Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime |
Categoria: Diritto processuale penale,
Rifiuti
Numero: 1951 |
Data di udienza: 22 Giugno 2017
* RIFIUTI – Veicoli fuori uso – Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi – Utilizzo di automezzi non autorizzati – Omissione/Falsificazione dei formulari per il trasporto rifiuti – Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi – Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) – Adesione volontaria – Disciplina applicabile – D.Lgs. 3/12/2010, n. 205 – Irretroattività degli effetti penali sfavorevoli – Abolitio criminis – Principio del favor rei – Artt. 193, 212, 256, 258 e 260 d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di estinzione del reato – Rilievo di vizi di motivazione – Esclusione – Declaratoria della causa estintiva – Obbligo.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Gennaio 2018
Numero: 1951
Data di udienza: 22 Giugno 2017
Presidente: CAVALLO
Estensore: ROSI
Premassima
* RIFIUTI – Veicoli fuori uso – Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi – Utilizzo di automezzi non autorizzati – Omissione/Falsificazione dei formulari per il trasporto rifiuti – Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi – Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) – Adesione volontaria – Disciplina applicabile – D.Lgs. 3/12/2010, n. 205 – Irretroattività degli effetti penali sfavorevoli – Abolitio criminis – Principio del favor rei – Artt. 193, 212, 256, 258 e 260 d.lgs. n.152/2006 – DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di estinzione del reato – Rilievo di vizi di motivazione – Esclusione – Declaratoria della causa estintiva – Obbligo.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/01/2018 (Ud. 22/06/2017), Sentenza n.1951
RIFIUTI – Veicoli fuori uso – Smaltimento di rifiuti speciali pericolosi – Utilizzo di automezzi non autorizzati – Omissione/Falsificazione dei formulari per il trasporto rifiuti – Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi – Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) – Adesione volontaria – Disciplina applicabile – D.Lgs. 3/12/2010, n. 205 – Irretroattività degli effetti penali sfavorevoli – Abolitio criminis – Principio del favor rei – Artt. 193, 212, 256, 258 e 260 d.lgs. n.152/2006.
In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la disposizione prevista dall’art. 4, comma secondo, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha differito la parziale depenalizzazione conseguente al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha natura di norma innovativa e non interpretativa, e, conseguentemente, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011) (in tal senso Sez. F. n. 36275 del 25 agosto 2016, Gorzanelli e altro, in precedenza si vedano, Sez. 3, n. 29973 del 21/06/2011, Rigotti, Sez. 3, n. 19682 del 02/04/2013, P.M. in proc. Gifuni, Sez. 3, n. 42465 del 20/09/2013, Romeo; sez. 3 n. 51417 del 17/6/2014, Zampoli)
DIRITTO PROCESSUALE PENALE – Causa di estinzione del reato – Rilievo di vizi di motivazione – Esclusione – Declaratoria della causa estintiva – Obbligo.
In presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (in tal senso, SSUU, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, che ha precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale).
(riforma sentenza n. 1179/2016 – CORTE APPELLO di CAGLIARI – 03/10/2015) Pres. CAVALLO, Rel. ROSI, Ric. Vacca
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/01/2018 (Ud. 22/06/2017), Sentenza n.1951
SENTENZA
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/01/2018 (Ud. 22/06/2017), Sentenza n.1951
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da VACCA GIOVANNI N. IL 01/05/1937;
avverso la sentenza n. 1179/2016 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 03/10/2015;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/06/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ELISABETTA ROSI;
Udito il Procuratore Generale in persona del dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per il capo A) rigetto del ricorso e per il capo B) annullamento senza rinvio perché il fatto none è previsto come reato.
