Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto processuale penale, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 7660 | Data di udienza: 29 Settembre 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi – Demolizione dell’opera abusiva – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sospensione condizionale della pena come condizione per la fruizione del beneficio – Fattispecie – Artt. 36, 44 lett. c), 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 – Art. 142, lett. a), d.lgs. 42/2004 – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2017
Numero: 7660
Data di udienza: 29 Settembre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: Liberati


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi – Demolizione dell’opera abusiva – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sospensione condizionale della pena come condizione per la fruizione del beneficio – Fattispecie – Artt. 36, 44 lett. c), 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 – Art. 142, lett. a), d.lgs. 42/2004 – Giurisprudenza.



Massima

 

 



CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/02/2017 (Ud. 29/09/2016), Sentenza n.7660


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Reati edilizi – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Demolizione dell’opera abusiva – Sospensione condizionale della pena come condizione per la fruizione del beneficio – Fattispecie – Artt. 36, 44 lett. c), 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 – Art. 142, lett. a), d.lgs. 42/2004 – Giurisprudenza.
 
In tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo tuttavia spiegare perché, nel formulare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l’esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (così Sez. 3, Sentenza n. 17729 del 10/03/2016, Abbate; conf. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo; Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Farina). Fattispecie: realizzazione di opere edilizie (consistenti in strutture di sostegno e drenaggio in cemento armato e blocchi prefabbricati di cemento armato, con la realizzazione di un appartamento della superficie di circa 60/70 mq. e di una struttura adiacente per contenimento in cemento armato e pannelli prefabbricati), in zona sismica ed all’interno della fascia di 300 metri dalla battigia, in assenza di permesso di costruire, del nulla osta paesaggistico, della comunicazione al Genio Civile e della preventiva autorizzazione di tale ente, ordinandone anche la demolizione.
 
 
(dich. inammiss. il ricorso avverso  sentenza del 18/3/2016 CORTE D’APPELLO DI PALERMO) Pres. FIALE, Rel. LIBERATI, Ric. Lana 
 
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/02/2017 (Ud. 29/09/2016), Sentenza n.7660

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/02/2017 (Ud. 29/09/2016), Sentenza n.7660
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Lana Giuseppe, nato a Ribera il 28/4/1976;
 
avverso la sentenza del 18/3/2016 della Corte d’appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
 
udito per il ricorrente l’avv. Fabrizio Maria Sepiacci, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con sentenza del 15 dicembre 2014 il Tribunale di Sciacca condannò Giuseppe Lana ed Assunta Maniglia alla pena di mesi quattro e giorni dieci di arresto ed euro 43.100 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001, 142, lett. a), d.lgs. 42/2004, 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001, per avere realizzato opere edilizie (consistenti in strutture di sostegno e drenaggio in cemento armato e blocchi prefabbricati di cemento armato, con la realizzazione di un appartamento della superficie di circa 60/70 mq. e di una struttura adiacente per contenimento in cemento armato e pannelli prefabbricati), in zona sismica ed all’interno della fascia di 300 metri dalla battigia, in assenza di permesso di costruire, del nulla osta paesaggistico, della comunicazione al Genio Civile e della preventiva autorizzazione di tale ente, ordinandone anche la demolizione.
 
Con sentenza del 18 marzo 2016 la Corte d’appello di Palermo, provvedendo sull’appello del Procuratore Generale e di Assunta Maniglia e sulla impugnazione incidentale del Lana, ha assolto Assunta Maniglia per non avere commesso il fatto e subordinato la sospensione condizionale della pena concessa a Lana Giuseppe alla demolizione delle opere abusive, da effettuarsi entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
 
La Corte d’appello, poiché solamente la coimputata Maniglia ed il Procuratore Generale avevano proposto appello principale, ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale di Giuseppe Lana in ordine alla affermazione della sua responsabilità, non oggetto di nessuna delle due impugnazioni principali.
 
