Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 28574 | Data di udienza: 16 Febbraio 2012

* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Provvedimento di demolizione – Esecuzione – Repressione di reati urbanistici – Tutela della salute ed il diritto all’unità familiare – Limiti – Interesse collettivo – Art. 31, c.9, T.U.E. n. 380/2001 – Ordine di demolizione – Natura amministrativa – Effetti – Revoca.


Provvedimento: Ordinanza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 17 Luglio 2012
Numero: 28574
Data di udienza: 16 Febbraio 2012
Presidente: Mannino
Estensore: Fiale


Premassima

* DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Provvedimento di demolizione – Esecuzione – Repressione di reati urbanistici – Tutela della salute ed il diritto all’unità familiare – Limiti – Interesse collettivo – Art. 31, c.9, T.U.E. n. 380/2001 – Ordine di demolizione – Natura amministrativa – Effetti – Revoca.



Massima

 

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17 luglio 2012 (Ud. 16/02/2012) Ordinanza n. 28574

 
DIRITTO URBANISTICO – Opere abusive – Provvedimento di demolizione – Esecuzione – Repressione di reati urbanistici – Tutela della salute ed il diritto all’unità familiare – Limiti – Interesse collettivo – Art. 31, c.9, T.U.E. n. 380/2001.
 
In tema di repressione di reati urbanistici, l’esecuzione del provvedimento di demolizione delle opere abusive non opera in modo inammissibile su valori, quali la tutela della salute ed il diritto all’unità familiare, garantiti sia dalla Costituzione sia dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, poiché tali diritti trovano un limite, come espressamente previsto dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nelle previsioni normative dettate da ragioni di interesse collettivo, quale quello alla repressione del reati (in fattispecie di esecuzione del provvedimento di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro per lottizzazione abusiva disposto dal PM, Cass., sez. III, n. 11878 del 26.3.2010, Lancellotti ed altri).
 
(conferma ordinanza n. 2955/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 20/04/2011) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Auriemma
 
 
DIRITTO URBANISTICO – Ordine di demolizione – Natura amministrativa – Effetti – Revoca.
 
L’ordine di demolizione, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.

(conferma ordinanza n. 2955/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 20/04/2011) Pres. Mannino, Est. Fiale, Ric. Auriemma

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 17 luglio 2012 (Ud. 16/02/2012) Ordinanza n.28574

SENTENZA

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
 
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO – Presidente
Dott. ALFREDO TERESI – Consigliere
Dott. ALFREDO MARIA LOMBARDI – Consigliere
Dott. ALDO FIALE – Consigliere Rel.
Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO – Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA
 
sul ricorso proposto da AURIEMMA SABINA N. IL 30/08/1961
avverso l’ordinanza n. 2955/2010 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 20/04/2011
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE; 
sentite le conclusioni del PG Dott. Carmine Stabile il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
 
RITENUTO IN FATTO
 
Auriemma Sabina è stata condannata – per reati edilizi ed occupazione abusiva di area condominiale – con decreto penale 17.4.2007 dei G.I.P. del Tribunale di Napoli, divenuto irrevocabile il 3.11.2008.
 
Con lo stesso decreto penale è stata ordinata la demolizione delle opere abusive, ai sensi dell’art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001.
 
Nella fase esecutiva il P.M. competente ha ingiunto alla condannata la demolizione, ma la stessa non vi ha ottemperato ed ha rivolto istanza al giudice dell’esecuzione, chiedendo la sospensione del provvedimento demolitorio.
 
Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, quale giudice dell’esecuzione, all’esito del procedimento in camera di consiglio di cui all’art. 666 cod. proc. pen., con ordinanza del 20.4.2011, ha rigettato l’istanza sul rilievi che “nel caso di specie non risultano adottati provvedimenti da parte della pubblica Amministrazione incompatibili con l’ordine di demolizione e … non è stata documentata la presentazione di istanza di condono edilizio”.
 
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cauzione il difensore della Auriemma, la quale ha prospettato che la propria assistita ha realizzato soltanto “una suddivisione di volumi condominiali già esistenti e non già la costituzione di nuove e aggiuntive metrature”.
 
L’esecuzione coattiva della demolizione delle opere eseguite comporterebbe l’allontanamento di tutto il di lei nucleo familiare dall’unica abitazione disponibile e metterebbe concretamente a repentaglio la salute dei componenti di esso, alcuni dei quali atti da gravi patologie, con violazione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti Cost.), il diritto alla salute salute (art. 31 Cost.), il diritto alla protezione della famiglia (art. 31 Cost.), il diritto alla dignità personale.
 
La sospensione richiesta, inoltre, consentirebbe l’espletamento “della procedura amministrativa di assegnazione di abitazione alle famiglie bisognose da parte del Comune di Napoli”.
 
CONSIDERATO IN DIRITTO
 
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché manifestamente infondato.
 
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, l’ordine di demolizione in oggetto, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa e non è suscettibile di passare in giudicato, essendo sempre possibile la sua revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente autorità, che abbia conferito all’immobile altra destinazione o abbia provveduto alla sua sanatoria.
 
Nella fattispecie in esame, però, tutto questo non é stato dimostrato ed a fronte di urta situazione di assoluta indeterminatezza, non essendo stata fornita la prova dell’effettivo ricorso ad una procedura di assegnazione di alloggio di edilizia popolare, legittimamente risulta rigettata la domanda di sospensione dell’ingiunzione a demolire.
 
Va altresì rilevato che, in tema di repressione di reati urbanistici, l’esecuzione del provvedimento di demolizione delle opere abusive non opera in modo inammissibile su valori, quali la tutela della salute ed il diritto all’unità familiare, garantiti sia dalla Costituzione sia dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, poiché tali diritti trovano un limite, come espressamente previsto dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, nelle previsioni normative dettate da ragioni di interesse collettivo, quale quello alla repressione del reati (vedi le argomentazioni svolte, in una fattispecie di esecuzione del provvedimento di sgombero di un immobile sottoposto a sequestro per lottizzazione abusiva disposto dal PM, Cass., sez. III, n. 11878 del 26.3.2010, Lancellotti ed altri).
 
Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, deve rilevarsi che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione delta causa di inammissibilità”, sicché, a norma dell’ad. 616 cod. proc. pen., a detta declaratoria consegue l’onere del pagamento delle spese processuali, nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di euro 1.000,00 in ragione dei motivi dedotti.
 
P.Q.M.
 
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento detta somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
 
ROMA, 16.2.2012
 

 

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