Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Diritto urbanistico - edilizia
Numero: 2245 |
Data di udienza: 5 Ottobre 2016
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Demolizione e rifacimento del tetto – Sopraelevazione del fabbricato mediante la costruzione di un ulteriore piano – Artt. 110 c.p., 31 e 44 lett. e), 93, 95 D.p.r. n. 380/2001 – Artt. 136, 142 lett. e), 146, 157 e 181 cc. e 1 bis lett.a) D.lgs n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare – Prescrizione, ex art. 129, c.1°, cod. proc. pen..
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2017
Numero: 2245
Data di udienza: 5 Ottobre 2016
Presidente: AMOROSO
Estensore: ROSI
Premassima
* DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Demolizione e rifacimento del tetto – Sopraelevazione del fabbricato mediante la costruzione di un ulteriore piano – Artt. 110 c.p., 31 e 44 lett. e), 93, 95 D.p.r. n. 380/2001 – Artt. 136, 142 lett. e), 146, 157 e 181 cc. e 1 bis lett.a) D.lgs n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare – Prescrizione, ex art. 129, c.1°, cod. proc. pen..
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/01/2017 (Ud. 05/10/2016) Sentenza n.2245
DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Reati edilizi – Demolizione e rifacimento del tetto – Sopraelevazione del fabbricato mediante la costruzione di un ulteriore piano – Artt. 110 c.p., 31 e 44 lett. e), 93, 95 D.p.r. n. 380/2001 – Artt. 136, 142 lett. e), 146, 157 e 181 cc. e 1 bis lett.a) D.lgs n. 42/2004 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare – Prescrizione, ex art. 129, c.1°, cod. proc. pen..
E’ configurabile l’interesse ad impugnare dell’imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., qualora dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole (anche extra-penale) per la parte che ne invoca il riesame (Cass.Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio e altri). Inoltre la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare, è sempre impugnabile, anche quando l’imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129, comma secondo, del codice di rito (così, Sez. 3, Sentenza n. 46913 del 20/09/2016, Ferrara). Nella specie, la semplice comparazione tra il capo di imputazione dei reati dichiarati estinti per prescrizione e l’indicato permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica in sanatoria evidenziano che, nel primo caso, si fa riferimento ad una sopraelevazione, mentre nel secondo, si stabilisce la sanatoria di lavori di ben più limitata consistenza, eseguiti in difformità ad una precedente DIA, relativa ad opere di demolizione e rifacimento del tetto.
(dich. inammissibilità il ricorso avverso la sentenza del 18/11/2015 del GIP TRIBUNALE di VITERBO) Pres. AMOROSO, Rel. ROSI, Ric. Iannone ed altro
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/01/2017 (Ud. 05/10/2016) Sentenza n.2245
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3^ 18/01/2017 (Ud. 05/10/2016) Sentenza n.2245
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IANNONE LUIGIA nato il 29/05/1926 a FABRICA DI ROMA
CASUCCI GIANCARLO nato il 12/12/1955 a ROMA
avverso la sentenza del 18/11/2015 del GIP TRIBUNALE di VITERBO
sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA ROSI;
sentite le conclusioni del PG PASQUAL.E FIMIANI che ha chiesto l’inammissibilitià dei ricorsi
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 18 novembre 2015, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Viterbo ha dichiarato non luogo a provvedere nei confronti di Iannone Luigia, Ago Giancarlo e Casucci Giancarlo in ordine ai reati edilizi di cui ai capi a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 31 e 44 lett. e), 93, 95 D.p.r. n. 380 del 2001, perchè in concorso tra loro, la Iannone quale amm.re unico della soc. agricola SEMA proprietaria del fabbricato sito in località Campo dell’Olmo e titolare della DIA depositata in data 25/8/2006, per demolizione e rifacimento del tetto, Casucci quale amm.re della soc. Valle del Treja, affittuaria di detto immobile ed intestatario del permesso a costruire del 25/9/2008, per la realizzazione di opere interne al fabbricato, realizzavano la sopraelevazione del fabbricato mediante la costruzione di un ulteriore piano, delle dimensioni indicate al capo di imputazione e con incremento di volumetria, in zona sismica;
e b) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 136, 142 lett. e), 146, 157 e 181 commi 1 e 1 bis lett.a) D.lgs n. 42 del 2004, perché in concorso tra loro, nelle qualità di cui al capo che precede, realizzavano l’intervento edilizio descritto in area ricadente all’interno della fascia di rispetto del corso d’acqua denominato “fosso dello Stramazzo”, iscritto nell’elenco delle acque pubbliche, nonché in zona sottoposta a vincolo paesistico di dichiarato notevole interesse pubblico, senza autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo; fatti commessi in nepi in epoca antecedente e prossima al 13 maggio 2011;
perché estinti per prescrizione, mentre ha disposto con ordinanza il rinvio a giudizio con riferimento ad altro reato.
