Giurisprudenza: Giurisprudenza Sentenze per esteso massime | Categoria: Diritto urbanistico - edilizia Numero: 17499 | Data di udienza: 27 Marzo 2018

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edificatoria abusiva – Reato urbanistico – Natura di reato permanente – Consumazione e cessazione della permanenza – Ultimazione dei lavori per completamento dell’opera – Sospensione dei lavori volontaria o imposta – Artt. 31 e 44, lett. b), d.P.R. 380/2001Urbanistica – Giurisprudenza.


Provvedimento: Sentenza
Sezione: 3^
Regione:
Città:
Data di pubblicazione: 18 Aprile 2018
Numero: 17499
Data di udienza: 27 Marzo 2018
Presidente: ANDREAZZA
Estensore: LIBERATI


Premassima

DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edificatoria abusiva – Reato urbanistico – Natura di reato permanente – Consumazione e cessazione della permanenza – Ultimazione dei lavori per completamento dell’opera – Sospensione dei lavori volontaria o imposta – Artt. 31 e 44, lett. b), d.P.R. 380/2001Urbanistica – Giurisprudenza.



Massima

 


 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/04/2018 (Ud. 27/03/2018), Sentenza n.17499


DIRITTO URBANISTICO – EDILIZIA – Attività edificatoria abusiva – Reato urbanistico – Natura di reato permanente – Consumazione e cessazione della permanenza – Ultimazione dei lavori per completamento dell’opera – Sospensione dei lavori volontaria o imposta – Artt. 31 e 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 – Giurisprudenza.
 
Il reato urbanistico ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva. La cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta, con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 38136, 24/10/2001; Sez. 3, n.29974 del 06/05/2014, Sullo; Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, Quartieri; Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016, dep. 24/03/2017, Rocchio). L’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 5480 del 12/12/2013, Manzo; Sez. 3, n. 11646 del 16/10/2014, Barbuzzi). Fattispecie: realizzazione, in assenza del permesso di costruire, di una tettoia con basamento in calcestruzzo e due prefabbricati, di cui uno ad uso abitativo, con struttura portante in ferro, di cui era stata disposta la demolizione.
 
(dich. inammissibile il ricorso avverso sentenza del 4/10/2017 – CORTE D’APPELLO DI TORINO) Pres. ANDREAZZA, Rel. LIBERATI, Ric. Piramide 
 

Allegato


Titolo Completo

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/04/2018 (Ud. 27/03/2018), Sentenza n.17499

SENTENZA

 

 
 
 
 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE, Sez. 3^ 18/04/2018 (Ud. 27/03/2018), Sentenza n.17499
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
 
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 
omissis
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA 
 
sul ricorso proposto da Piramide Rosa, nata a Torino il 25/12/1977;
 
avverso la sentenza del 4/10/2017 della Corte d’appello di Torino;
 
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
 
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
 
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. 
 
RITENUTO IN FATTO 
 
1. Con sentenza del 4 ottobre 2017 la Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del 30 giugno 2015 del Tribunale di Torino, con cui Rosa Piramide era stata condannata alla pena di mesi due di arresto ed euro 5.000,00 di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 380/2001 (per avere realizzato, in assenza del permesso di costruire, una tettoia con basamento in calcestruzzo e due prefabbricati, di cui uno ad uso abitativo, con struttura portante in ferro, di cui era stata disposta la demolizione). 
 
2. Avverso tale sentenza l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 
 
2.1. Con un primo motivo ha denunciato violazione di legge penale, in riferimento agli artt. 157 cod. pen. e 31 e 44 d.P.R. 380/2001, e vizio della motivazione, per il mancato rilievo da parte della Corte d’appello della estinzione per prescrizione del reato contestatole, la cui commissione era stata accertata il 2 dicembre 2011, giacché la permanenza rilevata dalla Corte d’appello, per essere stata riscontrata l’esecuzione di opere alla data del 27 maggio 2013, non riguardava la violazione contestatale; tali opere, infatti, erano diverse da quelle indicate nella imputazione, sicché dovevano ravvisarsi due illeciti edilizi, uno commesso il 2 dicembre 2011 ed estinto per prescrizione il 2 dicembre 2016, anteriormente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, e l’altro commesso il 27 maggio 2013, mai contestatole.
 
