Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Beni culturali ed ambientali, Diritto urbanistico - edilizia Numero: 42422 | Data di udienza:

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Manufatto abusivo preesistente – Domanda di condono in itinere – Diritto di ricostruire o ristrutturare – Esclusione – Ripresa dell’attività illecita originaria – Nuovo reato edilizio – Configurabilità – Artt. 93, 95 e 44, lett. c)  D.P.R. n. 380/2001Art.181 D. L.vo n. 42/2004


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Novembre 2011
Numero: 42422
Data di udienza:
Presidente: De Maio
Estensore: Franco


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Manufatto abusivo preesistente – Domanda di condono in itinere – Diritto di ricostruire o ristrutturare – Esclusione – Ripresa dell’attività illecita originaria – Nuovo reato edilizio – Configurabilità – Artt. 93, 95 e 44, lett. c)  D.P.R. n. 380/2001Art.181 D. L.vo n. 42/2004



Massima

 

 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 17/11/2011 Sentenza n. 42422
 
 
DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Manufatto abusivo preesistente – Domanda di condono in itinere – Diritto di ricostruire o ristrutturare – Esclusione – Ripresa dell’attività illecita originaria – Nuovo reato edilizio – Configurabilità – Artt. 93, 95 e 44, lett. b e c)  D.P.R. n. 380/2001Art.181 D. L.vo n. 42/2004.
 
L’attività di demolizione e ricostruzione di un manufatto abusivo preesistente non può essere considerata quale ristrutturazione, costituendo al contrario una riattivazione dell’attività illecita originaria e configurandosi in tal caso il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b). Sulla configurabilità del reato non incide l’avvenuta presentazione di una domanda di condono edilizio il cui procedimento non si sia ancora concluso (Cass. Sez. 3 , 27.9.2006, n. 40189, Di Luggo). Inoltre, l’intervento di ristrutturazione di una costruzione originariamente abusiva costituisce ripresa dell’attività illecita, integrando un nuovo reato edilizio, in quanto allorché l’opera precedentemente realizzata perisce in tutto o in parte il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o comunque di ristrutturarla senza alcun titolo abilitativo anche se l’abuso non sia stato originariamente represso (Cass. Sez. 3 , 11.10.2005 n. 40843, Daniele).
 
(dich. inamm. il ricorso avverso sentenza emessa il 21/04/2010 dalla corte d’appello di Napoli) Pres. De Maio, Est. Franco

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^, 17/11/2011 Sentenza n. 42422

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
Dott. DE MAIO Guido                       – Presidente
Dott. FIALE Aldo                              – Consigliere
Dott. FRANCO Amedeo                    – est. Consigliere
Dott. RAMACCI Luca                        – Consigliere
Dott. ROSI Elisabetta                       – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente:
 
SENTENZA
 
– sul ricorso proposto da Pu. Au. , nato a …;
– avverso la sentenza emessa il 21 aprile 2010 dalla corte d’appello di Napoli;
– udita nella pubblica udienza del 18 ottobre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Amedeo Franco;
– udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
– udito il difensore avv. Lamanna Mattia in sostituzione dell’avv. Biagio Di Meglio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con la sentenza in epigrafe la corte d’appello di Napoli revoco’ la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla pubblicazione della sentenza e confermo’ nel resto la sentenza 8.4.2009 del giudice del tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, che aveva dichiarato Pu. Au. colpevole dei reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articoli 93 e 95, per avere abusivamente realizzato un muro di mattoni ad L di circa m. 11,50 ed alto circa m. 3 antistante un preesistente manufatto nonche’ una copertura in lamiere coibentate dell’area interposta, in modo da realizzare una unica superficie di mq. 187, e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, con l’ordine di demolizione e l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi.
 
L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 546 cod. proc. pen.; difetto assoluto di motivazione ed errato apprezzamento delle deposizioni rese e del materiale probatorio; violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c), in relazione al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181; violazione della Legge n. 724 del 1994, articolo 39. Lamenta che la corte non ha spiegato le ragioni per le quali ha disatteso la diversa ricostruzione degli eventi operata dalla difesa e in particolare quella secondo cui l’imputato si era limitato a rifare il precedente muro e la precedente tettoia che erano fatiscenti, senza aumento di volumetria e di superficie. Immotivatamente, poi, la corte non ha ritenuto provata la presentazione di una domanda di condono avente ad oggetto lo stesso manufatto attualmente esistente, il che dimostra che si e’ trattato di un mero intervento manutentivo di una porzione del preesistente manufatto, consistito nella ricostruzione di parte del muro perimetrale e nella sostituzione della preesistente fatiscente struttura del capannone. La corte non ha risposto alle censure relative alla attendibilita’ del teste Lu. . Ribadisce che in sostanza si trattava di lavori di mera manutenzione di un manufatto gia’ esistente e per il quale pendeva domanda di condono edilizio.
 
