Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Cave e miniere Numero: 42423 | Data di udienza:

* CAVE E MINIERE – Attività estrattiva da una cava – Assenza dell’autorizzazione – Artt.181 c.1 bis D. L.vo n. 42/2004 e 734 cod. pen. – Configurabilità – Attività di indagine autonoma dell’autorità amministrativa – Assenza della garanzia del contraddittorio – Effetti. 


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Novembre 2011
Numero: 42423
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Franco


Premassima

* CAVE E MINIERE – Attività estrattiva da una cava – Assenza dell’autorizzazione – Artt.181 c.1 bis D. L.vo n. 42/2004 e 734 cod. pen. – Configurabilità – Attività di indagine autonoma dell’autorità amministrativa – Assenza della garanzia del contraddittorio – Effetti. 



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 17/11/2011 Sentenza n. 42423

 

CAVE E MINIERE – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Attività estrattiva da una cava – Assenza dell’autorizzazione – Artt.181 c.1 bis D. L.vo n. 42/2004 e 734 cod. pen. – Configurabilità – Attività di indagine autonoma dell’autorità amministrativa – Assenza della garanzia del contraddittorio – Effetti. 
 
L’apertura di una cava in assenza di autorizzazione e la conseguente attività estrattiva configurano i reati di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 bis, e articolo 734 cod. pen.. Inoltre, l’inutilizzabilità dell’attività di indagine autonoma svolta dall’autorità amministrativa in assenza della garanzia del contraddittorio, non comporta l’annullamento della sentenza quando tali verbali non sono in concreto decisivi ai fini della decisione sulla sussistenza del fatto e della responsabilità dell’imputato. 
 
(conferma corte d’appello di Caltanissetta che confermo’ la sentenza del 4.11.2008 tribunale di Nicosia) Pres. De Maio, Est. Franco

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 17/11/2011 Sentenza n. 42423

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. DE MAIO Guido                     – Presidente
Dott. FIALE Aldo                            – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                  – est. Consigliere
Dott. RAMACCI Luca                      – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta                      – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Ti. Ep., nato a (…);
– avverso la sentenza emessa il 19 ottobre 2010 dalla corte d’appello di Caltanissetta;
– udita nella pubblica udienza del 18 ottobre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
– udito il difensore avv. Giuseppe Ragazzo.
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Caltanissetta confermo’ la sentenza emessa il 4.11.2008 dal giudice del tribunale di Nicosia che aveva dichiarato Ti. Ep. colpevole dei reati di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 bis, e articolo 734 cod. pen., per avere senza autorizzazione eseguito attivita’ estrattiva da una cava, e lo aveva condannato alla pena di un anno e mesi due di arresto ed euro 12.000,00 di ammenda, con l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
 
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:
 
1) inosservanza dell’articolo 220 disp. att. cod. proc. pen.. Lamenta che erroneamente la corte d’appello ha respinto l’eccezione di inutilizzabilita’ dei verbali di sopralluogo in data (…) compiuti dopo che era gia’ stata iniziata l’azione penale, senza l’osservanza delle disposizione del codice di procedura e senza la garanzia del contraddittorio.
 
2) violazione del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 bis, e articolo 734 cod. pen. e mancanza o manifesta illogicita’ della motivazione. Lamenta vizio di motivazione sulla sussistenza del reato non essendovi alcuna prova che l’attivita’ estrattiva fosse stata compiuta da lui e che il mutamento morfologico dei luoghi fosse riconducibile alla sua condotta, sicche’ la condanna si e’ basata su mere presunzioni.
 
3) erronea applicazione dell’articolo 99 cod. pen. e manifesta illogicita’ della motivazione. Lamenta che la corte d’appello ha confermato la natura contravvenzionale del reato ritenendolo verosimilmente commesso prima del 2004, atteso che e’ stato applicato l’arresto, sicche’ illogicamente non ha escluso la recidiva ritenendo la fattispecie delittuosa.
 
4) violazione degli articoli 62 bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena.
 
5) violazione di legge ed in particolare dell’articolo 157 cod. pen. perche’ la corte d’appello avrebbe dovuto dichiarare la gia’ intervenuta prescrizione di entrambi i reati.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il primo motivo e’ fondato, ma irrilevante. 
 