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il solo Giuseppe Lana, affidato a due motivi.
 
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, per l’omessa considerazione da parte della Corte d’appello della presentazione di istanza di autorizzazione in sanatoria, ancora pendente presso il Comune di Sciacca per la necessaria istruzione, che avrebbe dovuto determinare il giudice d’appello a disporre la sospensione del procedimento penale.
 
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato illogicità e contraddittorietà della motivazione, evidenziando la non necessarietà della subordinazione della concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive, e l’insufficienza della motivazione della sentenza impugnata al riguardo, essendovi tra l’altro incertezze circa l’effettiva estensione ed entità delle opere abusive da demolire.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
1. Il ricorso è inammissibile.
 
2. Il primo motivo, mediante il quale il ricorrente ha lamentato l’insufficiente considerazione della propria istanza di autorizzazione in sanatoria, che avrebbe dovuto determinare la Corte d’appello a sospendere il processo in attesa della definizione del procedimento amministrativo, come espressamente richiesto con l’appello incidentale, è manifestamente infondato, essendo detta istanza in fase di istruzione dal 11 febbraio 2015.
 
Va evidenziato come all’imputato siano state ascritte anche violazioni alla disciplina antisismica e paesaggistica, in relazione alle quali non opera l’effetto estintivo di cui all’art. 36 del d.P.R. 380 del 2011, con la conseguente irrilevanza al riguardo della pendenza della istanza di autorizzazione in sanatoria; quest’ultima, inoltre, è stata presentata in data 11 febbraio 2015, e risultava in fase di istruzione alla data del 18 novembre 2015 ed ancora al momento della pronunzia della sentenza di secondo grado, sicché del tutto correttamente la Corte territoriale non ne ha tenuto conto, anche ai fini del reato urbanistico, operando l’istituto del silenzio – rifiuto di cui al terzo comma dell’art. 36 d.P.R. 380 del 2001, decorsi, come nella specie, sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di permesso in sanatoria.
 
3. Anche il secondo motivo, relativo alla illogicità della motivazione della subordinazione della sospensione condizionale della pena alla ottemperanza all’ordine di demolizione del fabbricato abusivo, è manifestamente infondato.
 
Va al riguardo ricordato che, in tema di reati edilizi, il giudice, nella sentenza di condanna, può legittimamente subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, in quanto tale ordine ha la funzione di eliminare le conseguenze dannose del reato, dovendo tuttavia spiegare perché, nel formulare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, comma primo, cod. pen., ritenga necessario porre l’esecuzione di tale ordine come condizione per la fruizione del beneficio (così Sez. 3, Sentenza n. 17729 del 10/03/2016, Abbate, Rv. 267027; conf. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013, Russo, Rv. 258517; Sez. 3, n. 28356 del 21/05/2013, Farina, Rv. 255466).
 
Ora, nella vicenda in esame, la Corte d’appello, pur dando atto della insussistenza di un obbligo di subordinare la sospensione della pena alla demolizione delle opere abusive, ha ritenuto che la stessa trovasse nella specie giustificazione nella finalità di garantire l’eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli delle condotte criminose: tale motivazione risulta corretta quanto ai principi di diritto, e non è sindacabile sul piano del merito, soprattutto tenendo conto della mancata proposizione di appello, da parte dell’imputato, in ordine alla affermazione di responsabilità, e della gravità delle violazioni dallo stesso commesse, che non possono essere riconsiderate, e dalla quale la Corte d’appello ha fatto, coerentemente, discendere la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione delle opere abusive.
 
Ne consegue, dunque, la manifesta infondatezza anche di tale doglianza, risultando giustificata, con riferimento alla gravità delle violazioni come definitivamente accertata, la disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena alla esecuzione dell’ordine di demolizione.
 
4. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L’inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché
detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l’apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, Rasizzi Scalora, Rv. 261616).
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000.
 
P.Q.M.
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
 
Così deciso il 29/9/2016
 

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