MOTIVI DELLA DECISIONE
 
Il ricorso si risolve in una censura in punto di fatto della decisione impugnata, con la quale si richiede una nuova e diversa valutazione delle risultanze processuali riservata al giudice del merito e non consentita in questa sede di legittimita’, ed e’ comunque manifestamente infondato perche’ i giudici del merito hanno fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali hanno ritenuto che le opere eseguite necessitassero del permesso di costruire e della autorizzazione ambientale.
 
La sentenza di primo grado, alla quale la sentenza di appello ha fatto integrale richiamo, ha invero accertato, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, che in realta’ si trattava della realizzazione di un nuovo muro perimetrale e di una nuova copertura, con i quali si era realizzato un vero e proprio ampliamento del precedente capannone, con conseguente aumento di volumetria e di superficie.
 
La corte d’appello, da parte sua, ha congruamente rilevato che, quand’anche la domanda di condono edilizio avesse avuto ad oggetto l’intero manufatto risultante dal nuovo muro e dalla nuova copertura, poiche’ lo stesso ricorrente ammette pacificamente che la domanda era ancora pendente e quindi non era stata ancora accolta col rilascio del provvedimento di condono, in ogni caso l’abbattimento e la ricostruzione del preesistente muro e della preesistente copertura avrebbero avuto ad oggetto un manufatto abusivo e non ancora condonato. Di conseguenza, la corte d’appello ha correttamente posto in rilievo che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “L’attivita’ di demolizione e ricostruzione di un manufatto abusivo preesistente non puo’ essere considerata quale ristrutturazione, costituendo al contrario una riattivazione dell’attivita’ illecita originaria e configurandosi in tal caso il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b). (Nell’occasione la Corte ha ulteriormente precisato come sulla configurabilita’ del reato non incida l’avvenuta presentazione di una domanda di condono edilizio il cui procedimento non si sia ancora concluso)” (Sez. 3 , 27.9.2006, n. 40189, Di Luggo, m. 235452); e che “L’intervento di ristrutturazione di una costruzione originariamente abusiva costituisce ripresa dell’attivita’ illecita, integrando un nuovo reato edilizio, in quanto allorche’ l’opera precedentemente realizzata perisce in tutto o in parte il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o comunque di ristrutturarla senza alcun titolo abilitativo anche se l’abuso non sia stato originariamente represso” (Sez. 3 , 11.10.2005 n. 40843, Daniele, m. 232364).
 
La corte d’appello ha anche correttamente rilevato che una siffatta attivita’ di demolizione e di ricostruzione di una parte di un manufatto abusivo preesistente sia in ogni caso una cosa ben diversa da una semplice attivita’ di manutenzione dello stesso, non limitandosi alla semplice conservazione in buono stato di un precedente immobile, con la conseguenza che nella specie sarebbero comunque irrilevanti i principi affermati in tema di mera manutenzione di manufatti abusivi.
 
I giudici del merito hanno adeguatamente e congruamente motivato anche il giudizio di inattendibilita’ del teste Lu. (osservando che lo stesso aveva risposto alla domanda sul precedente stato del manufatto ancor prima che la domanda stessa gli fosse stata posta) e comunque la questione e’ irrilevante perche’, per le ragioni dianzi indicate, i reati sussistono ancorche’ il muro e la copertura fossero stati gia’ esistenti in precedenza.
 
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
 
Il corso della prescrizione e’ rimasto sospeso per un totale di mesi 8 e giorni 20 (dal 14.1.2008 al 12.6.2008 ed al 3.10.2008) sicche’ la prescrizione maturera’ solo il 15.2.2012. In ogni caso, anche a non voler tenere conto delle sospensioni, la prescrizione sarebbe comunque maturata dopo la data del 21.4.2010 di e-missione della sentenza impugnata, che quindi correttamente non la ha rilevata. Poiche’ il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi, e’ poi irrilevante che la prescrizione si sia eventualmente maturata in una data successiva perche’, a causa della inammissibilita’ del ricorso non si e’ formato un valido rapporto di impugnazione il che preclude a questa Corte la possibilita’ di rilevare e dichiarare le eventuali cause di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, verificatesi in data posteriore alla pronuncia della decisione impugnata (Sez. Un., 22 novembre 2000, De Luca, m. 217.266; giur. costante).
 
In applicazione dell’articolo 616 cod. proc. pen., segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi che possano far ritenere non colpevole la causa di inammissibilita’ del ricorso, al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilita’ del ricorso stesso, si ritiene congruo fissare in euro 1.000,00.
 
P.Q.M.
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
 

 

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