Ed invero, erroneamente la corte d’appello ha dichiarato utilizzabili nel processo i verbali dei sopralluoghi effettuati dalla Soprintendenza il 22.2.2008 ed il 5.3.2008 compiuti, senza l’osservanza delle garanzie previste dall’articolo 220 disp. att. cod. proc. pen., in data successiva non solo alla apertura delle indagini ma anche allo stesso esercizio dell’azione penale. La corte d’appello ha rigettato l’eccezione per il motivo che si tratterebbe di atti frutto di attivita’ di indagine autonoma svolta dalla autorita’ amministrativa e non gia’ frutto di una indagine suppletiva, e quindi acquisibili come documenti ex articolo 234 cod. proc. pen.. L’assunto e’ infondato perche’ la circostanza che i sopralluoghi si fossero svolti nel corso di una attivita’ di indagine amministrativa autonoma determina semmai la legittimita’ dell’atto, ma non esclude che lo stesso, essendo stato svolto senza il rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive, fosse inutilizzabile nel processo penale e non potesse quindi essere acquisito dal tribunale. Poiche’ l’indagine penale era gia’ stata avviata ed era stata anche avviata l’azione penale, per utilizzare le risultanze dei sopralluoghi nel processo penale era infatti necessaria l’osservanza delle disposizioni del codice di rito, ed in particolare di quelle relative alle ispezioni di luoghi.
 
La inutilizzabilita’ del verbali dei sopralluoghi del 22.2.2008 ed il 5.3.2008 non comporta pero’ l’annullamento della sentenza impugnata in quanto tali verbali non sono stati in concreto decisivi ai fini della decisione sulla sussistenza del fatto e la responsabilita’ dell’imputato. Ed infatti, dalla motivazione della sentenza impugnata (pagg. 4 e 5) risulta che la continuazione della attivita’ estrattiva dopo la scadenza della concessione, la modificazione dello stato dei luoghi e la distruzione delle bellezze naturali sono state ritenute provate attraverso il confronto tra le fotografie eseguite dalla polizia giudiziaria nel 2007 e le precedenti fotografie eseguite nel settembre del 2005 nonche’ la aerofotogrammetria del 2002, confronto dal quale emergeva inequivocabilmente un avanzamento dei lavori di scavo, con particolare riferimento alla trasformazione della parte sommitale della cava e alla scomparsa dei rilievi collinari.
 
Il secondo motivo si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimita’, ed e’ comunque manifestamente infondato perche’ i giudici del merito hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali e’ stato ritenuto provato che la prosecuzione della coltivazione della cava era avvenuta ad iniziativa dell’imputato, in considerazione del fatto che la modifica dello stato dei luoghi era stata accertata proprio nelle immediate vicinanze del suo impianto e sul fondo di sua proprieta’.
 
Il terzo motivo e’ manifestamente infondato perche’ il reato contestato e ritenuto di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1 bis, costituisce un delitto e non una contravvenzione, e tale natura non viene meno solo per il fatto che il giudice del tribunale di Nicosia ha erroneamente irrogato la pena dell’arresto e dell’ammenda anziche’ quella della reclusione prevista dal citato articolo 181 bis. Correttamente, pertanto, il giudice di merito ha attribuito rilevanza alla contestata recidiva.
 
Il quarto motivo e’ anch’esso manifestamente infondato perche’ i giudici del merito hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sull’esercizio del proprio potere discrezionale in ordine alla determinazione della pena, ivi compreso il diniego delle attenuanti generiche, in considerazione dei plurimi precedenti penali dell’imputato e della gravita del fatto.
 
E’ infine manifestamente infondato anche il quinto motivo perche’ la corte d’appello ha accertato che la consumazione dei reati si e’ protratta fino alla data formalmente contestata del 20 giugno 2007. L’errore del giudice di primo grado nel non irrogare la pena della detenzione non significa certamente che i reati si siano consumati prima della modifica legislativa del dicembre 2004. Si deve quindi applicare il nuovo testo dell’articolo 157 cod. pen.. Pertanto, la prescrizione maturera’ per la contravvenzione di cui all’articolo 734 cod. pen. il 20.6.2012 e per il delitto il 20.12.2014.
 
Il ricorso deve dunque essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

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