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 31 e 44  d.P.R. 380/2001 e degli artt. 516, 517 e 520 cod. proc. pen. e vizio della motivazione, non essendole mai stata contestata tale ultima violazione, avente contenuto diverso rispetto a quella descritta nella imputazione, in relazione alla quale non avrebbe quindi potuto essere giudicata. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 
 
1. Il ricorso è inammissibile, essendo diretto a censurare un accertamento di fatto, non sindacabile nel giudizio di legittimità se logicamente compiuto e adeguatamente motivato, e le conseguenze sul piano della permanenza della condotta che i giudici di merito ne hanno tratto, conformemente a un consolidato orientamento interpretativo di questa Corte (cfr., proprio riguardo all’accertamento della permanenza del reato di cui all’art. 44 d.P.R. 380/2001, Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016, Rocchio, Rv. 269325). 
 
2. Costituisce, infatti, principio non controverso nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il reato urbanistico ha natura di reato permanente, la cui consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria abusiva (Sez. U, n. 17178 del 27/02/2002, Cavallaro, Rv. 221399). 
 
La cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta, con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 38136, 24/10/2001; Sez. 3, n. 29974 del 06/05/2014, Sullo, Rv. 260498; Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, Quartieri, Rv. 265626; Sez. 3, n. 14501 del 07/12/2016, dep. 24/03/2017, Rocchio, Rv. 269325). 
 
L’ultimazione dei lavori coincide con la conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gli infissi (Sez. 3, n. 5480 del 12/12/2013, Manzo, Rv. 258930; Sez. 3, n. 11646 del 16/10/2014, Barbuzzi, Rv. 262977). 
 
3. Nel caso in esame la Corte d’appello ha evidenziato la progressione nella realizzazione delle medesime opere abusive, escludendo così, conformemente al ricordato orientamento interpretativo, sia l’interruzione dei lavori in concomitanza con il primo accertamento, sia la necessità di una nuova contestazione. 
 
È stato, in particolare, evidenziato che nel dicembre 2011 i lavori relativi alle opere oggetto della contestazione erano ancora in corso (in quanto uno dei due manufatti abusivi era privo delle murature perimetrali e il prefabbricato ad uso abitativo non aveva le finiture esterne e interne) e che, nonostante i provvedimenti amministrativi, di sospensione dei lavori e di demolizione delle opere abusive, i lavori erano proseguiti, come accertato in occasione del sopralluogo del 27 maggio 2013 (allorquando era stato accertato che uno dei due manufatti era stato parzialmente chiuso con muratura e rivestimento di mattonelle; che il prefabbricato era stato ricoperto con muri rivestiti di piastrelle, in guisa da occultarne la struttura metallica; e che i lavori non erano stati ultimati, essendo stata riscontrata la presenza di una betoniera e di materiali da impiegare per completare le opere). Alla luce di tale accertamento la Corte d’appello ha, quindi, del tutto correttamente, escluso l’interruzione della realizzazione delle opere al momento del primo accertamento, nel dicembre 2011, essendone emersa la prosecuzione fino al maggio 2013, e ha, quindi, escluso sia la prescrizione dell’illecito, sia la necessità di una nuova contestazione, trattandosi della prosecuzione della realizzazione delle medesime opere. 
 
Si tratta di considerazioni logiche e conformi al suddetto orientamento interpretativo, che la ricorrente censura sul piano della ricostruzione storica delle condotte, proponendo, dunque, censure non consentite nel giudizio di legittimità e manifestamente infondate. 
 
4. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile.
 
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sentenza 7 – 13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 2.000,00. 

P.Q.M. 
 
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 
 
Così deciso il 27/3/2018 
 

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