza di restituzione in termini, il giudice rilevò come essa fosse stata formulata sull’erroneo presupposto che la dichiarazione di assenza fosse intervenuta prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, laddove essa era invece avvenuta il 16/10/2014, a nulla rilevando che l’azione penale fosse stata esercitata precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 67 del 2014; sicché il Tribunale ritenne che il giudice della cognizione avesse correttamente applicato, ratione temporis, la disciplina dell’assenza.
Quanto alla richiesta di applicazione del beneficio della continuazione, il giudice, dopo avere premesso che l’identità del disegno criminoso implica quantomeno una programmazione e deliberazione iniziale, sia pure generica, avente ad oggetto la commissione di una pluralità di reati in vista di un fine unico, prefissato in modo sufficientemente specifico, ha ritenuto che tale requisito non ricorresse nel caso di specie, considerata l’ampiezza dell’arco temporale, tra il 3/01/2005 ed il 1/09/2009, in cui reati in questione erano stati consumati, ed essendo, dunque, difficile ipotizzare la preesistenza di un unico, iniziale programma criminoso abbracciante il complesso delle condotte successivamente tenute dalla Guadagno, non potendo lo stesso evincersi unicamente dal carattere omogeneo delle violazioni commesse dalla condannata.
3. Avverso l’ordinanza in esame, Maria Angela Guadagno propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore fiduciario, deducendo due distinti motivi di impugnazione.
Con il primo motivo lamenta la inosservanza di norme processuali sulla declaratoria di assenza, sul presupposto che, nel caso in esame, dovesse essere applicata la normativa precedente alla novella disciplina dell’assenza.
Dopo avere ricordato che soltanto con l’art. 1 della legge 11/08/2014, n. 118 è stato introdotto l’art. 15-bis della legge n. 67 del 2014, relativo al regime transitorio della nuova disciplina del processo in absentia, il ricorso sottolinea come in relazione al periodo compreso tra il 17/05/2014 (data dell’entrata in vigore della menzionata legge n. 67/2014) e il 22/08/2014 (data di entrata in vigore della legge n. 118), continuasse ad applicarsi la vecchia disciplina della contumacia in relazione ai processi pendenti, per i quali, alla data di entrata in vigore della I. 67/2014, l’azione penale fosse stata esercitata o fosse stata ancora dichiarata la contumacia dell’imputato o esercitato il controllo ex art. 614 comma 3, cod. proc. pen..
A tale conclusione dovrebbe accedersi in base al canone tempus regit actum, costituente principio generale del sistema processuale penale, il quale, in relazione agli atti complessi, produttivi di effetti frazionati nel tempo e non ancora esauriti al momento del novum legislativo, imporrebbe che la successione normativa non soltanto non possa travolgere gli effetti già prodotti, ma neppure possa regolare diversamente gli effetti destinati a prodursi, rispondenti “alla disciplina vigente al momento del perfezionamento dell’atto”.
Nel caso di specie, dal momento che l’azione penale era stata esercitata con decreto di citazione a giudizio del 15/03/2014, Maria Angela Guadagno non avrebbe potuto essere dichiarata assente.
Con il secondo motivo, viene dedotta la inosservanza di norme processuali, vizio di motivazione sulla richiesta di applicazione della disciplina della continuazione.
L’ordinanza avrebbe incongruamente obliterato il dato relativo all’omogeneità delle condotte criminose, finalizzate al raggiungimento del fine unico prefissato, costituito dalla realizzazione e ultimazione dell’immobile abusivo. Sarebbe illogica la decisione fondata unicamente sulla richiamata ampiezza dell’arco temporale nel quale i reati in esame sono stati consumati, senza considerare gli altri indici rilevatori del medesimo disegno criminoso, quali fra gli altri, la omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, la sistematicità e le programmate condotte dì vita.
4. Con requisitoria scritta depositata il 18/11/2016, il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria dì inammissibilità del ricorso.
Quanto al primo profilo, rileva come siano stati correttamente applicati sia il principio processuale di cui alla clausola generale tempus regit actum, sia la normativa transitoria dì cui all’art. 15-bis L. n. 67/2014, atteso che al momento di apertura del dibattimento e della verifica della regolare costituzione delle parti era in vigore la nuova disciplina.
