Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Rifiuti
Numero: 48574 |
Data di udienza: 26 Aprile 2016
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi dell’impresa che li produce – Trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi – Configurabilità del reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a) d. lgs. n.152/2006 – Natura istantanea del reato – Obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Novembre 2016
Numero: 48574
Data di udienza: 26 Aprile 2016
Presidente: GRILLO
Estensore: SOCCI
Premassima
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi dell’impresa che li produce – Trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi – Configurabilità del reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a) d. lgs. n.152/2006 – Natura istantanea del reato – Obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/11/2016 (Ud. 26/04/2016) Sentenza n.48574
CODICE DELL’AMBIENTE – RIFIUTI – Trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi dell’impresa che li produce – Trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi – Configurabilità del reato di cui all’art. 256, c.1, lett. a) d. lgs. 152 del 2006 – Natura istantanea del reato – Obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali.
Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all’
art. 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica. Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali; per contro, l’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’art. 256, comma 1, lettera A, del d. lgs. 152 del 2006. In giurisprudenza, “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell’impresa che li produce”. (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 – dep. 02/03/2015, Pmt in proc. Cristinzio e altro; conforme, Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 – dep. 17 /06/2011, D’Andrea). Fattispecie: trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da residui di demolizione edilizia (scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche) codice CER 17 .01.07, senza la prescritta autorizzazione ed iscrizione all’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.
(conferma avverso la sentenza n. 638/2014 TRIBUNALE di BELLUNO, del 23/01/2015) Pres. GRILLO, Rel. SOCCI, Ric. Tursi
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/11/2016 (Ud. 26/04/2016) Sentenza n.48574
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 17/11/2016 (Ud. 26/04/2016) Sentenza n.48574
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da TURSI DOMENICO N. IL 08/08/1966
avverso la sentenza n. 638/2014 TRIBUNALE di BELLUNO, del 23/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevalli che ha concluso per “inammissibilità del ricorso”
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Belluno con sentenza del 23 gennaio 2015 condannava Tursi Domenico alla pena di€ 5000,00 di ammenda oltre alle spese, con pena sospesa;
art. 256, comma 1, lettera A d. lgs. 152 del 2006 perché alla guida dell’autocarro Fiat Iveco targatoCJ571AG di proprietà della società impresa edile fratelli Tursi di Vincenzo Tursi e e s.n.c ….. effettuava un trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da residui di demolizione edilizia (scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche) codice CER 17 .01.07, senza la prescritta autorizzazione ed iscrizione all’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti. In Vodo di Cadore (Belluno) il 29 aprile 2011.
2. L’imputato ha proposto ricorso, tramite il difensore, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2. 1. Violazione di legge, condotta assolutamente occasionale che non assume rilevanza penale.
Si è trattato di un fatto singolo irrilevante (per la tipologia del materiale e per il quantitativo, e perché il Tursi ha compiuto un percorso breve).
Un unico trasporto, “occasionale”, non rientra nella fattispecie penale contestata.
Ha chiesto pertanto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
Non risulta contestato nel ricorso in Cassazione, quindi, il trasporto e la natura dei materiali (rifiuti non pericolosi costituiti da residui di demolizioni) trasportati con l’autocarro Fiat Iveco di proprietà della ditta del ricorrente il giorno 29 aprile 2011, senza la prescritta autorizzazione; il ricorso è relativo solo ed esclusivamente alla configurabilità o no del reato per un solo trasporto, occasionale, senza autorizzazione.
Ai fini della configurabilità del reato di trasporto non autorizzato di rifiuti propri non pericolosi di cui all
‘art. 256, comma 1, lett. a), del cit. d.lgs. è sufficiente anche una condotta occasionale. Difatti detto reato ha natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica.
Discende da ciò che per trasporti episodici, occasionali di rifiuti non pericolosi, le imprese che li producono, pur non essendo tenute all’obbligo di iscrizione nell’albo nazionale gestori ambientali, anziché provvedere al trasporto con mezzi propri, debbono rivolgersi ad imprese esercenti servizi di smaltimento, regolarmente autorizzate ed iscritte all’albo gestori ambientali; per contro, l’esecuzione del trasporto di rifiuti con mezzi propri e non autorizzati integra una condotta comunque riconducibile alla previsione sanzionatoria cui all’
art. 256, comma 1, lettera A, del d. lgs. 152 del 2006.
In tal senso si è già pronunciata questa Corte di Cassazione con decisioni condivise da questo collegio decidente: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’
art. 256, comma primo, lett. a), del D.Lgs. n. 152 del 2006, è sufficiente anche una sola condotta di trasporto non autorizzato di rifiuti da parte dell’impresa che li produce”. (Sez. 3, n. 8979 del 02/10/2014 – dep. 02/03/2015, Pmt in proc. Cristinzio e altro, Rv. 262514; conforme, Sez. 3, n. 24428 del 25/05/2011 – dep. 17 /06/2011, D’Andrea, Rv. 250674).
4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.500,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di€ 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26/04/2016