Udito il difensore annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste rispetto al capo B e A
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 3 gennaio 2015, confermando la ricostruzione dei fatti già fornita dalla decisione di primo grado del Tribunale di Cagliari del 24 novembre 2014, ritenendo che non emergessero agli atti elementi per escludere l’attribuibilità del fatto all’imputato, ha dichiarato estinti per prescrizione i reati ascritti a Vacca Giovanni, relativi agli artt. 110 c.p. e 256 e 260 D.lgs n. 152 del 2006, perché in concorso con altri, quale amministratore della concessionaria auto "Nuova Special Car srl" con sede ad Elmas, aveva smaltito rifiuti speciali pericolosi consistenti in 28 veicoli fuori uso, facendoli trasportare alla ditta Sarda Ecologica, mediante utilizzo di automezzi non autorizzati e (capo b) per avere omesso la compilazione dei formulari dei predetti rifiuti pericolosi (nel periodo dal 13 novembre 2006 al 29 gennaio 2008).
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il Vacca, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza, lamentando che nonostante l’evidenza dell’innocenza dell’imputato, i giudici di appello avessero dichiarato l’estinzione dei reati per prescrizione. In riferimento al capo b) lamentavano erronea applicazione della legge, in riferimento all’art. 258, e 4 d.lgs n. 152 del 2006, come successivamente modificato, nonostante la giurisprudenza di legittimità avesse chiarito che i fatti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs n. 121 del 2011 non potessero essere puniti in conseguenza del disposto di cui all’art. 35 del D.lgs n. 205 del 2010. In riferimento al capo a) lamentava il difetto di motivazione e l’erronea applicazione dell’art. 129, 192 e 533 c.p.p. quanto alla responsabilità del Vacca , in quanto la sentenza di primo grado aveva confuso la posizione del Vacca con quella del Falconieri, attribuendogli la falsificazione dei formulari per il trasporto rifiuti, inoltre il teste ascoltato in riferimento alla verifica operata dal NOE aveva dichiarato di non avere reperito alcun veicolo fuori uso presso la nuova Special Car srl., e di non aver potuto attribuire alla società stessa i veicoli compattati ritrovati nella sede della ditta Ecologica Sarda; inoltre non sussisteva la prova che gli autoveicoli conferiti per lo smaltimento non fossero stato prima bonificati , in quanto il ricorrente stesso aveva dichiarato, ancor prima di sapere di essere indagato, come avveniva la cessione dei veicoli fuori uso (verbale del 3 novembre 2008 prodotto dalla difesa). La Corte di appello avrebbe dovuto assolvere nel merito il ricorrente, invece aveva omesso ogni motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di ricorso relativo al capo b) dell’imputazione è fondato ed i giudici di appello avrebbero dovuto prendere atto che il fatto ascritto al ricorrente non era previsto come reato, in quanto commesso in data anteriore all’entrata in vigore del D.lgs n. 121 del 2011, formula di proscioglimento certamente prevalente sulla declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
2. Infatti va ricordato che l’art. 258, comma 4, nella formulazione originaria, vigente al momento del fatto ascritto al Vacca, stabiliva: «chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’art. 193, ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento Euro a novemilatrecento Euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 cod. pen., nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto».
3. L’art. 35, comma 1, lett. e), del . lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, entrato in vigore il 25 dicembre 2010, ha disposto la sostituzione dell’art. 258, comma 4 con un nuovo testo: «Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188 bis, comma 2, lett. a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all’articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all’art. 483 cod. pen., a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto».
4. Seppure nel d. lgs. n. 205 del 2010, era previsto (art. 16, c.2) che le disposizioni in esso contenute entrassero in vigore a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al D.M. 17 dicembre 2009, art. 12, c.2, (quindi all’effettivo avvio del SISTRI), con successivi interventi normativi tale termine è stato più volte prorogato; la medesima disciplina era prevista in riferimento alle sanzioni (art. 39), mentre nessun termine di differimento di efficacia era indicato nell’art. 35, il cui disposto deve pertanto essere considerato immediatamente efficace dal 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del d. lgs. n. 205 del 2010), con conseguente modifica dell’art. 258, il quale, pertanto, tipizza un reato proprio, limitando l’ambito soggettivo di applicabilità della disposizione alle sole «imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)» e non richiama più l’art. 483 c.p. quanto al trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario ovvero con indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti.
