Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 6591 | Data di udienza: 24 Novembre 2011

* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di una piscina – Disciplina antisismica – Carattere precario della costruzione, natura dei materiali usati e delle strutture realizzate – Irrilevanza – Artt. 44, c.1, lett. c), 83 e 95, D.P.R. n. 380/2001 – Manufatti che si elevano al di sopra del suolo o in tutto o in parte interrate – Realizzazione di una piscina – Permessi – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Permesso di costruire in sanatoria – Rilascio del nullaosta paesaggistico – Effetti – Estinzione del reato ambientale – Esclusione – Fattispecie – Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2012
Numero: 6591
Data di udienza: 24 Novembre 2011
Presidente: Teresi
Estensore: Andronio


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di una piscina – Disciplina antisismica – Carattere precario della costruzione, natura dei materiali usati e delle strutture realizzate – Irrilevanza – Artt. 44, c.1, lett. c), 83 e 95, D.P.R. n. 380/2001 – Manufatti che si elevano al di sopra del suolo o in tutto o in parte interrate – Realizzazione di una piscina – Permessi – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Permesso di costruire in sanatoria – Rilascio del nullaosta paesaggistico – Effetti – Estinzione del reato ambientale – Esclusione – Fattispecie – Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 17 febbraio 2012 (Ud. 24/11/2011), Sentenza n. 6591

DIRITTO URBANISTICO – Realizzazione di una piscina – Disciplina antisismica – Carattere precario della costruzione, natura dei materiali usati e delle strutture realizzate – Irrilevanza – Artt. 44, c.1, lett. c), 83 e 95, D.P.R. n. 380/2001 – Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004.
 
Con specifico riferimento alla disciplina antisismica, gli artt. 83 e seguenti del D.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretati nel senso che non escludono le piscine. Tali disposizioni si applicano, a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (Cass. Sez. III, 25/01/2011, n. 15412; Cass. 24/10/2001, n. 38142). Né alcun rilievo può assumere il carattere eventualmente precario della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (Cass. Sez. III 10/10/2007, n. 37322; Cass. 19/12/2003, n. 48684; Cass. 4/10/2002, n. 33158).

(conferma sentenza n. 1321/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/06/2010) Pres. Teresi, Est. Andronio, Ric. D’onofrio
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Manufatti che si elevano al di sopra del suolo o in tutto o in parte interrate – Realizzazione di una piscina – Permessi. 
 
In materia di autorizzazioni e permessi urbanistici, sono da considerare lavori di costruzione edilizia per i quali occorre la concessione non soltanto quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo ma anche quelli aventi ad oggetto opere in tutto o in parte interrate, che comunque trasformano durevolmente l’area impegnata (Cass., Sez. III, 29/04/2003, n. 26197; Cass. Sez. III, 27/09/2000, n. 12288). In particolare, la realizzazione di una piscina implica, ordinariamente, la creazione di nuove volumetrie, perché comporta l’esecuzione di lavori di scavo, rivestimento ed installazione di impianti tecnologici (Cass. Sez. III, 22/10/1999, n. 12104).

(conferma sentenza n. 1321/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/06/2010) Pres. Teresi, Est. Andronio, Ric. D’onofrio
 
 
BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Permesso di costruire in sanatoria – Rilascio del nullaosta paesaggistico – Effetti – Estinzione del reato ambientale – Esclusione – Fattispecie – Art. 181 D.Lgs. n. 42/2004.
 
Il rilascio del nullaosta paesaggistico, pur se correlato al successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non estingue il reato ambientale, perché si tratta di provvedimento dotato di efficacia ex nunc; efficacia limitata, cioè, all’esecuzione delle opere descritte nella domanda di accertamento edilizio di conformità, non essendo l’effetto estintivo del reato paesaggistico espressamente previsto da alcuna disposizione legislativa (Cass. Sez. III, 24/03/2010, n. 17535; Cass. 24/05/2007, n. 34746; Cass. 26/11/2002, n. 2109/2003). Fattispecie: realizzazione di un esteso scavo in zona sismica, non limitato alle sole dimensioni della piscina, ma ad altro spazio intorno ad essa per consentire l’interramento, è sicuramente oggetto della normativa in questione, anche perché incide notevolmente sul territorio.

(conferma sentenza n. 1321/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/06/2010) Pres. Teresi, Est. Andronio, Ric. D’onofrio

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^, 17 febbraio 2012 (Ud. 24/11/2011), Sentenza n. 6591

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. ALFREDO TERESI – Presidente 
Dott. ALDO FIALE – Consigliere 
Dott. SILVIO AMORESANO – Consigliere 
Dott. SANTI GAZZARA – Consigliere 
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere Rel. 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da D’ONOFRIO PAOLO N. IL 11/09/1967
– avverso la sentenza n. 1321/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/06/2010
– visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
– udita in PUBBLICA UDIENZA dei 24/11/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
– Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nicola Lettieri., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
– Udito il difensoitAvv. Gianluca Tretola
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. – Con sentenza del 29 giugno 2010, la Corte d’appello di Napoli, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 12 dicembre 2008, assolvendo l’imputato dal reato di cui agli articoli 81, secondo comma, c.p., 64. 71, 65, 72 del d.P.R. n. 380 del 2001, con la formula «perché il fatto non sussiste», confermando quanto agli altri reati oggetto di condanna (di cui agli articoli 83 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 2 della legge regionale n. 9 del 1983, nonché all’art. 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, in relazione all’art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001) la sentenza di primo grado, rideterminando la pena in diminuzione, e revocando l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
 
2. – Avverso la sentenza l’imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo in primo luogo la violazione degli artt. 146 e 181 del digs. n. 42 del 2004. Rileva la difesa che l’imputato ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, previo rilascio del nullaosta paesaggistico da parte della competente autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale avrebbe riconosciuto la mancanza di qualunque violazione pregressa, escludendo la rilevanza penale della condotta.
 
