Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 1976 |
Data di udienza: 6 Ottobre 2016
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di remissione in pristino a spese del condannato – Sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. – Natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato – Mancata statuizione e rimedio attivabile dopo che la sentenza è divenuta definitiva – Procedura di correzione dell’errore materiale – Art. 44, c.1, lett. C), del d.p.r. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Procedura di correzione degli errori materiali – Competenza a provvedere – Art. 130 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Gennaio 2017
Numero: 1976
Data di udienza: 6 Ottobre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: RENOLDI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di remissione in pristino a spese del condannato – Sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. – Natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato – Mancata statuizione e rimedio attivabile dopo che la sentenza è divenuta definitiva – Procedura di correzione dell’errore materiale – Art. 44, c.1, lett. C), del d.p.r. n. 380/2001 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Procedura di correzione degli errori materiali – Competenza a provvedere – Art. 130 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/01/2017 (Ud. 06/10/2016) Sentenza n.1976
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Ordine di remissione in pristino a spese del condannato – Sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. – Natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato – Mancata statuizione e rimedio attivabile dopo che la sentenza è divenuta definitiva – Procedura di correzione dell’errore materiale – Art. 44, c.1, lett. C), del d.p.r. n. 380/2001.
L’ordine di remissione in pristino a spese del condannato costituisce una sanzione amministrativa accessoria di natura ripristinatoria e non una pena accessoria; sicché esso, proprio per la sua natura di sanzione amministrativa, va disposto dal giudice anche in caso di sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.. Ne consegue che nel caso della mancata statuizione, da parte del giudice della cognizione, dell’ordine di rimessione in pristino stato, il rimedio attivabile è rappresentato, dopo che la sentenza è divenuta definitiva, dalla procedura di correzione dell’errore materiale, proprio in quanto si tratta di sanzione amministrativa accessoria di natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato, non attenendo ad una componente essenziale dell’atto e non integrando, dunque, alcuna ipotesi di nullità (cfr., per l’affermazione del principio generale, Cass. Sez. Un., n. 7945 del 31/01/2008, dep. 20/02/2008, Boccia).
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Procedura di correzione degli errori materiali – Competenza a provvedere – Art. 130 cod. proc. pen. – Giurisprudenza.
La procedura di correzione degli errori materiali dettata dall’art. 130 cod. proc. pen. attribuisce la competenza a provvedere allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento da correggere ovvero al giudice dell’impugnazione nel caso in cui questa non sia inammissibile, con esclusione, però, del giudice dell’esecuzione (Cass. Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, dep. 22/08/2016, Prestifilippo; Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, dep. 30/09/2014, Bognanni; Sez. 3, n. 46656 del 9/10/2011; Sez. 3, n. 40861 del 23/09/2010; Sez. 3, n. 32953 del 28/04/2010).
(dich. inammissibilità il ricorso avverso ordinanza del 22/03/2016 TRIBUNALE DI FIRENZE) Pres. FIALE, Rel. RENOLDI, Ric. P.M. c. Santino e altro.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/01/2017 (Ud. 06/10/2016) Sentenza n.1976
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/01/2017 (Ud. 06/10/2016) Sentenza n.1976
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, nel procedimento nei confronti di:
– Santino Francesco, nato a Fucecchio il 23/03/1959,
– Guerrieri Elisabetta, nata a Fucecchio in data 8/06/1961, avverso l’ordinanza del 22/03/2016 del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. Ciro Angelillis, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 24/02/2007 il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, applicò ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Francesco Santini ed Elisabetta Guerrieri, la pena di due mesi di arresto e di 12.000,00 euro di ammenda in relazione ai reati di cui agli artt. 163 del decreto legislativo n. 409 del 1999, 44, comma 1, lett. C), del d.p.r. n. 380 del 2001.
2. Successivamente al passaggio in giudicato della predetta sentenza, in data 20/05/2010, il Pubblico ministero competente per l’esecuzione formulò istanza di correzione di errore materiale nella parte in cui il provvedimento non aveva disposto l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese dei condannati. Nondimeno, il Tribunale di Firenze, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data 22/03/2016, dichiarò non luogo a provvedere sulla richiesta in esame, avuto riguardo alla giurisprudenza di legittimità che esclude l’intervento invocato da parte del giudice dell’esecuzione.