2. Avverso la sentenza, Iannone Luigia e Casucci Giancarlo hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione per i seguenti motivi:
1) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche (artt. 36, 45 d.p.R. n. 380 del 2001, art. 167 e 181 D.lgs. n. 42 del 2004 come integrato dal c. 36 della legge 308/2004; mancanza, erroneità, illogicità, manifesta contraddittorietà della motivazione. All’udienza preliminare del 16/11/2015 i ricorrenti avevano depositato varia documentazione, tra cui a) il permesso di costruire in sanatoria per demolizione e rifacimento del tetto rilasciato dal comune di Nepi il 19 aprile 2014; b) l’approvazione delle linee tecniche in tema di normativa antisismica Regione Lazio del 5/12/2013; c) autorizzazione paesaggistica della regione Lazio del 15/3/2013, d) relazione tecnica dell’Ing. Crucianelli depositata al Comune di Nepi il 26/4/2013; in base a tale documentazione il G.i.p. avrebbe dovuto dichiarare i reati di cui sub a) e b) estinti per avvenuto rilascio in sanatoria del permesso a costruire e dell’autorizzazione paesaggistica, precedenti al maturare del termini di prescrizione.
2) la sentenza non contiene l’imputazione sub e) (art. 483 c.p.) rispetto alla quale il giudice non avrebbe dovuto disporre il rinvio a giudizio, ma ex art. 129 c.p.p. dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (sette anni e mezzo), reato contestato come consumato il 25/8/2006.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che è configurabile l’interesse ad impugnare dell’imputato nel caso in cui sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per prescrizione, ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen., qualora dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l’eliminazione di qualsiasi effetto pregiudizievole (anche extra-penale) per la parte che ne invoca il riesame (cfr. Sez. 5, n. 24300 del 19/03/2015, Migliaccio e altri, Rv. 263907); inoltre la sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione resa in udienza preliminare, è sempre impugnabile, anche quando l’imputato non abbia rinunciato alla prescrizione, ben potendo il ricorrente sollecitare, allo stato degli atti, una decisione liberatoria con formula più favorevole ai sensi dell’art. 129, comma secondo, del codice di rito (così, Sez. 3, Sentenza n. 46913 del 20/09/2016, Ferrara, Rv. 268058). Peraltro, il primo motivo di ricorso risulta aspecifico e comunque manifestamente infondato.
2. Il g.i.p. ha dato atto nella sua decisione di non ravvisare negli atti, considerato l’intero incarto processuale, alcuna evidente causa di proscioglimento nel merito e tale motivazione risulta adeguata anche in considerazione del fatto che la semplice comparazione tra il capo di imputazione dei reati dichiarati estinti per prescrizione e l’indicato permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica in sanatoria evidenziano che, nel primo caso, si fa riferimento ad una sopraelevazione, mentre nel secondo, si stabilisce la sanatoria di lavori di ben più limitata consistenza, eseguiti in difformità ad una precedente DIA, relativa ad opere di demolizione e rifacimento del tetto.
3. Palesemente inammissibile risulta poi il secondo motivo di censura, laddove sotto la invocata doglianza in merito alla sentenza impugnata, per mancata indicazione nella stessa del capo di imputazione sub e) si richiede, in realtà, una pronuncia in merito al decreto di rinvio a giudizio emesso dal g.i.p. proprio in riferimento a tale capo di imputazione. E’ infatti principio pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il decreto di rinvio a giudizio non è provvedimento impugnabile.
Di conseguenza il ricorso è inammissibile e i ricorrenti devono essere condannati, ciascuno, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016