Si lamenta, in secondo luogo, la violazione degli articoli 83 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, sul rilievo che la natura dell’opera realizzata (una piscina prefabbricata) non potrebbe farla rientrare nel novero di quelle per le quali si pongono problemi di staticità, in relazione all’uso del cemento armato, e di pericolo per la pubblica incolumità, per quanto riguarda la normativa antisismica.
 
Si deduce, in terzo luogo, la carenza di motivazione circa la determinazione della pena, rilevando che la Corte d’appello avrebbe tralasciato di considerare il relativo motivo di appello, limitandosi a ricalcolare la pena stessa, in conseguenza dell’avvenuta assoluzione dal reato di cui al capo B) dell’imputazione.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
3. – Il ricorso deve essere rigettato.
 
3.1. – I1 primo motivo di impugnazione – con cui si deduce la violazione degli artt. 146 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, sul rilievo che l’imputato ha ottenuto il permesso di costruire in sanatoria, previo rilascio del nullaosta paesaggistico da parte della competente autorità preposta alla gestione del vincolo, la quale avrebbe riconosciuto la mancanza di qualunque violazione pregressa, escludendo la rilevanza penale della condotta – è infondato.
 
Correttamente, infatti, la Corte d’appello ha richiamato e applicato alla fattispecie il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il rilascio del nullaosta paesaggistico, pur se correlato al successivo rilascio del permesso di costruire in sanatoria, non estingue il reato ambientale, perché si tratta di provvedimento dotato di efficacia ex nunc; efficacia limitata, cioè, all’esecuzione delle opere descritte nella domanda di accertamento edilizio di conformità, non essendo l’effetto estintivo del reato paesaggistico espressamente previsto da alcuna disposizione legislativa (Sez. III, 24 marzo 2010, n. 17535; 24 maggio 2007, n. 34746; 26 novembre 2002, n. 2109/2003).
 
3.2. – II secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione degli artt. 83 e 95 del d.P.R. n. 380 del 2001, sul rilievo che la natura dell’opera realizzata (una piscina prefabbricata) non potrebbe farla rientrare nel novero di quelle per le quali si pongono problemi di staticità, in relazione all’uso del cemento armato, e di pericolo per la pubblica incolumità, per quanto riguarda la normativa antisismica – è del pari infondato.
 
Deve premettersi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, sono da considerare lavori di costruzione edilizia per i quali occorre la concessione non soltanto quelli di realizzazione di manufatti che si elevano al di sopra del suolo ma anche quelli aventi ad oggetto opere in tutto o in parte interrate, che comunque trasformano durevolmente l’area impegnata (ex plurimis, Sez. III, 29 aprile 2003, n. 26197; Sez. III, 27 settembre 2000, n. 12288). In particolare, la realizzazione di una piscina implica, ordinariamente, la creazione di nuove volumetrie, perché comporta l’esecuzione di lavori di scavo, rivestimento ed installazione di impianti tecnologici (Sez. III, 22 ottobre 1999, n. 12104).
 
Ne consegue, con specifico riferimento alla disciplina antisismica, che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente – gli artt. 83 e seguenti del d.P.R. n. 380 del 2001 devono essere interpretati nel senso che non escludono le piscine. Tali disposizioni si applicano, infatti, a tutte Ie costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (Sez. III, 25 gennaio 2011, n. 15412; 24 ottobre 2001, n. 38142). Né alcun rilievo può assumere il carattere eventualmente precario della costruzione, proprio in considerazione delle prevalenti esigenze di sicurezza alla tutela delle quali la normativa antisismica si correla (Sez. III 10 ottobre 2007, n. 37322; 19 dicembre 2003, n. 48684; 4 ottobre 2002, n. 33158).
 
Tali principi sono stati puntualmente applicati nel caso in esame, in cui la Corte d’appello ha rilevato che l’oggetto del capo di imputazione è limitato al profilo della violazione della normativa antisismica; profilo sul quale la stessa Corte correttamente afferma che la realizzazione di un esteso scavo in zona sismica, non limitato alle sole dimensioni della piscina, ma ad altro spazio intorno ad essa per consentire l’interramento, è sicuramente oggetto della normativa in questione, anche perché incide notevolmente sul territorio, tenuto conto della sua vicinanza con l’abitazione principale dell’imputato.
 
3.3. – Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza di motivazione circa la determinazione della pena, rilevando che la Corte d’appello ha tralasciato di considerare il relativo motivo di appello, limitandosi a ricalcolare la pena è in conseguenza dell’avvenuta assoluzione dal reato di cui al capo B) dell’imputazione.
 
Va, infatti, osservato che la Corte distrettuale afferma che la pena da essa ricalcolata appare, ai sensi dell’articolo 133 c.p., del tutto equa rispetto alla personalità dell’imputato e al fatto in contestazione, e che tale motivazione deve essere considerata sufficiente, perché integrata dagli analitici rilievi già svolti in relazione alla descrizione dei fatti per i quali è intervenuta la condanna.
 
4. – Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.
 

 

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