DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere non condonabili – Sospensione del procedimento – Esclusione – Computo dei termini di prescrizione – Art. 44 lett b) dPR n.380/2001 – Art. 349 c.p. – Fattispecie: realizzazione opera abusiva e violazione dei sigilli apposti, nella qualità di custode.
Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Febbraio 2016
Numero: 6682
Data di udienza: 12 Gennaio 2016
Presidente: AMORESANO
Estensore: Mocci
Premassima
DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere non condonabili – Sospensione del procedimento – Esclusione – Computo dei termini di prescrizione – Art. 44 lett b) dPR n.380/2001 – Art. 349 c.p. – Fattispecie: realizzazione opera abusiva e violazione dei sigilli apposti, nella qualità di custode.
Massima
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 18/02/2016 (Ud. 12/01/2016) Sentenza n.6682
DIRITTO URBANISTICO – Reati edilizi – Opere non condonabili – Sospensione del procedimento – Esclusione – Computo dei termini di prescrizione – Art. 44 lett b) dPR n.380/2001 – Art. 349 c.p. – Fattispecie: realizzazione opera abusiva e violazione dei sigilli apposti, nella qualità di custode.
La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato (Cass. sez. 3^, 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico; sez. 3″, 13.11.2003 n. 3350 del 2004, Lasi; sez. 3″, 26.1.2011 n.9670, Rizzo). Nella specie, realizzazione opera abusiva e violazione dei sigilli apposti nella qualità di custode, la non condonabilità delle opere in questione è stata attestata, in atti, dalla stessa sentenza di primo grado.
(Annulla con rinvio sentenza dell’ll/04/2014 della Corte d’Appello di Roma) Pres. AMORESANO Rel. MOCCI Ric. De Santis
Allegato
Titolo Completo
CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez.3^ 18/02/2016 (Ud. 12/01/2016) Sentenza n.6682SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
omissis
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
– sul ricorso proposto da De Santis Antonio, nato ad Anagni il 08/08/1967;
– avverso la sentenza dell’ll/04/2014 della Corte d’Appello di Roma;
– visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
– udita la relazione svolta dal consigliere Mauro Mocci;
– udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
– udito per l’imputato l’avv. Marcello Montalto, che ha concluso riportandosi agli atti.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19 giugno 2008, il Tribunale di Latina condannava Antonio De Santis alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed € 400 di multa, reputandolo colpevole dei reati di cui agli artt. 44 lett b) dPR n. 380/2001 e 349 c.p., per aver, rispettivamente, realizzato uno zatterone in calcestruzzo di circa 188 mq con sovrastante abitazione, in assenza del permesso, e per aver violato i sigilli apposti, nella sua qualità di custode.
L’impugnazione dell’imputato era parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Roma il 1 aprile 2014. Il predetto giudice rilevava l’intervenuta prescrizione del reato sub a), mentre confermava il capo b), rideterminando la pena in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa. Tutta la motivazione della Corte territoriale, per quel che ancora interessa, era volta a rimarcare la realizzazione dei ponteggi fra il 16 marzo ed il 19 settembre 2004, data del successivo accertamento.
2. Ricorre per cassazione l’imputato, mediante due doglianze, lamentando l’erroneo calcolo del tempo necessario alla prescrizione anche del secondo reato, nonché l’incertezza sull’epoca di commissione del reato stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte distrettuale, nel calcolare il periodo di sospensione delle prescrizioni, avrebbe erroneamente aggiunto il segmento 21 aprile – 6 dicembre 2005 (mesi 7 e giorni 15), giacché si tratterebbe di sospensione necessaria, disposta ex artt. 32 L. n. 329/2033 e 44 L. n. 47/85 ed inefficace nel caso in cui l’opera non sia condonabile. Conseguentemente, la prescrizione sarebbe maturata il 30 luglio 2013, ancor prima del giudizio di appello. Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 161 c.p. avrebbe di fatto abrogato l’estensione della sospensione della prescrizione a tutti i reati connessi.
1.1. La seconda censura si appunta sull’incertezza del tempo del reato palesata dalla stessa Corte d’Appello, che avrebbe dovuto indurre a calcolare l’inizio del decorso della prescrizione da una data antecedente all’accertamento del 19 settembre 2004, ossia in data prossima a quella del sequestro.
2. Il primo motivo (che assorbe logicamente il secondo) è fondato e determina la declaratoria di intervenuta prescrizione anche del reato sub b).
2.1. È stato reiteratamente affermato da questa Suprema Corte sul punto che “La sospensione del procedimento per reati edilizi prevista dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 44, in relazione alla domanda di condono edilizio presentata del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 32, convertito con L. 24 novembre 2003, n. 326, non può essere disposta in relazione ad opere non condonabili, con la conseguenza che l’eventuale periodo di sospensione deve essere considerato ai fini del computo dei termini di prescrizione del reato” (sez. Y’, 17.11.2005 n. 563 del 2006, Martinico, Rv 233011; sez. 3″, 13.11.2003 n. 3350 del 2004, Lasi, Rv 227217; sez. 3″, 26.1.2011 n.9670, Rizzo, Rv 249606).
La non condonabilità delle opere in questione è attestata dalla stessa sentenza di primo grado, in atti.
2.2. Orbene, nel caso in esame risulta che vi sono stati rinvii del dibattimento per adesione del difensore alla astensione dalle udienze dal 18. 7 .2006 al 22.3.2007 e dal 22.3.2007 al 22.11.2007 per complessivi anni uno, mesi quattro e giorni undici. Non può tenersi conto, invece, del rinvio disposto all’udienza del 21.04.2005 fino all’udienza del 6.12.2005, in quanto esclusivamente motivato con la ritenuta necessità di attendere la definizione della pratica di condono edilizio. Pertanto, anche tenendo conto decorrenza dalla data di commissione del fatto (19.9.2004) e pur considerando il citato periodo di sospensione del decorso del termine, la prescrizione dei reati si è verificata in data 30.7.2013.
Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per la indicata causale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il residuo reato di cui al capo b) è estinto per prescrizione.
Così deciso il 12/01/2016