Quanto alla seconda questione, dopo avere riepilogato i principi in materia di continuazione, pone in luce come il Giudice dell’esecuzione abbia correttamente motivato “che il notevole intervallo temporale intercorrente tra i momenti di consumazione dei delitti per i quali si pretende il riconoscimento del vincolo della continuazione e l’inesistenza dì ulteriori indici significativi di una progettualità criminale sottostante, conducono ad escludere il mantenimento dell’asserita unitarietà psicologica che caratterizza il reato continuato”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Quanto al primo motivo di ricorso occorre rilevare che la legge 28 aprile 2014 n. 67, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 maggio 2014, è entrata in vigore il 17 maggio 2014. Non avendo, la novella in esame, contemplato alcuna disciplina transitoria, con l’art. 1 della l. 11 agosto 2014, n. 118, è stato introdotto l’art. 15-bis della legge n. 67/2014, rubricato “Norme transitorie”, il cui comma 1 ha espressamente stabilito che “le disposizioni … si applicano ai procedimento in corso alla data di entrata in vigore della presente legge”, subordinatamente al fatto che “non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo grado”. Al successivo comma 2, “in deroga” alla descritta disciplina, si prevede, invece, che le disposizioni previgenti continuino ad applicarsi nei casi in cui l’imputato sia stato dichiarato contumace, ma non sia stato emesso, nei suoi confronti, il decreto di irreperibilità.
Dunque, la disciplina in esame, con assoluta chiarezza, individua due fondamentali passaggi processuali, destinati a rappresentare lo spartiacque delle differenti normative applicabili: da un lato la dichiarazione di contumacia che, ove già intervenuta all’entrata in vigore della nuova disciplina, consente, comunque, l’applicazione delle disposizioni abrogate; e, dall’altro lato, la pronuncia del dispositivo della sentenza di primo grado, che in assenza della dichiarazione di contumacia, segna il momento a partire dal quale non è più possibile applicare la vecchia disciplina.
Nel caso di specie è pacifico e non contestabile che il dispositivo della sentenza di primo grado, pronunciato in data 26/02/2015, sia intervenuto abbondantemente dopo l’entrata in vigore sia della legge n. 67 del 2014, sia della legge n. 118 del 2014. Ne consegue che l’unico profilo eventualmente rilevante ai fini della applicazione della vecchia disciplina processuale, ormai abrogata, concerna l’avvenuta dichiarazione di contumacia prima della entrata in vigore delle nuove disposizioni.
E tuttavia, come puntualmente precisato dall’ordinanza gravata, la dichiarazione di contumacia non fu mai pronunciata, laddove la dichiarazione di assenza intervenne comunque in data 16/10/2014 e, dunque, ancora una volta, dopo l’entrata in vigore del nuovo assetto regolativo.
Pertanto, deve ritenersi che sia il giudice della cognizione che lo stesso giudice dell’esecuzione abbiano fatto corretta applicazione della relativa normativa processuale, ritenendo non applicabile le disposizioni dettate in materia di processo contumaciale.
Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Quanto al mancato riconoscimento della continuazione, la giurisprudenza ritiene necessario che, per aversi il medesimo disegno criminoso, vi sia stata un’ideazione preventiva di tutti i fatti-reato, con previsione e rappresentazione da parte dell’agente dei singoli reati e della loro futura esecuzione, almeno nelle linee essenziali e nei suoi aspetti principali, sin dal momento della risoluzione di commettere il reato o quanto meno dalla sua esecuzione (Sez. 5, n. 5599 del 3/10/2013, dep. 04/02/2014, Hudorovich, Rv. 258862; Sez. 2, n. 18037 del 7 /04/2004, dep. 19/04/2004 Tuzzeo, Rv. 229052). E l’unicità del disegno criminoso “deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere” (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, Rv. 243632).
In argomento si è, peraltro, affermato che l’omogeneità delle violazioni e la contiguità temporale di alcune di esse, seppure indicative di una scelta delinquenziale, non consentono, da sole, di ritenere che i reati siano frutto di determinazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 23/01/2014, P., Rv. 259094); ed anzi si è sottolineato come il decorso del tempo costituisca elemento decisivo sul quale fondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall’art. 81 cod. pen., atteso che quanto più ampio è il lasso di tempo fra le violazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l’esistenza di una programmazione unitaria predeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012, dep. 11/09/2012, Madonia e altri, Rv. 253664).
In questa prospettiva, il giudice dell’esecuzione si è sicuramente mosso all’interno delle indicate coordinate ermeneutiche, affermando che il decorso di un significativo lasso di tempo impedisse di ricondurre i diversi episodi ad un identico contesto deliberativo e che, per converso, l’omogeneità dei titoli di reato non fosse sufficiente ad affermare l’esistenza del vincolo della continuazione tra gli stessi. Ne consegue che il relativo apprezzamento, implicando una valutazione di stretto merito, si sottrae ad ogni censura da parte del giudice di legittimità, avendo, comunque, il tribunale adito ben esplicitato le ragioni poste a fondamento del proprio giudizio.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.
Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 2.000,00 euro.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 {duemila) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 6/10/2016