3. Avverso l’ordinanza in esame, il Pubblico Ministero propone ricorso per cassazione, deducendo che avendo l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo natura di sanzione amministrativa, la sua adozione sarebbe assolutamente vincolata e che, per tale ragione, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte stabilirebbe che la relativa omissione, avendo natura di errore materiale, possa essere sanata ai sensi dell’art. 130 del codice di rito.
4. Con requisitoria scritta depositata il 16/06/2016, il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando come la competenza sulla procedura correttiva di cui all’art. 130 cod. proc. pen. spetti non al giudice dell’esecuzione, quanto piuttosto a quello che ha emesso la sentenza di condanna.
5. Con memoria ex art. 611 cod. proc. pen., depositata in data 13/09/2016, la difesa di Santini e Guerrieri ha dedotto che la competenza in materia di correzione di errore materiale sia attribuita al giudice della cognizione e non a quello dell’esecuzione, sicché l’ordinanza impugnata, avendo dichiarato non luogo a provvedere per difetto di competenza, sarebbe del tutto corretta.
5.1. Con note difensive successivamente pervenute, la difesa degli stessi Santini e Guerrieri ha dedotto per un verso che dovrebbe dubitarsi circa la natura di sanzione amministrativa dell’ordine di rimessione in pristino, il quale dovrebbe invece essere considerato come pena accessoria, come tale preclusa in caso di sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen.; e, per altro verso, che la procedura di correzione di errore materiale deve potersi ammettere unicamente nel caso in cui vi sia una divergenza, immediatamente rilevabile, tra la volontà del giudice ed il correlativo mezzo di espressione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
2. Costituisce principio ormai acquisito all’elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte l’affermazione secondo cui l’ordine di remissione in pristino a spese del condannato costituisce una sanzione amministrativa accessoria di natura ripristinatoria e non una pena accessoria (Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, dep. 22/08/2016, Prestifilippo, Rv. 268106; Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, dep. 30/09/2014, Bognanni, Rv. 260421; Sez. 3, n. 10067 del 2/12/2008, dep. 6/03/2009, P.G. in proc. Guadagno, Rv. 244016); sicché esso, proprio per la sua natura di sanzione amministrativa, va disposto dal giudice anche in caso di sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 47331 del 16/11/2007, dep. 20/12/2007, Minaudo e altri, Rv. 238532; Sez. 3, n. 23212 del 10/02/2004, dep. 18/05/2004, P.G. in proc. Magno, Rv. 229461; Sez. 3, n. 4028 del 22/11/2002, dep. 28/01/2003, P.M. in proc. Saracino S, Rv. 223366).
Ne consegue che nel caso della mancata statuizione, da parte del giudice della cognizione, dell’ordine di rimessione in pristino stato, il rimedio attivabile è rappresentato, dopo che la sentenza è divenuta definitiva, dalla procedura di correzione dell’errore materiale, proprio in quanto si tratta di sanzione amministrativa accessoria di natura obbligatoria ed a contenuto predeterminato (Sez. 3, n. 10067 del 2/12/2008, citata), non attenendo ad una componente essenziale dell’atto e non integrando, dunque, alcuna ipotesi di nullità (cfr., per l’affermazione del principio generale, Sez. Un., n. 7945 del 31/01/2008, dep. 20/02/2008, Boccia, Rv. 238426).
Nondimeno, secondo quanto già affermato da questa Corte di legittimità in casi del tutto analoghi, la procedura di correzione degli errori materiali dettata dall’art. 130 cod. proc. pen. attribuisce la competenza a provvedere allo stesso giudice che ha adottato il provvedimento da correggere ovvero al giudice dell’impugnazione nel caso in cui questa non sia inammissibile, con esclusione, però, del giudice dell’esecuzione (Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, dep. 22/08/2016, Prestifilippo, Rv. 268106; Sez. 3, n. 40340 del 27/05/2014, dep. 30/09/2014, Bognanni, Rv. 260421; Sez. 3, n. 46656 del 9/10/2011, Rv. 251962; Sez. 3, n. 40861 del 23/09/2010, Rv. 248696; Sez. 3, n. 32953 del 28/04/2010, Rv. 248217).
Ne consegue che il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, ha correttamente dichiarato di non dover provvedere sulla relativa richiesta avanzata dal Pubblico ministero.
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze deve essere dichiarato inammissibile.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso del P.M..
Così deciso in Roma, il 6/10/2016