Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Acqua - Inquinamento idrico
Numero: 52606 | Data di udienza: 4 Ottobre 2017
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico abusivo di acque reflue industriali – Posizionamento a monte dell’impianto di una valvola bypass – Responsabilità legale rappresentante – Art. 137 c.1 e 4, d.lgs n. 152/2006.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Novembre 2017
Numero: 52606
Data di udienza: 4 Ottobre 2017
Presidente: RAMACCI
Estensore: GAI
Premassima
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico abusivo di acque reflue industriali – Posizionamento a monte dell’impianto di una valvola bypass – Responsabilità legale rappresentante – Art. 137 c.1 e 4, d.lgs n. 152/2006.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 17/11/2017, (Ud. 04/10/2017) Sentenza n.52606
ACQUA – INQUINAMENTO IDRICO – Scarico abusivo di acque reflue industriali – Posizionamento a monte dell’impianto di una valvola bypass – Responsabilità legale rappresentante – Art. 137 c.1 e 4, d.lgs n. 152/2006.
Configura il reato di cui all’art. 137 commi 1 e 4, d.lgs n. 152 del 2006, lo scarico dei reflui, (con conseguente mal funzionamento dell’impianto di depurazione), realizzato attraverso il posizionamento a monte dell’impianto di una valvola bypass per far fuoriuscire dal circuito della depurazione i reflui e immetterli nella condotta fognaria, (accertato che la valvola non era presente nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione e che, dunque, successivamente era stata posizionata), Fattispecie: scarico di acque reflue industriali abusivo provenienti dal ciclo produttivo della società di cui il ricorrente è stato condannato in quanto legale rappresentante.
(Dichiara inammissibile il ricorso avverso sentenza del 17/10/2016 TRIBUNALE DI RAGUSA) Pres. RAMACCI, Rel. GAI, Ric. Pistorio
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 17/11/2017, (Ud. 04/10/2017) Sentenza n.52606SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez.3^ 17/11/2017, (Ud. 04/10/2017) Sentenza n.52606
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Pistorio Andrea, nato a Catania il 02/07/1969
avverso la sentenza del 17/10/2016 del Tribunale di Ragusa;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Scrofani Cancellieri che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17 ottobre 2016, il Tribunale di Ragusa ha condannato Andrea Pistorio, alla pena di € 8.000,00 di ammenda, per il reato di cui all’art. 137 commi 1 e 4, d.lgs n. 152 del 2006, per avere, quale legale rappresentante della Casearia Siciliana srl, effettuato lo scarico di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento di produzione di prodotti caseari della predetta società, direttamente nella condotta fognaria, mediante bypass, senza preventivo trattamento, contrariamente a quanto previsto nell’autorizzazione rilasciata e così realizzato uno scarico abusivo. Fatto accertato in Ragusa il 22/05/2013.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso Andrea Pistorio, a mezzo dei difensori di fiducia, e ne ha chiesto l’annullamento, deducendo, quale unico motivo, la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per avere, il Giudice, illogicamente motivato l’affermazione della responsabilità, in palese travisamento della prova testimoniale.
Il Tribunale avrebbe fondata la responsabilità del Pistorio sull’esclusiva valutazione delle prove accusatorie, ignorando quelle della difesa senza giustificare le ragioni della ritenuta fondatezza delle prime e anche con travisamento delle prove.
Il Tribunale avrebbe omesso di considerare le discordanze, sulla ricostruzione del fatto, derivanti dalle prove testimoniali assunte, segnatamente avrebbe omesso di considerare che al momento del sopralluogo non era in atto alcuno scarico, che non risultava provato che l’impianto di depurazione fosse in una condizione di "precaria funzionalità", che la valvola che consentiva di azionare il bypass fosse stata azionata dal ricorrente che aveva affittato l’azienda solo nel 2012 (mentre l’impianto risalirebbe ad un epoca precedente). Conclusivamente la sentenza avrebbe ignorato il disposto di cui all’art. 192 cod.proc.pen. che impone l’assoluzione in presenza di indizi che non assumono la gravità, precisione e concordanza, non potendo la mera "mancata funzionalità dell’impianto" e "la circostanza che la valvola si presentava libera nei movimenti" soddisfare il requisito normativo della valutazione della prova.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è inammissibile per la proposizione di un motivo manifestamente infondato. Esso appare diretto, attraverso la deduzione di un travisamento della prova, a richiedere una rivalutazione delle emergenze probatorie in chiave alternativa a quella ricostruita dal giudice del merito e sulla base della quale ha correttamente inquadrato la fattispecie normativa quale violazione del disposto di cui all‘art. 137 commi 1 e 4, del d.lgs 152 del 2006 ed ha, conseguentemente affermato, sulla scorta delle emergenze probatorie, la responsabilità penale dell’imputato.
5. Al proposito va ricordato che, anche dopo la novella dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. ad opera della legge 46 del 2006, per il giudice della legittimità, è esclusa la possibilità di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento, mentre la mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. "travisamento della prova", che, per la sua valutazione richiede a pena di inammissibilità (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035; Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Salaj, Rv. 234115) l’allegazione dell’atto processuale sul quale fonda la doglianza e da cui risulta l’elemento incompatibile con la ricostruzione operata.
Peraltro, deve, rilevarsi, quanto al profilo di censura, che il ricorrente, dietro l’apparente denuncia del vizio di travisamento della prova, non deduce la difformità del risultato della prova rispetto a quanto ritenuto dal Giudice in sentenza, ma propone una diversa lettura del risultato della prova stessa in chiave alternativa, secondo una prospettazione difensiva che è stata adeguatamente disattesa nella sentenza impugnata. A tale riguardo, la Corte ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell’errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra risultati obiettivamente derivanti dall’assunzione della prova e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione.
Dunque, sotto questo primo profilo la censura è inammissibile.
6. Parimenti alcun vizio di illogicità e/o carenza nella motivazione è ravvisabile in relazione all’affermazione della responsabilità penale del ricorrente.
Il giudice del merito ha congruamente motivato l’affermazione della responsabilità del Pistorio. Incontestato lo scarico dei reflui della lavorazione di prodotti caseari provenienti dalla società di cui il medesimo è legale rappresentante, il mal funzionamento dell’impianto di depurazione (anche manutentori ne avevano in più occasioni attestato la condizione), il posizionamento a monte dell’impianto di una valvola bypass per far fuoriuscire dal circuito della depurazione i reflui e immetterli nella condotta fognaria, accertato che valvola non era presente nel progetto allegato alla richiesta di autorizzazione e che, dunque, successivamente era stata posizionata, il Tribunale ha ritenuto provata la condotta di scarico abusivo (attestata anche dalle plurime denunce dei cittadini che aveva dato origine all’indagine) delle acque provenienti
dal ciclo produttivo della società di cui il ricorrente è legale rappresentante.
La motivazione è adeguata priva di illogicità e corretta sul piano del diritto. Ne consegue la manifesta infondatezza del motivo.
7. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 04/10/2017