Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 7691 | Data di udienza: 6 Ottobre 2016

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abusivismo per esigenze abitative di famiglie – Esimente dello stato di necessità – Esclusione – Pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona (art. 54 cod. pen.) – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Febbraio 2017
Numero: 7691
Data di udienza: 6 Ottobre 2016
Presidente: FIALE
Estensore: Liberati


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abusivismo per esigenze abitative di famiglie – Esimente dello stato di necessità – Esclusione – Pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona (art. 54 cod. pen.) – Giurisprudenza.



Massima

 

 


CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/02/2017 (Ud. 06/10/2016), Sentenza n.7691


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Abusivismo per esigenze abitative di famiglie – Esimente dello stato di necessità – Esclusione – Pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona (art. 54 cod. pen.) – Giurisprudenza.
 
L’esimente dello stato di necessità può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona (art. 54 cod. pen.), e non anche per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le esigenze abitative del proprio nucleo familiare, con la conseguenza che deve essere esclusa la sussistenza della scriminante, in quanto le esigenze abitative delle famiglie sono salvaguardate dall’ordinamento mediante il sistema dell’edilizia popolare o convenzionata, e non consentono, dunque, di ravvisare un pericolo attuale di danno grave alla persona tale da legittimare la realizzazione di un immobile abusivo da destinare ad abitazione familiare (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire; Sez. 6, n. 28115 del 05/07 /2012, Sottoferro).
 
 
(conferma ordinanza del 11/4/2016 TRIBUNALE DI ROMA) Pres. FIALE, Rel. LIBERATI, Ric. Di Giovanni
 

 


Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/002/2017 (Ud. 06/10/2016), Sentenza n.7691

SENTENZA

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/02/2017 (Ud. 06/10/2016), Sentenza n.7691

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE 
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis 
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Di Giovanni Bruno, nato a Rocca di Papa il 8/8/1942;
 
avverso l’ordinanza del 11/4/2016 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzota, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
 
RITENUTO IN FATTO
 
1. Con ordinanza del 11 aprile 2016 il Tribunale di Roma ha respinto la richiesta di riesame presentata da Bruno Di Giovanni nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 4 dicembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, relativo ad un manufatto prefabbricato posto territorio del Comune di Rocca di Papa.
 
Nel disattendere la richiesta di riesame, fondata sulla esclusione dell’area nella quale si trovava il manufatto dal territorio del Parco naturale dei Castelli Romani, sulla prescrizione degli illeciti, sullo stato di necessità che ne aveva determinato la commissione e sull’assenza di pericolo in conseguenza della libera disponibilità del bene, il Tribunale ha sottolineato come nel verbale di sequestro la polizia giudiziaria aveva dato atto che l’area su cui insisteva il manufatto (consistente in un prefabbricato delle dimensioni di m. 9,25 x 11,10, interamente rifinito, ammobiliato ed abitato dall’indagato con la sua famiglia) era compresa nel Parco naturale dei Castelli Romani, e quindi sottoposta a vincolo paesistico. Il Tribunale ha, poi, escluso la prescrizione dei reati, evidenziando che il manufatto era stato realizzato successivamente al 12 maggio 2014, allorquando erano stati apposti i sigilli alla piattaforma abusiva in cemento armato, su cui era successivamente stato posato il prefabbricato.
 
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso personalmente l’imputato, affidato ad un unico motivo, mediante il quale ha censurato l’affermazione contenuta nella ordinanza impugnata secondo cui sarebbe stato onere del ricorrente, anziché del Pubblico Ministero, dimostrare che l’area su cui era stato realizzato il manufatto abusivo non si trovava all’interno del Parco naturale dei Castelli Romani, nonché l’omessa considerazione della propria richiesta di essere autorizzato all’utilizzo del bene sequestrato, che il Tribunale aveva ritenuto estranea alla propria cognizione, ed anche della deduzione del proprio stato di necessità.
 
3. Il Procuratore Generale nella sua requisitoria scritta ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, sottolineando l’obbligo per la pubblica accusa di dimostrare l’esistenza dei vincolo paesaggistico, e dunque l’inclusione dell’area nella quale era stato realizzato il manufatto in assenza di permesso di costruire e di nulla osta paesaggistico all’interno del perimetro del Parco naturale dei Castelli Romani.
 
CONSIDERATOIN DIRITTO
 
1. Il ricorso è infondato.
 
2. La doglianza relativa all’erroneità della affermazione del Tribunale relativa alla prova dell’inclusione del manufatto all’interno del perimetro del Parco naturale dei Castelli Romani, secondo cui sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che il sedime su cui è stato realizzato il manufatto abusivo non si trova all’interno del territorio di tale Parco, è infondata, in quanto nella motivazione della ordinanza impugnata il Tribunale ha sottolineato che nel verbale di sequestro del manufatto la Polizia municipale aveva qualificato l’area come ricadente all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani, e dunque in zona sottoposta a vincolo paesistico: tale accertamento, non oggetto di specifica censura da parte del ricorrente, e su cui il Tribunale, dandone atto nella, motivazione dell’ordinanza impugnata, ha fondato la propria decisione, risulta, in difetto di allegazione di elementi ulteriori o della erroneità di tale accertamento della Polizia municipale, sufficiente, essendo l’inclusione nel territorio del Parco regionale in questione stata accertata dalla Polizia municipale e non essendo, di conseguenza, stata posta a carico dell’indagato la corrispondente prova negativa.
 
3. Il rilievo relativo alla mancata considerazione da parte del Tribunale dello stato di necessità del ricorrente è anch’esso infondato, in quanto, oltre ad essere stata prospettata del tutto genericamente, tale esimente può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio di danno grave alla persona (art. 54 cod. pen.), e non anche per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva le esigenze abitative del proprio nucleo familiare (Sez. 2, n. 9655 del 16/01/2015, Cannalire, Rv. 263296; Sez. 6, n. 28115 del 05/07 /2012, Sottoferro, Rv. 253035), con la conseguenza che anche sulla base della stessa prospettazione del ricorrente deve essere esclusa la sussistenza della scriminante da egli invocata, in quanto le esigenze abitative delle famiglie sono salvaguardate dall’ordinamento mediante il sistema dell’edilizia popolare o convenzionata, e non consentono, dunque, di ravvisare un pericolo attuale di danno grave alla persona tale da legittimare la realizzazione di un immobile abusivo da destinare ad abitazione familiare.
 
4. La doglianza relativa alla mancata considerazione della richiesta di autorizzazione all’uso dell’immobile sequestrato è anch’essa infondata, in quanto è stato più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità che è abnorme il provvedimento con cui il giudice autorizza l’uso residenziale di un immobile sottoposto a sequestro preventivo cosiddetto impeditivo, essendo il potere di determinare le modalità di esecuzione di una misura cautelare reale di competenza esclusiva del Pubblico Ministero, a norma dell’art. 655 cod. proc. pen., ed essendo il giudice legittimato ad intervenire solo se adito con incidente di esecuzione, e all’esito di procedimento rispettoso delle forme prescritte dall’art. 666 cod. proc. pen. (così, da ultimo, Sez. 3, n. 27840 del 23/03/2016, Calvisi, Rv. 267055; conf. Sez. 3, n. 43615 del 18/02/2015, Manconi, Rv. 265152; Sez. 3, n. 37592 del 01/07/2009, Zimbetto, Rv. 244895; Sez. 3, n. 22665 del 19/02/2001, Bagnasco, Rv. 219162).
 
5. Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, stante l’infondatezza di tutte le censure cui è stato affidato, ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 
 
P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
Così deciso il 6/10/2016

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