5. Su tale situazione, di vero e proprio vuoto normativo, considerata la mancata operatività del SISTRI e quindi di conseguenza della fattispecie, il legislatore è intervenuto con il d. lgs. 7 luglio 2011, n. 121, con il quale è stato modificato l’art. 39 del d.lgs del 2010, mediante l’inserimento dei commi 2 bis e 2 ter, che si riferiscono proprio all’efficacia temporale del d. lgs. n. 152 del 2006, art. 258, disposizioni che sono in vigore dal 16 agosto 2011 e stabiliscono il differimento della depenalizzazione operata dalla formulazione dell’art. 258 all’operatività del SISTRI.
6. Si è quindi posto il problema di interpretare la portata di tale disposizioni e questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato – ad eccezione di una pronuncia che ha invece ritenuto che la norma avesse natura interpretativa ( cfr. Sez.3, n.3672/2014 del 17/12/2013, La Valle, Rv. 258567) – ha affermato il principio che "in tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la disposizione prevista dall’art. 4, comma secondo, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha differito la parziale depenalizzazione conseguente al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha natura di norma innovativa e non interpretativa, e, conseguentemente, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011)" (in tal senso Sez. F. n. 36275 del 25 agosto 2016, Gorzanelli e altro, Rv.268097, in precedenza si vedano, Sez. 3, n. 29973 del 21/06/2011, Rigotti, Rv. 251019, Sez. 3, n. 19682 del 02/04/2013, P.M. in proc. Gifuni, Rv. 255901, Sez. 3, n. 42465 del 20/09/2013, Romeo, Rv. 257757; sez. 3 n. 51417 del 17/6/2014, Zampoli, non mass.)
7. Risulta infatti indubbio che la depenalizzazione disposta con effetto dal 25 dicembre 2010 ha fatto venir meno, per abolitio criminis, il reato riferito all’imputato nel periodo temporale "fino al 26 febbraio 2008", giusta imputazione, ed a nulla vale il fatto normativo successivo, costituito dal decreto legislativo "correttivo" che ha disposto che tale depenalizzazione avrà efficacia al momento di effettiva operatività del SISTRI, in quanto tale norma è intervenuta in data successiva, costituendo nel concreto una "ripresa in vigore" della fattispecie nella "vecchia formulazione" la quale può valere solo per i fatti-reato commessi successivamente al 16 agosto 2011, non potendo i "nuovi" effetti incriminatori retroagire ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs n. 121 del 2011, proprio in virtù del disposto di cui all’art. 2 c.p., che stabilisce il principio del favor rei e della irretroattività degli effetti penali sfavorevoli.
8. L’altro motivo di ricorso deve essere, invece, rigettato. Va ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (in tal senso, SSUU, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275, che ha precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullità di ordine generale). Nonostante il ricorrente abbia, infatti, proposto impugnazione censurando vizi di legittimità e difetto di motivazione, va rilevato che l’articolazione del ricorso mira, nella sostanza, ad indurre questa Corte ad una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione o l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione dei fatti (cfr., ex multiis, Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148), rilettura che è preclusa all’ambito del giudizio di legittimità, nel quale non può essere operata un’autonoma valutazione da sovrapporre a quella compiuta dai giudici di merito o una possibile interpretazione e ricostruzione alternativa dei fatti, suggerita dal ricorrente.
9. Non si ravvisa alcuna violazione di legge nel percorso argomentativo operato dai giudici cagliaritani, il quale, seppure nella sua sinteticità, dà conto della presenza di elementi probatori a carico e di circostanze favorevoli, ma non risolutive perché non evidenti ai fini di un giudizio assolutorio nel merito. Deve infatti essere ribadito il principio che il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione nel merito a norma dell’art. 129 c. 2 c.p.p. solo quando possa "constatare", senza alcuna necessità di accertamento o di approfondimento, e quindi di "apprezzamento", gli elementi idonei ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, elementi che risultino in maniera incontestabile dagli atti.
10. La motivazione esposta nella sentenza impugnata risulta perciò conforme agli orientamenti della Corte di legittimità, che ha affermato che "la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l’assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell’imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze" ( cfr. ex multiis, Sez.6, n. 10284 del 22/01/2014, Culicchia, Rv. 259445).
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto al reato di cui al capo b), invece il ricorso va nel resto rigettato
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato; rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2017