Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 6434 |
Data di udienza: 11 Novembre 2015
* DIRITTO URBANISTICO – Demolizione in sede esecutiva e sanatoria – Presupposti per la sospensione o revoca – Incompatibilità con atti amministrativi o giurisdizionali – Demolizione in sede esecutiva – Provvedimento giurisdizionale favorevole – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Onere probatorio – Accertamenti – Poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione – Art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2016
Numero: 6434
Data di udienza: 11 Novembre 2015
Presidente: Fiale
Estensore: Rosi
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – Demolizione in sede esecutiva e sanatoria – Presupposti per la sospensione o revoca – Incompatibilità con atti amministrativi o giurisdizionali – Demolizione in sede esecutiva – Provvedimento giurisdizionale favorevole – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Onere probatorio – Accertamenti – Poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione – Art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 11/11/2015)Sentenza n.6434
DIRITTO URBANISTICO – Demolizione in sede esecutiva e sanatoria – Presupposti per la sospensione o revoca – Incompatibilità con atti amministrativi o giurisdizionali.
In sede esecutiva la demolizione potrà essere sospesa o revocata quando risulta “assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria” (Cfr. Sez. 3, n. 17066 del 18 maggio 2006, Spillantini). In via generale, deve ritenersi che gli atti tipici della pubblica amministrazione idonei ad evitare la esecuzione della sentenza di condanna nella parte in cui impone la demolizione della opera abusiva sono, oltre alla intervenuta demolizione dell’immobile ad opera della stessa pubblica amministrazione, la intervenuta concessione in sanatoria e la delibera del consiglio comunale che abbia dichiarato la conformità del manufatto con gli interessi pubblici urbanistici ed ambientali.
DIRITTO URBANISTICO – Demolizione in sede esecutiva – Provvedimento giurisdizionale favorevole – Onere probatorio – Accertamenti – Poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione – Art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
In tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo “un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti” (Cass., Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino; in linea con tale assunto, in materia cfr. Sez. 3, n. 25832 del 29/5/2013, Schenae altro). Nel caso di specie il ricorrente ha adempiuto all’onere di allegazione richiesto, ma a ciò non ha fatto seguito l’esperimento dei poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, a seguito dell’allegazione della DIA e della attestazione del relativo pagamento della sanzione determinata dal Comune in modo da verificare la eventuale sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 36 D.p.r. n. 380/2001.
(Annulla con rinvio ordinanza n. 56/2013 TRIB SEZ.DIST. di SORRENTO, del 03/04/2014) Pres. FIALE Rel. ROSI Ric. Castellano
Note:
Conforme – CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 11/11/2015) Sentenza n.6433 Ric. Vencia; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 11/11/2015) Sentenza n.6431 Ric. Bertino.
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 11/11/2015)Sentenza n.6434
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 11/11/2015)Sentenza n.6434
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: CASTELLANO LUIGI N. IL 26/06/1959
avverso l’ordinanza n. 56/2013 TRIB SEZ.DIST. di SORRENTO, del 03/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
lette le conclusioni del PG Dott. Francesco M. Iaconello che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza;
Ritenuto che Castellano Luigi ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata, emessa in data 3 aprile 2014, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione, in forza della sentenza emessa dal medesimo tribunale sez. distaccata di Sorrento, divenuta irrevocabile il 14 ottobre 2009, ritenendo insufficiente la presentazione di un provvedimento di compatibilità paesaggistica, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
1)
Error in iudicando e violazione dell’
art. 666 c.p.p., violazione dell’
art. 36 D.P.R. n. 380/2001, avendo il giudice rigettato sul falso presupposto che la DIA, con l’attestazione di pagamento fossero inidonee a documentare la compatibilità urbanistica, mentre nel caso di specie risulta applicabile la fattispecie di cui all’
art. 36 del TU edilizia;
2) Mancata assunzione di prove, in quanto il giudice è tenuto ad avvalersi del disposto del
comma 5 dell’art. 666 c.p.p., chiedendo informazioni al Comune se ritiene che i documenti depositati non siano sufficienti, mentre nell’ordinanza non si fa neppure menzione della produzione documentale del ricorrente;
Considerato che è stato precisato che in sede esecutiva la demolizione potrà essere sospesa o revocata quando risulta “assolutamente incompatibile con atti amministrativi o giurisdizionali che abbiano conferito all’immobile altra destinazione o abbiano provveduto alla sua sanatoria” (Cfr. Sez. 3, n. 17066 del 18 maggio 2006, Spillantini, Rv. 234321);
che, quindi, in via generale, deve ritenersi che gli atti tipici della pubblica amministrazione idonei ad evitare la esecuzione della sentenza di condanna nella parte in cui impone la demolizione della opera abusiva sono, oltre alla intervenuta demolizione dell’immobile ad opera della stessa pubblica amministrazione, la intervenuta concessione in sanatoria e la delibera del consiglio comunale che abbia dichiarato la conformità del manufatto con gli interessi pubblici urbanistici ed ambientali;
che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Suprema Corte che in tema di esecuzione non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo “un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi all’autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti ” (così, ex multiis, Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276; in linea con tale assunto, in materia cfr. Sez. 3, n. 25832 del 29/5/2013, Schenae altro, Rv. 256295)
che nel caso di specie il ricorrente ha adempiuto all’onere di allegazione richiesto, ma a ciò non ha fatto seguito l’esperimento dei poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice dell’esecuzione, a seguito dell’allegazione della DIA in data 30 maggio 2013 e della attestazione del relativo pagamento della sanzione determinata dal Comune di Massa Lubrense, in modo da verificare la eventuale sussistenza dell’ipotesi di cui all’
art. 36 D.p.r. n. 380/2001;
che, pertanto, attesa la fondatezza del ricorso l’ordinanza deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata
Così deciso in Roma, l’11 novembre 2015.
Note:
Conforme – CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 11/11/2015) Sentenza n.6433 Ric. Vencia; CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17/02/2016 (Ud. 11/11/2015) Sentenza n.6431 Ric. Bertino.